Cassazione Civile, Ordinanza n. 09611/2025 del 13/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 relativo a terreni agricoli e fabbricati rurali. Il contribuente sosteneva di avere diritto all'esenzione, perché svolgeva attività di imprenditore agricolo professionale e i beni tassati erano terreni agricoli e fabbricati rurali funzionali all'attività. In primo grado il ricorso veniva respinto; in appello il giudice tributario confermava il rigetto, ritenendo non provata la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione, in particolare il possesso e la conduzione diretta dei terreni per finalità agro-silvo-pastorali, non essendo sufficienti la certificazione di imprenditore agricolo professionale e l'iscrizione previdenziale agricola. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, sotto il profilo dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: la produzione in appello del modello Persone Fisiche 2013, da cui sarebbe emerso che nell'anno 2012 egli aveva ricavato reddito solo dal possesso e dalla conduzione dei terreni agricoli, elemento che, a suo dire, avrebbe dovuto dimostrare il requisito della conduzione diretta e dunque l'esenzione IMU.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza recente sul regime IMU dei terreni agricoli, secondo cui, per il periodo considerato e prima dell'intervento dell'art. 1, comma 758, l. n. 160/2019, il beneficio richiede la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti alla previdenza agricola; tale iscrizione integra, quanto al requisito soggettivo, una presunzione relativa circa la conduzione diretta del fondo, senza necessità di ulteriori accertamenti sulla prevalenza dei redditi. Nel caso concreto, però, la censura era inammissibile perché prospettava un vizio motivazionale non scrutinabile in presenza di doppia conforme e, comunque, il fatto asseritamente omesso non era decisivo, poiché l'esclusività del reddito agricolo non era dirimente alla luce della disciplina applicabile. La Corte ha inoltre escluso una pronuncia sulle spese, perché il Comune si era costituito solo per partecipare all'eventuale udienza di discussione, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato dedotto come vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile in presenza di doppia conforme e per difetto di decisività del fatto indicato.
Richiamato solo per indicare il deposito delle memorie illustrative in appello.
È la base normativa del regime IMU richiamata dalla Corte per distinguere il nuovo assetto rispetto all'ICI.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
Letto nel senso che, ai fini fiscali, è sufficiente l'iscrizione alla previdenza agricola, senza ulteriori accertamenti sulla concreta attività e sulla prevalenza dei redditi.
art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011
Richiamato insieme alla disciplina complessiva per affermare il venir meno della necessità della prevalenza del reddito agrario su altri redditi.
art. 78-bis, comma 3, d.l. n. 104/2020
Interpretato come norma di interpretazione autentica e con effetti retroattivi, nel senso di ricomprendere anche i pensionati che continuino a svolgere attività agricola idonea a mantenere l'iscrizione previdenziale.
art. 1, comma 705, l. n. 145/2018
Richiamato per i coadiutori familiari, in chiave retroattiva, nel senso che devono continuare a partecipare attivamente all'impresa con abitualità e prevalenza.
art. 1, comma 758, l. n. 160/2019
Ha introdotto l'esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dall'ubicazione.
d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1
Serve a individuare la figura dell'imprenditore agricolo professionale e dei soggetti rilevanti ai fini dell'agevolazione.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2
È richiamato dalla disciplina IMU per le definizioni dei terreni agricoli/non edificabili.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di IMU sui terreni agricoli, la disciplina successiva al 2011 richiede, per l'agevolazione, la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti alla previdenza agricola; tale iscrizione vale come indice legale della conduzione diretta del fondo, salvo prova contraria.
- Per il periodo disciplinato dalla normativa previgente all'esenzione introdotta dalla l. n. 160/2019, non è più necessario verificare la prevalenza del reddito agrario rispetto ad altre fonti di reddito ai fini del beneficio fiscale, se permane l'iscrizione alla previdenza agricola.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata è sorretta da doppia conforme e il ricorrente non allega una diversa base fattuale tra primo e secondo grado.
- Un fatto può dirsi omesso in modo rilevante solo se decisivo, cioè idoneo da solo a portare con ragionevole certezza a una decisione diversa; non lo è, in tema IMU agricola, la sola esclusività del reddito derivante dalla conduzione dei terreni se la disciplina applicabile fonda il beneficio su requisiti diversi.
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