Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04508/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista aveva chiesto l’accertamento della nullità, invalidità e inefficacia di clausole relative a interessi, capitalizzazione, commissione di massimo scoperto e regime delle valute, con condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto. Il Tribunale aveva dichiarato nulla la citazione per insufficiente esposizione dei fatti e della causa petendi; in appello la domanda era stata dichiarata improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, su eccezione della banca. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 5, comma 1-bis, per avere la Corte territoriale pronunciato l’improcedibilità senza che il giudice di primo grado l’avesse tempestivamente rilevata; 2) violazione della stessa norma per non avere concesso il termine per attivare la mediazione; 3) violazione della norma per avere sanzionato la domanda con improcedibilità pur in assenza di un ordine del giudice di avvio della mediazione; 4) violazione ancora dell’art. 5, comma 1-bis, per non avere considerato che la questione della procedibilità deve essere rilevata dal giudice alla prima udienza, con obbligo di assegnare termine per la mediazione; 5) violazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 e dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione della ricorrente circa l’assenza di una causa di improcedibilità e per l’erronea lettura della sua richiesta come mera sollecitazione del potere discrezionale del giudice. La Corte di cassazione ha ritenuto decisivo che nel giudizio di merito la banca aveva tempestivamente eccepito la mancata mediazione e che, non avendo la parte vittoriosa in primo grado proposto appello incidentale avverso la mancata adozione dei provvedimenti conseguenti al difetto di procedibilità, si era formato un giudicato interno implicito sul punto. Di conseguenza la Corte d’appello non poteva rilevare nuovamente l’improcedibilità in senso sfavorevole alla parte, perché quel punto era ormai coperto da giudicato; la sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando la violazione del giudicato interno formatosi sulla questione della procedibilità della domanda. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la controversia nel rispetto del giudicato interno e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione afferma che, quando la questione della mediazione obbligatoria sia stata tempestivamente sollevata e la parte interessata non abbia impugnato il mancato ordine di mediazione, il punto sulla procedibilità non può essere nuovamente posto a fondamento della decisione d’appello.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

    "l'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia di contratti assicurativi, bancari e finanziari"

    La mediazione è condizione di procedibilità della domanda nelle controversie bancarie; l’improcedibilità va eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza. Se la questione è tempestivamente dedotta e il giudice non provvede correttamente, la sentenza è affetta da nullità deducibile in appello; se invece si è formato giudicato interno sul punto, il giudice d’appello non può più rilevare la procedibilità in senso contrario.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, una volta rilevato il difetto di procedibilità, il giudice debba assegnare un termine per la domanda di mediazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l’omessa pronuncia sulla dedotta insussistenza della causa di improcedibilità e la pretesa erronea interpretazione della richiesta della parte.

  • artt. 24 e 111, secondo comma, Cost.

    Invocati dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il mancato tempestivo rilievo del difetto di mediazione non potrebbe paralizzare il diritto di azione e la speditezza del processo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie bancarie soggette a mediazione obbligatoria, il mancato esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, ma la relativa eccezione è soggetta a preclusione se non sollevata tempestivamente e, in difetto di rilievo officioso del primo giudice, non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • Se la parte che ha ottenuto una decisione favorevole in primo grado non impugna la mancata applicazione delle conseguenze processuali derivanti dal difetto di mediazione, sul punto si forma un giudicato interno implicito che preclude al giudice di appello di riesaminare la questione in senso sfavorevole.
  • Il giudice d’appello, quando la questione della mediazione sia ancora devoluta al suo esame, non può rimettere gli atti al primo giudice, ma deve assegnare il termine per la mediazione e poi verificare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta, decidendo nel merito oppure dichiarando l’improcedibilità.
  • La violazione del giudicato interno è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e determina la cassazione della sentenza che abbia deciso in contrasto con tale preclusione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.