Cassazione Civile, Ordinanza n. 04506/2026 del 28/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario. La società correntista aveva agito per ottenere l’accertamento della nullità parziale di alcune clausole del contratto e la ripetizione di quanto indebitamente versato, ottenendo in primo grado una condanna della banca al pagamento di una somma. In appello, la banca aveva ottenuto riforma della decisione sulla base dell’esistenza di un accordo transattivo intervenuto tra le parti in relazione anche alla lite in esame. La società correntista ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione di norme sostanziali e processuali per avere la Corte territoriale ritenuto provata e operante una transazione non dimostrata, assumendo che il documento valorizzato fosse inidoneo a provare rinuncia a pretese o definizione di liti, e deducendo anche che la questione sarebbe stata estranea al devolutum; 2) nullità della sentenza per errata affermazione che l’eccezione di estinzione per transazione fosse stata devoluta in appello; 3) nullità per pronuncia su questione non previamente sollevata dalla controparte, con riferimento agli artt. 101 c.p.c. e 3 e 24 Cost.; 4) omesso esame di fatti e motivazione inconciliabile, perché la Corte d’appello non avrebbe spiegato perché le domande della banca sulla transazione non fossero state accolte e perché la transazione precludesse la ripetizione di indebito o si estendesse al conto corrente; 5) violazione della normativa antiusura e delle norme sulla nullità, per avere omesso di considerare l’usurarietà di alcuni trimestri risultante dalla c.t.u. di primo grado e per l’effetto nullo della transazione ai sensi dell’art. 1972 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero in sostanza a contestare l’accertamento di merito sulla conclusione e sul contenuto della transazione e non cogliessero la ratio della sentenza impugnata, che aveva espressamente affermato la deduzione della transazione da parte della banca e la sua devoluzione in appello. Ha inoltre affermato che l’interpretazione degli atti di parte e dei contratti è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve in una diversa lettura del materiale probatorio. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché l’omesso esame di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. concerne fatti storici e non questioni giuridiche, e comunque la motivazione della Corte territoriale superava il minimo costituzionale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un accertamento fattuale sull’usurarietà degli interessi non risultante dalla sentenza impugnata e dunque non deducibile come violazione di legge senza assumere quel fatto come già accertato. La ricorrente è stata condannata alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti dalla legge.
Norme richiamate
art. 1304 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla transazione e sul giudicato per contestare l’efficacia dell’accordo invocato dalla controparte.
art. 1372 c.c.
Richiamato per sostenere che il preteso accordo non poteva produrre l’effetto estintivo dedotto dalla banca.
art. 1965 c.c.
Richiamato quale norma definitoria della transazione, rilevante per verificare se il documento integrasse un accordo transattivo.
art. 1967 c.c.
Richiamato in relazione alla prova della transazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sull’esistenza della transazione.
art. 2733 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla confessione, ma la Corte ha osservato che la decisione impugnata non si fondava sugli effetti di una confessione.
art. 2735 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla confessione, senza che la ratio decidendi fosse fondata su tale istituto.
art. 2909 c.c.
Richiamato per contestare gli effetti preclusivi eventualmente derivanti dalla transazione o da una decisione passata in giudicato.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove, censura ritenuta inammissibile perché diretta contro l’accertamento di merito.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per sostenere che la questione della transazione non fosse stata devoluta in appello; la Corte ha però rilevato che la questione era stata effettivamente proposta.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre ultrapetizione o pronuncia su questione non devoluta, censura respinta per difetto del presupposto fattuale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per lamentare vizi di motivazione della sentenza d’appello.
art. 329 c.p.c.
Richiamato sulla devoluzione delle questioni in appello e sulla formazione del giudicato interno.
art. 346 c.p.c.
Richiamato sulla riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado.
art. 101 c.p.c.
Richiamato per censurare una decisione su questione non previamente sollevata dalla controparte.
art. 3 Cost.
Invocato nel motivo relativo alla pretesa decisione su questione non sollevata, ma senza incidenza sulla decisione di inammissibilità.
art. 24 Cost.
Invocato per denunciare lesione del diritto di difesa, censura ritenuta non conclusiva.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che l’omesso esame riguarda fatti storici e non questioni giuridiche o argomentazioni.
art. 2 L. 7 marzo 1996, n. 108
Richiamato nel quinto motivo in tema di usura bancaria.
art. 644, terzo comma, c.p.
Richiamato nel quinto motivo per l’usurarietà dei tassi applicati.
art. 1418 c.c.
Richiamato per sostenere la nullità delle clausole/usura e della transazione eventualmente dipendente da esse.
art. 1815 c.c.
Richiamato per la disciplina degli effetti civilistici dell’usura nei rapporti di mutuo/finanziamento.
art. 1972 c.c.
Richiamato per sostenere la nullità della transazione su diritti derivanti da titolo nullo o controversie collegate a clausole illecite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- L’accertamento dell’esistenza e del contenuto di una transazione tra le parti è un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve in una diversa lettura del documento o delle prove.
- La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile quando non indica specificamente in che modo il ragionamento del giudice si sia discostato dalle regole ermeneutiche e si risolve nella mera proposta di una ricostruzione alternativa.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici decisivi e non può essere utilizzata per contestare l’omessa considerazione di questioni giuridiche o argomentazioni.
- Una censura per violazione di legge che presupponga un determinato fatto storico è inammissibile se quel fatto non risulta accertato nella sentenza impugnata e il ricorrente mira in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di merito.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo se scende sotto il minimo costituzionale; se il percorso argomentativo consente di comprendere la ratio decidendi, la doglianza è inammissibile anche quando la parte avrebbe preferito una diversa soluzione delle questioni assorbite.
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