Cassazione Civile, Ordinanza n. 34853/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di un'istanza di rimborso presentata dalla contribuente per ottenere la restituzione di somme versate in eccedenza, in relazione alla definizione di liti fiscali conseguente a una dichiarazione integrativa ex art. 34 della L. n. 413 del 1991, con riferimento a Ilor e Irpeg per gli anni 1982-1984. L'Ufficio aveva respinto la domanda per intervenuta decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che il rimborso dovesse essere effettuato d'ufficio e che la prescrizione non fosse eccepibile alla luce dell'art. 2, comma 58, della L. n. 350 del 2003. In appello la CTR, invece, ha ritenuto ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Agenzia anche per la prima volta in giudizio e ha rigettato la domanda di rimborso. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario e sul divieto di motivi nuovi, sostenendo che il giudizio sarebbe stato limitato alla sola decadenza indicata nel diniego e che la prescrizione introdurrebbe una causa petendi nuova; inoltre invocava l'art. 2, comma 58, della L. n. 350 del 2003 come ostativo alla prescrizione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, per difetto di specificità della censura rispetto alla statuizione sulla decadenza; 3) omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la mancata considerazione dell'eccezione di inammissibilità integrasse un vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, nel giudizio di rimborso tributario, l'Amministrazione finanziaria può opporre in giudizio argomentazioni giuridiche ed eccezioni anche diverse da quelle poste a base del provvedimento di diniego, purché resti nell'ambito oggettivo della controversia; ne discende che l'eccezione di prescrizione può essere proposta per la prima volta in sede contenziosa e, nel caso concreto, era comunque stata tempestivamente sollevata sin dal primo grado e poi riproposta in appello. Quanto all'art. 2, comma 58, della L. n. 350 del 2003, la Corte ha ribadito che si tratta di un mero invito rivolto agli uffici, non direttamente applicabile dal giudice, e comunque non estensibile all'ILOR. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti perché attinenti al diverso profilo della decadenza, già superato dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"dichiarazione integrativa ex art. 34 della l. n. 413 del 1991"
richiamato come base della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente per la definizione delle liti fiscali
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
"termine di decadenza di 48 mesi dal versamento"
utilizzato dall'Ufficio per negare il rimborso per tardività dell'istanza
artt. 57, 24, comma 2, 32 e 34 d.lgs. n. 546 del 1992
invocati per sostenere il divieto di motivi nuovi e l'asserita limitazione del thema decidendum nel giudizio tributario
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per affermare che l'Amministrazione può articolare in giudizio controdeduzioni ed eccezioni nell'ambito oggettivo della controversia
art. 2, comma 58, L. n. 350 del 2003
"senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti"
qualificato come mero invito agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice; inoltre interpretato come non riferibile all'ILOR
richiamato per ribadire che la disposizione agevolativa costituisce eccezione alla regola generale dell'estinzione per prescrizione e non è suscettibile di interpretazione analogica
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato nel motivo di ricorso per lamentare un vizio motivazionale
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge evocata a sostegno del primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma invocata per la nullità della sentenza per omessa pronuncia o difetto motivazionale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma invocata per l'omesso esame di fatto decisivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avente ad oggetto il diniego di rimborso, l'Amministrazione finanziaria non è vincolata in modo esaustivo alle sole ragioni indicate nel provvedimento amministrativo e può difendersi con ulteriori eccezioni e argomentazioni, purché resti entro l'oggetto della controversia.
- Nel processo di rimborso tributario l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente, mentre l'Amministrazione può contestare sia la sussistenza dei fatti allegati sia la loro qualificazione giuridica e può opporre fatti estintivi o modificativi, come la prescrizione.
- L'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso può essere proposta dall'Amministrazione anche per la prima volta in sede contenziosa, se non eccede il perimetro della lite e nel rispetto delle preclusioni processuali applicabili.
- Le disposizioni che prevedono agevolazioni o esclusioni dal regime ordinario della prescrizione, specialmente in materia tributaria, sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica; se qualificate dalla giurisprudenza come meri inviti agli uffici, non possono essere direttamente applicate dal giudice.
- Quando il rigetto del ricorso è fondato su una ratio assorbente, i motivi diretti a censurare un diverso profilo della decisione restano assorbiti e non richiedono autonoma trattazione.
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