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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09605/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di intimazione notificato dall'agente della riscossione in relazione a una pregressa cartella esattoriale per IRPEF e altri carichi del 2014, deducendo, tra l'altro, di non aver ottenuto l'accoglimento di una domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 184-198, della l. n. 145/2018 e invocando la decadenza e la prescrizione dei crediti vantati. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva poi dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente e che basta la chiara volontà di contestare la decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36, n. 2, d.lgs. n. 546/1992, per asserita motivazione apparente della sentenza; 3) violazione dell'art. 2946 c.c., per avere la CTP ritenuto decennale, e non quinquennale, la prescrizione dei crediti relativi a imposte dirette o indirette. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere; il ricorrente ha a sua volta aderito a una rottamazione-quater, allegando il pagamento della prima rata e delle successive scadute.

La decisione

La Corte ha rilevato che, in base ai principi già affermati in tema di rottamazione-quater, l'estinzione del processo non richiede il pagamento integrale del debito rateizzato, essendo sufficiente il perfezionamento della procedura amministrativa e il riscontro dei soli pagamenti già effettuati. Ha inoltre richiamato la recente decisione della Corte costituzionale sulla non fondatezza delle questioni di legittimità dell'art. 1, comma 198, l. n. 197/2022. Pur osservando che nel caso concreto non erano integrati i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, la Corte ha comunque dichiarato estinto il giudizio, valorizzando la domanda della stessa Agenzia delle Entrate e la sopravvenuta definizione agevolata. Ha disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate ed ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 184-198, L. n. 145/2018

    richiamato solo come base della domanda di definizione agevolata invocata dal contribuente nel giudizio originario

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    la parte ricorrente sosteneva che la previsione sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità debba essere interpretata restrittivamente

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di specificità dei motivi di appello

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare un preteso vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata come meramente apparente

  • art. 36, n. 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 2946 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale anziché decennale dei crediti fiscali contestati

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere

  • art. 1, commi 194 ss., L. n. 197/2022

    richiamato in relazione ai termini di pagamento della prima rata della definizione agevolata

  • art. 1, comma 200, L. n. 197/2022

    richiamato con riferimento al termine entro cui l'ente impositore può adottare il provvedimento di diniego

  • art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022

    indicato come disciplina della cd. rottamazione-quater

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    interpretato nel senso che la fattispecie estintiva del processo non richiede il pagamento integrale del debito rateizzato, ma il perfezionamento della procedura amministrativa e la prova dei pagamenti eseguiti

  • art. 1, comma 198, L. n. 197/2022

    richiamato dalla Corte costituzionale come previsione che collega l'estinzione del processo al deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata

  • art. 374, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per il possibile rinvio alle Sezioni Unite su questione interpretativa sulla rottamazione-quater

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte precisa che non si applica in caso di declaratoria di estinzione del giudizio

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte costituzionale

  • art. 24 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte costituzionale

  • art. 53 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte costituzionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte costituzionale

Massime di principio

  • In tema di rottamazione-quater, l'estinzione del processo tributario può conseguire al perfezionamento della procedura agevolata e alla documentazione dei pagamenti già eseguiti, senza necessità del pagamento integrale dell'intero piano rateale.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio è distinta dalla cessazione della materia del contendere e può essere pronunciata anche quando non ricorrano tutti i presupposti di quest'ultima, se sopravviene una definizione agevolata idonea a incidere sulla prosecuzione del processo.
  • La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va applicata in modo rigoroso, ma il giudizio di legittimità nel caso concreto è stato assorbito dalla sopravvenuta estinzione del processo.
  • Quando il giudizio si estingue, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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