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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04519/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA per l’anno d’imposta 2006, emessa ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Il contribuente aveva contestato dinanzi ai giudici tributari la regolarità della notifica della cartella e della comunicazione di irregolarità, nonché la validità e utilizzabilità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione a dimostrazione della notificazione. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto, anche richiamando la decisione di primo grado e affermando che la comunicazione di irregolarità risultava regolarmente recapitata e che le contestazioni sulle copie dei documenti erano generiche. In cassazione il contribuente ha proposto otto motivi; prima ha contestato l’ammissibilità della partecipazione processuale dell’agente della riscossione per asseriti vizi della procura, poi ha rinunciato a tre motivi, e ha quindi dedotto: motivazione apparente o insufficiente della sentenza d’appello; omessa pronuncia sulla identità, qualifica e sottoscrizione del messo notificatore; omessa pronuncia sull’assenza della data di notifica; omessa pronuncia e violazione delle norme sull’onere della prova e sulla produzione documentale, sostenendo che l’agente della riscossione avrebbe dovuto produrre gli originali della cartella e della relata di notifica e che le copie non erano utilizzabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto pregiudizialmente valida la costituzione dell’agente della riscossione e ha preso atto della rinuncia del ricorrente ai motivi secondo, settimo e ottavo. Ha poi esaminato e respinto i restanti motivi: ha escluso che la motivazione della sentenza regionale fosse apparente, ritenendo che la CTR avesse espresso un percorso logico comprensibile e si fosse confrontata con le censure dell’appello; ha ritenuto infondate le doglianze sulla notifica, osservando anche che nel ricorso per cassazione la relata non era stata integralmente trascritta e che, in ogni caso, la mancata indicazione della data sulla copia consegnata non comporta nullità della notifica ma può incidere sui termini di impugnazione, qui comunque rispettati; ha infine ritenuto infondato il censurato mancato rilievo dell’asserita carenza di originali, perché la CTR aveva specificamente qualificato come generiche le contestazioni alle copie e tale statuizione non era stata efficacemente censurata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate e declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È la base normativa dell’emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, relativa all’IVA dell’anno 2006.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse omissione quando la sentenza d’appello aveva comunque esaminato, anche implicitamente, le censure.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte ha escluso l’esistenza del vizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR non apparente.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato tra le norme processuali tributarie asseritamente violate; non è stata ravvisata alcuna violazione idonea a cassare la sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Usato come parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo sufficiente.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sulla motivazione e sul giudizio di appello tributario, senza che la Corte ravvisasse violazioni.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicato quale vizio dedotto nei motivi di ricorso per nullità processuali e omessa pronuncia.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato in relazione alla notificazione della cartella e alla prova della regolare notifica.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come disciplina delle notifiche degli atti tributari, senza accoglimento delle doglianze del ricorrente.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli sulla notificazione per contestare la relata; la Corte ha respinto il motivo.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato in tema di nullità della notificazione; la Corte ha escluso la nullità nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova sulla regolare notifica e sulla documentazione prodotta; la Corte ha valorizzato la genericità delle contestazioni del contribuente.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato sulla efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche o copie prodotte in giudizio.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia probatoria delle copie e della loro contestazione di conformità all’originale.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per sostenere l’esigenza di deposito degli originali nel processo tributario; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, la mancata produzione degli originali conducesse alla cassazione della sentenza.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per la costituzione dell’agente della riscossione ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria e per il rito camerale del procedimento in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la declaratoria dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem in appello non è di per sé nulla se, dal testo della sentenza, consente di comprendere le ragioni della decisione e di individuare le censure esaminate e disattese; la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando l’argomentazione è obiettivamente inidonea a rendere percepibile l’iter logico decisorio.
  • Nel processo civile e tributario, la deduzione di vizi della relata di notifica richiede che il ricorso per cassazione riproduca integralmente l’atto rilevante quando la sua trascrizione sia necessaria alla comprensione del motivo; in difetto, la censura può essere dichiarata inammissibile o comunque non scrutinabile compiutamente.
  • L’omessa indicazione della data sulla copia notificata di un atto non determina automaticamente la nullità della notificazione; può incidere, al più, sulla decorrenza dei termini per impugnare, ma non invalida la notifica quando l’impugnazione risulti comunque tempestiva.
  • Nel contestare la prova della notificazione o la conformità delle copie agli originali, la parte che impugna deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi del giudice di merito: se la sentenza fonda il rigetto sulla genericità della contestazione, tale statuizione va specificamente censurata in cassazione.
  • La contestazione dell’efficacia probatoria di copie documentali non può essere meramente assertiva: è necessario dedurre in modo specifico quali elementi rendano non utilizzabili o non attendibili le riproduzioni prodotte, tenendo conto delle regole probatorie sulle copie e sulla loro disconoscenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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