Cassazione Civile, Ordinanza n. 21612/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'erede della titolare di una farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale agiva per ottenere il pagamento degli interessi di mora maturati sulle spettanze per forniture farmaceutiche rese in convenzione negli anni 2003-2012, chiedendo in particolare gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e, in subordine, gli interessi legali, oltre rivalutazione e ulteriori accessori. La controparte eccepiva la prescrizione della pretesa e la non applicabilità della disciplina sugli interessi moratori da ritardo nei pagamenti, sostenendo inoltre di avere già estinto il debito mediante procedimenti monitori e accordi convenzionali. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi, tra cui: violazione delle norme sulla costituzione in mora e sulla prescrizione per avere ritenuto inefficaci le diffide inviate; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere reputato non contestati i pagamenti e l'estinzione del debito; omesso esame di un fatto decisivo circa la contestazione dei pagamenti; violazione delle norme sugli interessi legali e sulla disciplina speciale del rapporto convenzionale; e violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha rilevato che mancava l'attestazione di conformità del difensore relativa al ricorso per cassazione notificato via PEC e depositato in copia analogica; poiché l'Azienda sanitaria intimata non si era costituita, non opera la sanatoria processuale richiamata dalla giurisprudenza, che richiede il deposito di copia autenticata da parte del controricorrente o il mancato disconoscimento della conformità. La Corte ha quindi arrestato l'esame dei motivi di merito, senza statuire sulle censure relative a prescrizione, interessi e riparto dell'onere probatorio. Nessuna spesa è stata liquidata, e sono stati posti i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di interessi di mora sulle somme dovute per ritardato pagamento, ma la Corte di merito aveva escluso la sua applicabilità al rapporto di specie; la Cassazione non entra nel merito
indicato come fonte del rapporto convenzionale delle prestazioni farmaceutiche con il SSN
invocato dalla resistente per eccepire la prescrizione della pretesa relativa agli interessi
richiamato dal ricorrente per sostenere l'idoneità delle missive a costituire in mora la debitrice
richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione
richiamato dal ricorrente come norma sugli atti interruttivi della prescrizione
invocato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sull'avvenuto pagamento e sull'estinzione del debito
invocato per contestare l'affermazione di non contestazione/ammissibilità dei fatti allegati dalla controparte
richiamato nel motivo relativo al tasso legale degli interessi
art. 8, commi 4 e 5, DPR n. 371/1998
richiamato in relazione alla disciplina speciale del rapporto convenzionale e alla spettanza degli interessi legali
richiamato nel medesimo contesto della disciplina del rapporto tra farmacia e SSN
richiamato per censurare la regolazione delle spese di lite
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994
base della necessaria attestazione di conformità per il deposito della copia analogica del ricorso notificato via PEC; la mancanza dell'attestazione ha comportato l'improcedibilità
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005
richiamato nel principio giurisprudenziale sulla conformità della copia informatica/analogica notificata via PEC
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC e depositato in copia analogica è improcedibile se manca l'attestazione di conformità del difensore, quando il controricorrente non si costituisce o non disconosce la conformità della copia.
- La sanatoria della mancanza dell'attestazione di conformità opera solo se il destinatario della notificazione si costituisce depositando copia autentica del ricorso oppure non contesta la conformità della copia informale all'originale notificato.
- Quando il giudizio di cassazione viene definito con declaratoria di improcedibilità, la Corte non esamina i motivi di merito formulati contro la sentenza impugnata.
- In presenza dei presupposti di legge, la declaratoria di improcedibilità comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
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