Cassazione Civile, Ordinanza n. 04510/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garanti)
La controversia
La banca ha proposto regolamento necessario di competenza contro la sentenza del Tribunale che, accogliendo l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori, aveva dichiarato l’incompetenza territoriale di Grosseto a favore di Livorno, ritenendo nullo il decreto e fissando la riassunzione. La lite nasceva da quattro rapporti bancari intestati a una società debitrice principale poi assoggettata a liquidazione giudiziale, garantiti da fideiussioni prestate da tre persone fisiche. Nei contratti era prevista una clausola di foro che radicava le controversie presso la sede della banca, ma aggiungeva che, se il cliente fosse stato consumatore, si sarebbe applicato il foro previsto dalla legge. La banca ha sostenuto che i fideiussori si fossero espressamente qualificati come consumatori in un documento di sintesi allegato alle fideiussioni e che, quindi, dovesse operare il foro del consumatore, coincidente con la residenza dei garanti e con il Tribunale di Grosseto. La Corte ha invece verificato che tale qualificazione era stata inserita in una formula prestampata e unilateralmente predisposta, ambiguamente formulata e non idonea a esprimere una reale volontà negoziale dei garanti di assumere la veste di consumatori; inoltre ha ritenuto corretta l’indagine del Tribunale sul ruolo effettivo dei garanti nella società debitrice principale (presidente, consigliere e vicepresidente del c.d.a.), dal quale emergeva il collegamento funzionale tra garanzia e attività imprenditoriale/professionale. Di conseguenza il foro del consumatore non operava e prevaleva la clausola convenzionale che radicava la competenza nel foro della sede della banca.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando che il foro del consumatore non era applicabile ai fideiussori perché la loro garanzia era collegata all’attività societaria e la dichiarazione di riconoscimento della qualità di consumatore era contenuta in una clausola unilaterale, ambigua e non sufficiente a fondare il foro speciale inderogabile. È stata quindi dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Livorno. Le spese sono state rimesse al giudice di merito e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l’operatività del foro del consumatore e la competenza territoriale; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che nel caso concreto non fossero idonei a derogare alla clausola contrattuale di foro sede banca, poiché mancava la qualità di consumatore in capo ai fideiussori.
Richiamato per il foro del consumatore; la Corte ha escluso l’applicazione della disciplina consumeristica perché la garanzia era stata assunta in collegamento con l’attività professionale e la dichiarazione di consumatore era meramente prestampata e unilateralmente formulata.
Norma processuale richiamata per il regolamento necessario di competenza.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale del regolamento di competenza.
Richiamato per le conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto"
La Corte ha dato atto della ricorrenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, demandando all’amministrazione la verifica concreta della debenza.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte dell’introduzione del comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il foro del consumatore non opera automaticamente quando la qualità di consumatore sia richiamata in una clausola predisposta unilateralmente e formulata in modo ambiguo: occorre verificare se tale qualificazione esprima realmente la volontà del garante.
- Nelle fideiussioni prestate da soggetti che rivestono cariche direttive nella società garantita, la garanzia può risultare collegata all’attività commerciale o professionale e, quindi, esulare dalla disciplina del consumatore.
- Quando una clausola contrattuale di competenza individua in via generale il foro della sede della banca e il foro del consumatore non risulta operante, prevale il criterio convenzionale pattuito.
- Nel regolamento di competenza, se il criterio esclusivo invocato dalla parte non è applicabile, il giudice può accertare la competenza sulla base della clausola contrattuale residua e dei dati oggettivi del rapporto.
- L’assunzione della qualità di consumatore in un modulo prestampato non basta, di per sé, a radicare il foro speciale se la dichiarazione non risulti espressione di una volontà negoziale effettiva e consapevole.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04505/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04506/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04507/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04508/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04511/2026 del 28/02/2026
- ordinanza_civile · 28 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 04512/2026 del 28/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →