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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04511/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia riguarda due fideiussioni rilasciate da un soggetto in favore di una banca in date anteriori e successive al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. La Corte d'appello, a seguito dell'appello del fideiussore e dell'eccezione di nullità sollevata in comparsa conclusionale e poi discussa tra le parti, aveva dichiarato la nullità integrale delle garanzie perché contenenti tre clausole riproduttive dello schema ABI ritenuto frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza. La società mandataria del cessionario del credito ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali per avere la Corte territoriale deciso su un'eccezione tardiva e nuova, oltre che in presenza di un preteso giudicato interno sulla validità delle fideiussioni; 2) violazione della disciplina antitrust e delle norme sulla legittimazione, sostenendo che la tutela antitrust varrebbe solo per i consumatori e che la violazione comporterebbe solo un diritto al risarcimento del danno; 3) violazione della L. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c. per avere dichiarato la nullità integrale anziché la sola nullità parziale delle clausole riproduttive del modello ABI; 4) erronea interpretazione del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 e delle regole probatorie, contestando che una fideiussione stipulata nel 2006 possa essere considerata ancora contratto 'a valle' dell'intesa e che la mera presenza delle clausole ABI basti a provare una perdurante intesa restrittiva.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso soltanto sul terzo motivo. Respinge gli altri motivi: ritiene infondato il primo perché la nullità era rilevabile d'ufficio e comunque non vi era giudicato interno sulla validità della garanzia; ritiene infondato il secondo perché la disciplina antitrust non tutela solo i consumatori e la violazione dell'intesa può incidere sulla validità del contratto a valle; ritiene infondato il quarto perché la Corte d'appello ha comunque richiamato correttamente il provvedimento della Banca d'Italia e la relativa conoscenza giudiziale. Accoglie invece il terzo motivo perché la nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziali è, di regola, nullità parziale limitata alle sole clausole riproduttive dello schema vietato, salvo prova di una diversa volontà delle parti o dell'interdipendenza dell'intero assetto negoziale. Poiché la Corte territoriale aveva dichiarato la nullità integrale senza verificare tali presupposti e senza adeguata allegazione/prova della parte interessata, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte osserva che la deduzione del vizio ex n. 5 era priva di adeguata argomentazione, mentre le censure di violazione di legge erano scrutinabili nei limiti propri del sindacato di legittimità.

  • artt. 99, 112, 113, 115, 342, 345 c.p.c.

    Richiamati come norme processuali asseritamente violate nel primo motivo; la Corte esclude che la decisione d'appello abbia violato i limiti del devolutum o introdotto domande nuove, rilevando la rilevabilità d'ufficio della nullità.

  • art. 1956 c.c.

    Il richiamo a questa norma tra i motivi di appello del fideiussore è valorizzato dalla Corte per escludere la formazione di un giudicato interno sulla validità della garanzia.

  • L. 287/1990, art. 2

    Le fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali sono colpite da nullità, ma tale nullità è tendenzialmente parziale e colpisce le sole clausole riproduttive dell'intesa vietata.

  • L. 287/1990, art. 2

    Le clausole che riproducono lo schema ABI contrastano con il divieto di intese restrittive della concorrenza.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità delle clausole riproduttive dell'intesa non si estende automaticamente all'intero contratto, salvo prova che il resto del contratto non sarebbe stato concluso senza quelle clausole.

  • art. 101 TFUE

    Le clausole conformi allo schema ABI, in quanto riproduttive dell'intesa vietata, sono incompatibili anche con il divieto europeo di intese restrittive della concorrenza.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che chiede la nullità integrale deve allegare e provare l'interdipendenza delle clausole nulle con il resto del contratto o una diversa volontà negoziale.

  • artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nei contratti di fideiussione che riproducono clausole di uno schema predisposto in sede associativa e ritenuto anticoncorrenziale, la nullità riguarda di regola soltanto le clausole conformi all'intesa vietata, non l'intera fideiussione.
  • La declaratoria di nullità integrale del contratto presuppone una specifica allegazione e prova della parte interessata circa l'inscindibilità dell'assetto negoziale o una diversa volontà comune desumibile dal contratto; il giudice non può estendere d'ufficio gli effetti della nullità oltre le clausole colpite.
  • La nullità derivante da intese restrittive della concorrenza può essere rilevata d'ufficio nel giudizio, senza che ciò comporti violazione dei limiti delle domande o del giudicato, purché la questione sia processualmente introdotta o comunque emergano i presupposti per il rilievo officioso.
  • La disciplina antitrust sulla nullità delle intese restrittive non è limitata ai soli consumatori, ma tutela la concorrenza e l'interesse del mercato in generale.
  • Per escludere la formazione del giudicato interno sulla validità della fideiussione è sufficiente che nel processo sia rimasta controversa la garanzia per effetto di domande o eccezioni che ne mettano in discussione l'efficacia, anche se non formulate come impugnazione espressa della statuizione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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