Cassazione Civile, Ordinanza n. 04519/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA per l’anno d’imposta 2006, emessa ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Il contribuente aveva contestato dinanzi ai giudici tributari la regolarità della notifica della cartella e della comunicazione di irregolarità, nonché la validità e utilizzabilità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione a dimostrazione della notificazione. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto, anche richiamando la decisione di primo grado e affermando che la comunicazione di irregolarità risultava regolarmente recapitata e che le contestazioni sulle copie dei documenti erano generiche. In cassazione il contribuente ha proposto otto motivi; prima ha contestato l’ammissibilità della partecipazione processuale dell’agente della riscossione per asseriti vizi della procura, poi ha rinunciato a tre motivi, e ha quindi dedotto: motivazione apparente o insufficiente della sentenza d’appello; omessa pronuncia sulla identità, qualifica e sottoscrizione del messo notificatore; omessa pronuncia sull’assenza della data di notifica; omessa pronuncia e violazione delle norme sull’onere della prova e sulla produzione documentale, sostenendo che l’agente della riscossione avrebbe dovuto produrre gli originali della cartella e della relata di notifica e che le copie non erano utilizzabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto pregiudizialmente valida la costituzione dell’agente della riscossione e ha preso atto della rinuncia del ricorrente ai motivi secondo, settimo e ottavo. Ha poi esaminato e respinto i restanti motivi: ha escluso che la motivazione della sentenza regionale fosse apparente, ritenendo che la CTR avesse espresso un percorso logico comprensibile e si fosse confrontata con le censure dell’appello; ha ritenuto infondate le doglianze sulla notifica, osservando anche che nel ricorso per cassazione la relata non era stata integralmente trascritta e che, in ogni caso, la mancata indicazione della data sulla copia consegnata non comporta nullità della notifica ma può incidere sui termini di impugnazione, qui comunque rispettati; ha infine ritenuto infondato il censurato mancato rilievo dell’asserita carenza di originali, perché la CTR aveva specificamente qualificato come generiche le contestazioni alle copie e tale statuizione non era stata efficacemente censurata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle entrate e declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È la base normativa dell’emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, relativa all’IVA dell’anno 2006.
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse omissione quando la sentenza d’appello aveva comunque esaminato, anche implicitamente, le censure.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte ha escluso l’esistenza del vizio.
Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR non apparente.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato tra le norme processuali tributarie asseritamente violate; non è stata ravvisata alcuna violazione idonea a cassare la sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Usato come parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo sufficiente.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo sulla motivazione e sul giudizio di appello tributario, senza che la Corte ravvisasse violazioni.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicato quale vizio dedotto nei motivi di ricorso per nullità processuali e omessa pronuncia.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato in relazione alla notificazione della cartella e alla prova della regolare notifica.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come disciplina delle notifiche degli atti tributari, senza accoglimento delle doglianze del ricorrente.
Richiamato insieme agli altri articoli sulla notificazione per contestare la relata; la Corte ha respinto il motivo.
Richiamato in tema di nullità della notificazione; la Corte ha escluso la nullità nei termini prospettati dal ricorrente.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova sulla regolare notifica e sulla documentazione prodotta; la Corte ha valorizzato la genericità delle contestazioni del contribuente.
Richiamato sulla efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche o copie prodotte in giudizio.
Richiamato in tema di efficacia probatoria delle copie e della loro contestazione di conformità all’originale.
art. 22, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per sostenere l’esigenza di deposito degli originali nel processo tributario; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, la mancata produzione degli originali conducesse alla cassazione della sentenza.
Richiamato per la costituzione dell’agente della riscossione ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
Richiamato per la memoria e per il rito camerale del procedimento in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la declaratoria dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La motivazione per relationem in appello non è di per sé nulla se, dal testo della sentenza, consente di comprendere le ragioni della decisione e di individuare le censure esaminate e disattese; la nullità per motivazione apparente ricorre solo quando l’argomentazione è obiettivamente inidonea a rendere percepibile l’iter logico decisorio.
- Nel processo civile e tributario, la deduzione di vizi della relata di notifica richiede che il ricorso per cassazione riproduca integralmente l’atto rilevante quando la sua trascrizione sia necessaria alla comprensione del motivo; in difetto, la censura può essere dichiarata inammissibile o comunque non scrutinabile compiutamente.
- L’omessa indicazione della data sulla copia notificata di un atto non determina automaticamente la nullità della notificazione; può incidere, al più, sulla decorrenza dei termini per impugnare, ma non invalida la notifica quando l’impugnazione risulti comunque tempestiva.
- Nel contestare la prova della notificazione o la conformità delle copie agli originali, la parte che impugna deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi del giudice di merito: se la sentenza fonda il rigetto sulla genericità della contestazione, tale statuizione va specificamente censurata in cassazione.
- La contestazione dell’efficacia probatoria di copie documentali non può essere meramente assertiva: è necessario dedurre in modo specifico quali elementi rendano non utilizzabili o non attendibili le riproduzioni prodotte, tenendo conto delle regole probatorie sulle copie e sulla loro disconoscenza.
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