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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21612/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'erede della titolare di una farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale agiva per ottenere il pagamento degli interessi di mora maturati sulle spettanze per forniture farmaceutiche rese in convenzione negli anni 2003-2012, chiedendo in particolare gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e, in subordine, gli interessi legali, oltre rivalutazione e ulteriori accessori. La controparte eccepiva la prescrizione della pretesa e la non applicabilità della disciplina sugli interessi moratori da ritardo nei pagamenti, sostenendo inoltre di avere già estinto il debito mediante procedimenti monitori e accordi convenzionali. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi, tra cui: violazione delle norme sulla costituzione in mora e sulla prescrizione per avere ritenuto inefficaci le diffide inviate; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere reputato non contestati i pagamenti e l'estinzione del debito; omesso esame di un fatto decisivo circa la contestazione dei pagamenti; violazione delle norme sugli interessi legali e sulla disciplina speciale del rapporto convenzionale; e violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che mancava l'attestazione di conformità del difensore relativa al ricorso per cassazione notificato via PEC e depositato in copia analogica; poiché l'Azienda sanitaria intimata non si era costituita, non opera la sanatoria processuale richiamata dalla giurisprudenza, che richiede il deposito di copia autenticata da parte del controricorrente o il mancato disconoscimento della conformità. La Corte ha quindi arrestato l'esame dei motivi di merito, senza statuire sulle censure relative a prescrizione, interessi e riparto dell'onere probatorio. Nessuna spesa è stata liquidata, e sono stati posti i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 231/2002

    richiamato come base della domanda di interessi di mora sulle somme dovute per ritardato pagamento, ma la Corte di merito aveva escluso la sua applicabilità al rapporto di specie; la Cassazione non entra nel merito

  • art. 48 L. n. 833/1978

    indicato come fonte del rapporto convenzionale delle prestazioni farmaceutiche con il SSN

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    invocato dalla resistente per eccepire la prescrizione della pretesa relativa agli interessi

  • art. 1219 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'idoneità delle missive a costituire in mora la debitrice

  • art. 2934 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sugli atti interruttivi della prescrizione

  • art. 2697 c.c.

    invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sull'avvenuto pagamento e sull'estinzione del debito

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l'affermazione di non contestazione/ammissibilità dei fatti allegati dalla controparte

  • art. 1284 c.c.

    richiamato nel motivo relativo al tasso legale degli interessi

  • art. 8, commi 4 e 5, DPR n. 371/1998

    richiamato in relazione alla disciplina speciale del rapporto convenzionale e alla spettanza degli interessi legali

  • art. 8 d.lgs. n. 502/1992

    richiamato nel medesimo contesto della disciplina del rapporto tra farmacia e SSN

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per censurare la regolazione delle spese di lite

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994

    base della necessaria attestazione di conformità per il deposito della copia analogica del ricorso notificato via PEC; la mancanza dell'attestazione ha comportato l'improcedibilità

  • art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005

    richiamato nel principio giurisprudenziale sulla conformità della copia informatica/analogica notificata via PEC

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC e depositato in copia analogica è improcedibile se manca l'attestazione di conformità del difensore, quando il controricorrente non si costituisce o non disconosce la conformità della copia.
  • La sanatoria della mancanza dell'attestazione di conformità opera solo se il destinatario della notificazione si costituisce depositando copia autentica del ricorso oppure non contesta la conformità della copia informale all'originale notificato.
  • Quando il giudizio di cassazione viene definito con declaratoria di improcedibilità, la Corte non esamina i motivi di merito formulati contro la sentenza impugnata.
  • In presenza dei presupposti di legge, la declaratoria di improcedibilità comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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