Cassazione Civile, Ordinanza n. 03167/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione di irregolarità, da una cartella di pagamento, da un avviso di accertamento e da un atto di recupero emessi per annualità d’imposta diverse, a seguito di controllo automatizzato e di verifica fiscale. L’Ufficio contestava, in sintesi, omessi versamenti, utilizzo di crediti d’imposta inesistenti e irregolarità dichiarative, con conseguente recupero di imposta e irrogazione di sanzioni. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi del contribuente; in appello l’Ufficio aveva censurato la decisione per erronea applicazione delle norme sanzionatorie, mentre il contribuente aveva insistito sulla propria buona fede, sostenendo che l’illecito fosse dipeso dal comportamento fraudolento del commercialista di fiducia, denunciato all’autorità giudiziaria. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto due motivi: (1) violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CGT ritenuto provata la buona fede del contribuente sulla sola base della denuncia querela, senza dimostrazione dell’assenza di colpa e dell’addebitabilità esclusiva a terzi; (2) vizio di motivazione/nullità della sentenza e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per avere la CGT travisato il contenuto del motivo di appello dell’Ufficio, riferendolo a sanzioni per omessi versamenti anziché alle sanzioni relative all’utilizzo di crediti inesistenti, così dichiarando erroneamente inapplicabile l’art. 27, comma 18, d.l. 185/2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto che la CGT avesse errato sia nel riparto dell’onere probatorio sull’esimente della buona fede, avendo valorizzato solo la denuncia penale senza una prova idonea dell’assenza di colpa e del fatto esclusivamente ascrivibile a terzi, sia nel ricostruire il contenuto del motivo di appello, con conseguente travisamento del gravame e motivazione viziata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
L’esimente richiede che il contribuente dimostri che il mancato pagamento del tributo dipende da fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi; la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente e non basta la sola denuncia penale.
Il riparto dell’onere probatorio impone al contribuente di provare i fatti costitutivi dell’esimente invocata, non potendo il giudice ritenere la buona fede in difetto di prova specifica.
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’assenza di colpa deve essere dimostrata dal contribuente; la colpa si presume fino a prova contraria.
art. 27, comma 18, d.l. n. 185/2008
La norma è ritenuta applicabile alla fattispecie relativa all’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti; la CGT aveva erroneamente escluso la sua applicazione travisando il contenuto del motivo di appello.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Costituisce il presupposto del controllo automatizzato da cui è scaturita la comunicazione di irregolarità.
Regola la compensazione dei crediti d’imposta, qui contestata perché effettuata con crediti ritenuti inesistenti.
art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato quale norma sanzionatoria per la detrazione d’imposta illegittima e la dichiarazione con imposta inferiore al dovuto.
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato quale norma sanzionatoria in materia IVA per l’indebita detrazione e la dichiarazione infedele.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997
Richiamato quale norma sanzionatoria per dichiarazione infedele ai fini IRPEF.
La sentenza d’appello è stata censurata per motivazione apparente/illogica e per travisamento del contenuto del gravame.
Richiamato per il vizio di motivazione della decisione tributaria.
Massime di principio
- In tema di sanzioni tributarie, la prova dell’esimente fondata sulla buona fede o sull’errore incolpevole grava sul contribuente, che deve dimostrare in modo specifico l’assenza assoluta di colpa e non può limitarsi a produrre una denuncia penale o a invocare in astratto la frode del professionista incaricato.
- La sola esistenza di un comportamento fraudolento del consulente o del delegato non esonera automaticamente il contribuente da responsabilità sanzionatoria: occorre anche provare di aver esercitato il normale e dovuto controllo, escludendo una culpa in vigilando.
- La denuncia all’autorità giudiziaria, se successiva ai fatti contestati o comunque non accompagnata da ulteriori riscontri, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’assenza di colpa del contribuente ai fini dell’esclusione delle sanzioni.
- La sentenza di appello è censurabile per vizio motivazionale quando travisa il contenuto del motivo di gravame, attribuendogli un oggetto diverso da quello effettivamente dedotto, con conseguente errata valutazione della norma invocata.
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