Cassazione Civile, Ordinanza n. 27660/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di un credito d'imposta per la ricerca scientifica, utilizzato in compensazione per l'anno d'imposta 2007 pur non essendo stato indicato nel quadro RU della dichiarazione originaria. La società contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che il recupero avrebbe dovuto avvenire mediante avviso di accertamento e che, dopo la comunicazione di irregolarità, aveva presentato nel 2011 una dichiarazione integrativa con esposizione del credito. La C.T.P. aveva accolto il ricorso; la C.T.R. aveva confermato, ritenendo utilizzabile la dichiarazione integrativa e richiamando la generale emendabilità della dichiarazione fiscale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per ultrapetizione e violazione del giudicato, perché la questione sostanziale del credito sarebbe stata già coperta da una statuizione di primo grado non specificamente appellata; 2) violazione delle norme sul credito d'imposta per la ricerca scientifica e sulle dichiarazioni integrative, sostenendo che l'omessa indicazione del credito nella dichiarazione originaria comportava decadenza dal beneficio e che la dichiarazione integrativa del 2011 era tardiva; 3) violazione della disciplina del controllo automatizzato, deducendo che il recupero del credito poteva avvenire legittimamente con la procedura di cui all'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, poiché la carenza emergeva dai dati della dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato la curatela del fallimento soccombente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, per il credito d'imposta per la ricerca scientifica, la mancata indicazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di concessione determina decadenza dal beneficio, non superabile mediante dichiarazione integrativa tardiva; ha inoltre ritenuto legittimo il recupero tramite controllo automatizzato ex art. 36-bis, essendo il disconoscimento fondato su un mero riscontro dei dati dichiarativi e non su valutazioni accertative.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di appello incidentale sulla statuizione di primo grado asseritamente favorevole all'Ufficio
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato per la dedotta violazione del giudicato e dei limiti del devolutum
richiamato a fondamento dell'eccezione di giudicato sostanziale
richiamato per censurare la pronuncia ultra petitum
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di nullità processuale
norma istitutiva del credito d'imposta per la ricerca scientifica; la Corte ne valorizza il collegamento con la disciplina regolamentare che prevede la decadenza per omessa indicazione in dichiarazione
art. 6 d.m. 22 luglio 1998, n. 275
prevede la decadenza dal beneficio fiscale per mancata indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di concessione
consente la presentazione di dichiarazioni integrative; la Corte ribadisce che tale facoltà incontra il limite delle decadenze previste da specifiche norme
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla C.T.R. come disciplina del rimborso, ma la Corte chiarisce che la emendabilità non è limitata a tale sede
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
consente il controllo automatizzato e la riduzione dei crediti d'imposta non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in relazione al termine generale per l'accertamento previsto dalla normativa sopravvenuta sulle dichiarazioni integrative
utilizzato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
richiamato per affermare che la decadenza può essere impedita solo dal compimento dell'atto previsto dalla legge
art. 10, comma 3, l. n. 212 del 2000
evocato in relazione alla possibile rilevanza meramente sanzionatoria della violazione formale, distinta dalla perdita del beneficio
art. 5-bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato per definire le violazioni formali che non incidono sulla base imponibile né pregiudicano il controllo
art. 5, comma 7, l. n. 449 del 1997
insieme al regolamento ministeriale, fonda il termine di decadenza per la fruizione del credito
Massime di principio
- Nel sistema dei crediti d'imposta agevolativi, quando la legge o il regolamento subordinano espressamente la fruizione del beneficio all'indicazione in dichiarazione entro un termine fissato a pena di decadenza, l'omissione nella dichiarazione originaria determina la perdita del diritto al beneficio.
- La generale emendabilità della dichiarazione fiscale in sede amministrativa o contenziosa incontra il limite delle ipotesi in cui una specifica disciplina preveda la decadenza dal beneficio: in tali casi la dichiarazione diventa irretrattabile quanto alla pretesa agevolativa omessa.
- La dichiarazione integrativa presentata oltre il termine decadenziale non può sanare l'omessa indicazione del credito agevolativo quando la normativa speciale richiede l'adempimento nella dichiarazione del periodo di concessione.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è legittimo per il recupero di crediti d'imposta non spettanti o non indicati, se il disconoscimento deriva dal mero riscontro dei dati dichiarati e non richiede valutazioni accertative o rettificative.
- La violazione consistente nell'omessa esposizione in dichiarazione di un credito agevolativo, pur potendo avere riflessi sanzionatori, non è necessariamente una mera irregolarità formale quando ostacola il controllo dell'Amministrazione e incide sulla spettanza del beneficio.
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