Cassazione Civile, Ordinanza n. 04505/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ripetizione di indebito relativo a un contratto di conto corrente bancario. In primo grado la società correntista aveva ottenuto la condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente versate; era però intervenuto nel processo un terzo che deduceva di essere cessionario del credito restitutorio vantato dalla società. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto la legittimazione attiva del cessionario e aveva rideterminato il saldo del conto escludendo interessi usurari, interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto. La banca ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio in appello, poiché dopo l'estinzione della società originaria l'impugnazione avrebbe dovuto essere notificata ai soci succeduti nella titolarità dei rapporti; 2) violazione degli artt. 1260 c.c., 100 e 111 c.p.c. per avere ritenuto valido l'atto di cessione del credito; 3) violazione degli artt. 1264 c.c. e 111 c.p.c. per aver reputato validamente notificata alla banca la cessione; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver considerato ceduto l'intero credito nonostante la cessione riguardasse solo il 98%; 5) violazione degli artt. 113, disp. att. c.c., 644 c.p. e 1815 c.c. per l'acquisizione officiosa dei decreti sui tassi-soglia. La parte intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, essendosi estinta la società originaria nel corso del giudizio di primo grado, la legittimazione sostanziale e processuale si fosse trasferita automaticamente ai soci e che, quindi, il contraddittorio in appello dovesse essere integrato nei loro confronti. Poiché l'ordine di integrazione non era stato adempiuto verso i soggetti effettivamente subentrati, la Corte d'appello non avrebbe potuto considerare integro il contraddittorio per la sola presenza del cessionario del credito intervenuto ex art. 111 c.p.c. I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte intimata soccombente.
Norme richiamate
art. 110 c.p.c.
In caso di estinzione della società nel corso del giudizio, la legittimazione sostanziale e processuale si trasferisce automaticamente ai soci.
art. 111 c.p.c.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso non estingue il processo e non sostituisce automaticamente il dante causa, salvo consenso delle parti e provvedimento del giudice.
art. 331 c.p.c.
Se non viene integrato il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti o degli aventi causa necessari, il giudice deve trarne le conseguenze processuali previste dalla norma.
art. 307 c.p.c.
L'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio comporta l'estinzione del giudizio.
art. 1260 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso sulla cessione del credito.
art. 1264 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso sulla opponibilità della cessione al debitore ceduto.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso sulla legittimazione ad agire del cessionario.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso sull'apprezzamento delle prove documentali.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso sull'apprezzamento delle prove documentali.
art. 113 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso relativo all'acquisizione officiosa dei tassi-soglia.
art. 644 c.p.
Richiamato nel motivo sulla usura bancaria e sui tassi-soglia.
art. 1815 c.c.
Richiamato nel motivo sulla usura bancaria e sulle conseguenze della clausola sugli interessi.
L. 7 marzo 1996, n. 108
Richiamata per i decreti di fissazione dei cd. tassi-soglia.
Massime di principio
- Quando la società parte del giudizio si estingue per cancellazione dal registro delle imprese e permangono rapporti giuridici non esauriti, i diritti residui si trasferiscono ai soci e il processo deve proseguire nei loro confronti.
- Se l'estinzione della società interviene in corso di primo grado e non viene dichiarato l'evento interruttivo, il trasferimento della legittimazione sostanziale e processuale ai soci opera automaticamente ex art. 110 c.p.c.
- Nel giudizio di impugnazione, l'ordine di integrazione del contraddittorio deve essere eseguito nei confronti dei soggetti effettivamente legittimati; la presenza di un successore a titolo particolare nel diritto controverso non sana l'omissione nei confronti dei successori necessari del soggetto estinto.
- La mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c., con decisione definitiva della Corte di cassazione quando la questione è dirimente.
- La successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. non comporta l'estromissione automatica del dante causa né sostituisce il contraddittorio dovuto verso chi sia divenuto titolare sostanziale del rapporto per effetto di estinzione della società.
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