Cassazione Civile, Ordinanza n. 16133/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato, almeno in parte, l’annullamento della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973. La cartella richiedeva il pagamento di euro 5.758,98 per il recupero di una detrazione d’imposta relativa a spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2008, perché la contribuente aveva omesso l’invio della comunicazione di fine lavori all’ENEA. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduceva violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 344-349, l. n. 296/2006 e degli artt. 2 e 4, lett. b), d.m. 19 febbraio 2007, sostenendo che la mancata comunicazione all’ENEA dovesse determinare la decadenza dal beneficio fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo dell’Agenzia. Ha richiamato il principio già affermato da Cass. n. 7657/2024 secondo cui, in tema di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, l’omesso invio entro novanta giorni della comunicazione all’ENEA non comporta decadenza dal beneficio, mancando una espressa previsione normativa e non potendosi ricavare tale effetto nemmeno in via sistematica. La Corte ha osservato che l’adempimento ha finalità essenzialmente statistiche e di monitoraggio; il controllo fiscale deve invece concentrarsi sulla prova dell’effettiva sostenuta spesa e della sua riferibilità a interventi di risparmio energetico. Conseguentemente ha condannato l’Agenzia alle spese di lite, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore della contribuente e di una somma in favore della cassa delle ammende, escludendo altresì l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Il recupero della detrazione è avvenuto a seguito di controllo formale dell’Amministrazione finanziaria.
art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, l. n. 296/2006
La disciplina primaria sugli incentivi per la riqualificazione energetica non prevede, in difetto di espressa previsione, la decadenza per omessa comunicazione all’ENEA.
artt. 2 e 4, lett. b), d.m. 19 febbraio 2007
La comunicazione all’ENEA è un adempimento strumentale, previsto con finalità essenzialmente statistiche; non contiene una comminatoria di decadenza dal beneficio.
art. 14, comma 2-quinquies, d.l. 4 giugno 2013, conv. in l. n. 90/2013
È richiamato come base della successiva attribuzione di poteri di verifica e controllo all’ENEA.
art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. n. 232/2016
Norma menzionata nel percorso evolutivo che ha introdotto poteri di verifica all’ENEA.
art. 4-bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 50/2017, conv. in l. n. 96/2017
Norma menzionata nel percorso evolutivo della disciplina dei poteri di controllo ENEA.
art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. n. 205/2017
Norma richiamata per la modifica successiva della disciplina dei poteri ENEA, efficace dal 1 gennaio 2018.
d.m. 11 maggio 2018
È indicato come il decreto che ha previsto poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, ma solo per il futuro e non per la fattispecie in esame.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per la condanna al pagamento di una somma a favore della controparte a titolo sanzionatorio.
Richiamato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
È richiamato quale base procedurale sia della proposta di decisione accelerata sia delle condanne accessorie applicate.
È richiamato in relazione al deposito di memoria difensiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dell’insussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In materia di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, l’omesso o tardivo invio della comunicazione all’ENEA non determina decadenza dal beneficio se la legge non lo prevede espressamente.
- Un adempimento amministrativo previsto per finalità di monitoraggio e statistiche non può essere trasformato in una causa di decadenza per via interpretativa, né dal testo della norma secondaria né da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria.
- Ai fini del riconoscimento della detrazione, l’Amministrazione finanziaria deve verificare soprattutto la reale effettuazione delle spese e la loro connessione con interventi agevolati, mentre il mancato invio della comunicazione ENEA, di per sé, non incide sul diritto al beneficio per le annualità disciplinate dal quadro normativo originario.
- Il successivo riconoscimento di poteri di verifica e controllo all’ENEA opera per il futuro e non consente di retrodatare effetti decadenziali in assenza di una previsione normativa applicabile al periodo d’imposta considerato.
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