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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34853/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di un'istanza di rimborso presentata dalla contribuente per ottenere la restituzione di somme versate in eccedenza, in relazione alla definizione di liti fiscali conseguente a una dichiarazione integrativa ex art. 34 della L. n. 413 del 1991, con riferimento a Ilor e Irpeg per gli anni 1982-1984. L'Ufficio aveva respinto la domanda per intervenuta decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che il rimborso dovesse essere effettuato d'ufficio e che la prescrizione non fosse eccepibile alla luce dell'art. 2, comma 58, della L. n. 350 del 2003. In appello la CTR, invece, ha ritenuto ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Agenzia anche per la prima volta in giudizio e ha rigettato la domanda di rimborso. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sul divieto di motivi nuovi, sostenendo che il giudizio sarebbe stato limitato alla sola decadenza indicata nel diniego e che la prescrizione introdurrebbe una causa petendi nuova; inoltre invocava l'art. 2, comma 58, della L. n. 350 del 2003 come ostativo alla prescrizione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, per difetto di specificità della censura rispetto alla statuizione sulla decadenza; 3) omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la mancata considerazione dell'eccezione di inammissibilità integrasse un vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, nel giudizio di rimborso tributario, l'Amministrazione finanziaria può opporre in giudizio argomentazioni giuridiche ed eccezioni anche diverse da quelle poste a base del provvedimento di diniego, purché resti nell'ambito oggettivo della controversia; ne discende che l'eccezione di prescrizione può essere proposta per la prima volta in sede contenziosa e, nel caso concreto, era comunque stata tempestivamente sollevata sin dal primo grado e poi riproposta in appello. Quanto all'art. 2, comma 58, della L. n. 350 del 2003, la Corte ha ribadito che si tratta di un mero invito rivolto agli uffici, non direttamente applicabile dal giudice, e comunque non estensibile all'ILOR. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti perché attinenti al diverso profilo della decadenza, già superato dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario avente ad oggetto il diniego di rimborso, l'Amministrazione finanziaria non è vincolata in modo esaustivo alle sole ragioni indicate nel provvedimento amministrativo e può difendersi con ulteriori eccezioni e argomentazioni, purché resti entro l'oggetto della controversia.
  • Nel processo di rimborso tributario l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente, mentre l'Amministrazione può contestare sia la sussistenza dei fatti allegati sia la loro qualificazione giuridica e può opporre fatti estintivi o modificativi, come la prescrizione.
  • L'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso può essere proposta dall'Amministrazione anche per la prima volta in sede contenziosa, se non eccede il perimetro della lite e nel rispetto delle preclusioni processuali applicabili.
  • Le disposizioni che prevedono agevolazioni o esclusioni dal regime ordinario della prescrizione, specialmente in materia tributaria, sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica; se qualificate dalla giurisprudenza come meri inviti agli uffici, non possono essere direttamente applicate dal giudice.
  • Quando il rigetto del ricorso è fondato su una ratio assorbente, i motivi diretti a censurare un diverso profilo della decisione restano assorbiti e non richiedono autonoma trattazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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