Cassazione Civile, Ordinanza n. 00295/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2016 e 2017, sostenendo di non essere soggetto al tributo perché privo di una autonoma struttura organizzativa idonea a creare valore aggiunto. Formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, aveva impugnato il diniego davanti al giudice tributario. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, lamentando che la corte territoriale non avesse applicato i criteri di legittimità sull’autonoma organizzazione; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, prospettando la nullità della sentenza per errata valutazione delle risultanze processuali e per contraddittorietà della motivazione sul riparto dell’onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il professionista fosse inserito stabilmente in un’organizzazione facente capo a un distinto soggetto giuridico e che, ai fini dell’IRAP, non fosse sufficiente il mero utilizzo della struttura altrui. Ha quindi escluso la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente e annullando il diniego di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2016 e 2017. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; l’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"
Il presupposto dell’IRAP richiede un’attività abituale autonomamente organizzata; per il professionista non basta svolgere attività in senso lavorativo, occorre che la struttura organizzativa sia sua e di cui egli sia responsabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro per denunciare la violazione di legge relativa ai criteri di accertamento dell’autonoma organizzazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per dedurre un vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali e motivazione contraddittoria.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e delle risultanze processuali.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente in relazione al contenuto e alla motivazione della sentenza tributaria impugnata.
È stata indicata la trattazione della causa in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Norma richiamata insieme all’art. 384 c.p.c. per la decisione nel merito in sede di legittimità nel processo tributario.
Massime di principio
- Ai fini dell’IRAP il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente sia insieme titolare e responsabile della struttura organizzativa che impiega; non è sufficiente il mero utilizzo di una struttura organizzata facente capo a terzi.
- Il professionista inserito stabilmente nell’organizzazione di una società o di altro soggetto giuridico non è soggetto a IRAP per il solo fatto di coordinare l’attività svolta nell’ambito di quell’organizzazione, se la struttura, i mezzi e il personale non gli appartengono sul piano gestionale e operativo.
- Nel giudizio sul presupposto IRAP non assumono rilievo decisivo, di per sé, l’entità dei compensi o dei costi sostenuti, dovendosi verificare se vi sia un effettivo quid pluris organizzativo rispetto al lavoro personale.
- Quando il vizio dedotto investe solo la qualificazione giuridica della fattispecie e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione e pronunciarsi nel merito, annullando direttamente l’atto tributario impugnato.
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