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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31014/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno 2004 nei confronti di una società a ristretta base partecipativa, cancellata dal registro delle imprese nel 2005, per maggiori ricavi da sottofatturazione nella vendita di immobili realizzati dalla società, con conseguente recupero di IRES, IRAP e IVA e imputazione agli stessi soci di utili extracontabili ritenuti distribuiti. In primo grado avevano impugnato l'atto sia la società, in persona dell'ex amministratore, sia i soci; in appello era stata dedotta anche la nullità dell'accertamento per essere stato notificato a soggetto estinto e l'inammissibilità del ricorso della società. I ricorrenti in cassazione hanno censurato: 1) la declaratoria di novità/inammissibilità dell'eccezione relativa all'estinzione della società e alla conseguente carenza di legittimazione passiva/attiva; 2) la ritenuta sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti circa il maggior prezzo di vendita degli immobili; 3) l'applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, contestando sia la ristretta base sociale sia la necessità di un valido accertamento nei confronti della società, stante la sua estinzione. Nel corso del giudizio, una socia ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, con estinzione parziale della controversia nei suoi confronti.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto parzialmente il giudizio nei confronti della socia che aveva aderito alla definizione agevolata, con spese a suo carico già sostenute; ha poi dichiarato improponibile il ricorso di primo grado proposto dalla società estinta, affermando che, essendo la società cancellata dal registro delle imprese prima della notifica degli avvisi, il ricorso non poteva essere validamente proposto dalla società ma solo dai soci quali successori. Quanto ai soci rimasti in giudizio, ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati sia il motivo sulle presunzioni relative ai maggiori ricavi da sottofatturazione sia quello sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in una società a ristretta base partecipativa. Ha inoltre condannato i ricorrenti soccombenti al rimborso delle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente e la perdita della sua capacità di stare in giudizio; gli eventuali rapporti residui si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio tributario non possono proporsi domande nuove in appello; tuttavia, la questione della legittimazione per società estinta viene risolta in termini di improponibilità originaria del ricorso della società.

  • art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il ricorso deve provenire da un soggetto munito di legittimazione processuale; un ente estinto non può validamente proporlo per mezzo dell'ex amministratore.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    L'accertamento induttivo può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti e su elementi documentali e dichiarativi che dimostrino ricavi non contabilizzati.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    In materia IVA l'Ufficio può rettificare la base imponibile sulla base di elementi presuntivi idonei a dimostrare maggiori corrispettivi.

  • artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    L'onere della prova contraria grava sul contribuente; anche un solo fatto, se grave e preciso, può fondare la presunzione, e il giudice di merito valuta la concordanza degli indizi.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato dai ricorrenti per contestare la pretesa, ma la Corte conferma la legittimità dell'accertamento presuntivo in presenza di utili extracontabili.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    È evocato nel motivo sui presupposti dell'accertamento, ma la Corte ribadisce che la presunzione di distribuzione degli utili ai soci opera in caso di società a ristretta base sociale.

  • art. 110 c.p.c.

    Alla estinzione della società subentrano i soci come successori nel processo, con prosecuzione o impugnazione nei loro confronti.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    L'estinzione della società nel corso del giudizio integra un evento interruttivo, con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei successori.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Rilevato un difetto originario di legittimazione processuale, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio; nel caso concreto, però, la Corte distingue e dichiara improponibile il ricorso della società estinta.

  • art. 295 c.p.c.

    Nei giudizi riguardanti i soci è possibile la sospensione in attesa della definizione della controversia relativa alla società quando vi sia pregiudizialità logico-giuridica.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata della lite comporta l'estinzione parziale del giudizio nei confronti del contribuente che vi abbia aderito regolarmente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dei ricorrenti soccombenti.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della capacità di stare in giudizio; gli atti processuali o le impugnazioni devono quindi provenire o essere indirizzati ai soci, quali successori della società estinta.
  • Se la società è estinta prima della notifica dell'atto impositivo, il ricorso proposto in suo nome è originariamente improponibile per difetto di legittimazione processuale, rilevabile anche d'ufficio.
  • In materia di accertamento tributario, il giudizio di merito può fondarsi su un complesso di presunzioni semplici e documenti; anche un solo elemento, se grave e preciso, può concorrere a formare la prova presuntiva del maggior reddito.
  • Lo scostamento tra prezzo dichiarato nella compravendita e importo effettivamente pagato, corroborato da preliminari, dichiarazioni degli acquirenti, assegni e mutui, può legittimare l'accertamento di maggiori ricavi da sottofatturazione.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l'esistenza di utili extracontabili legittima la presunzione di loro distribuzione ai soci, salvo prova contraria di accantonamento o reinvestimento.
  • La prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non può ridursi alla sola allegazione di perdite contabili o allo svolgimento da parte dei soci di altre attività economiche; occorre dimostrare la mancata distribuzione o l'estraneità concreta del socio alla gestione, secondo i casi.
  • L'estinzione della società, se interviene prima di un accertamento di merito definitivo sull'inesistenza dei ricavi non contabilizzati, non impedisce all'Ufficio di fondare nei confronti dei soci la pretesa fiscale correlata al maggior reddito di partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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