Cassazione Civile, Ordinanza n. 10642/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso nel 2018 a seguito di procedura DOCFA presentata nel 2017 per una ristrutturazione interna di un immobile già accatastato in categoria A/8. La contribuente aveva denunciato una diversa distribuzione degli spazi e proposto il classamento in A/7, classe 4, mentre l’Ufficio aveva confermato la categoria A/8, classe 1. La CTR ha rigettato l’appello della contribuente confermando il primo grado. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/1990 per difetto di motivazione dell’avviso, richiamando una precedente decisione della Cassazione che aveva annullato altra sentenza per vizio motivazionale; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello; 3) violazione degli artt. 61 d.P.R. 1142/1939 e 11 d.l. 70/1988, sostanzialmente reiterando la censura sul classamento e sulla rilevanza delle caratteristiche dell’immobile; 4) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza di appello. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha osservato che il precedente richiamato non era rilevante perché relativo a un diverso procedimento e che, in tema di DOCFA, quando la contestazione riguarda la diversa distribuzione degli spazi interni e non una differente consistenza dei vani, l’avviso può ritenersi adeguatamente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Ha inoltre rilevato che la sentenza di appello aveva esaminato i motivi dedotti, valutando le caratteristiche strutturali dell’immobile e ritenendo corretta la categoria/classa attribuita; quanto al parco/giardino, esso non esclude il classamento nelle categorie A/7 o A/8 anche se ad uso comune, se concorre con le altre caratteristiche tipologiche. Infine ha escluso la motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata conteneva un iter argomentativo sufficiente e non ricadeva nei casi di mancanza assoluta o radicale incomprensibilità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della contribuente, confermando la decisione della CTR che aveva a sua volta confermato il classamento catastale operato dall’Ufficio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 4.500, oltre spese prenotate a debito, ed è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari; nel caso concreto la Corte esclude il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento catastale.
È richiamato come parametro generale di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ritiene l’avviso adeguatamente motivato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione di legge nei motivi primo e terzo, ma la Corte lo reputa insussistente.
È invocato per omessa pronuncia; la Corte osserva che la sentenza di appello ha esaminato i motivi di gravame anche se implicitamente ha respinto le ulteriori questioni.
art. 61 d.P.R. 1142/1939
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul classamento catastale; la Corte respinge la doglianza.
È richiamato dalla ricorrente in tema di classamento; la Corte ritiene infondato il motivo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È la norma sulla motivazione della sentenza; la Corte afferma che il vizio di motivazione apparente ricorre solo in casi estremi, non ravvisabili nella decisione impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario impone l’esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto; la Corte esclude la sua violazione.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato per quantificare il contributo unificato aggiuntivo dovuto se previsto.
art. 54 d.l. 83/2012 conv. l. 134/2012
È richiamato indirettamente per la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la riduzione del sindacato sulla motivazione.
Massime di principio
- Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, se la contestazione riguarda una diversa distribuzione degli spazi interni e non una diversa consistenza dei vani, l’avviso di accertamento può ritenersi sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
- L’eventuale precedente giudicato o altra decisione di annullamento per difetto di motivazione non si estende automaticamente ad altre controversie, anche tra le stesse parti, se non investe il merito della pretesa tributaria e se il procedimento è distinto.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di merito esamini complessivamente i motivi di appello e, pur senza confutare analiticamente ogni argomento, fornisca una decisione che implicitamente rigetta le questioni ulteriori.
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile un vizio di motivazione meramente insufficiente o contraddittoria; il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, che viene violato solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
- Ai fini del classamento nelle categorie A/7 e A/8, la presenza di un giardino o di una corte, anche comune, non è di per sé decisiva in senso ostativo o attributivo, dovendo essere valutata insieme alle altre caratteristiche tipologiche dell’immobile.
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