Cassazione Civile, Ordinanza n. 09605/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di intimazione notificato dall'agente della riscossione in relazione a una pregressa cartella esattoriale per IRPEF e altri carichi del 2014, deducendo, tra l'altro, di non aver ottenuto l'accoglimento di una domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 184-198, della l. n. 145/2018 e invocando la decadenza e la prescrizione dei crediti vantati. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva poi dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente e che basta la chiara volontà di contestare la decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 36, n. 2, d.lgs. n. 546/1992, per asserita motivazione apparente della sentenza; 3) violazione dell'art. 2946 c.c., per avere la CTP ritenuto decennale, e non quinquennale, la prescrizione dei crediti relativi a imposte dirette o indirette. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere; il ricorrente ha a sua volta aderito a una rottamazione-quater, allegando il pagamento della prima rata e delle successive scadute.
La decisione
La Corte ha rilevato che, in base ai principi già affermati in tema di rottamazione-quater, l'estinzione del processo non richiede il pagamento integrale del debito rateizzato, essendo sufficiente il perfezionamento della procedura amministrativa e il riscontro dei soli pagamenti già effettuati. Ha inoltre richiamato la recente decisione della Corte costituzionale sulla non fondatezza delle questioni di legittimità dell'art. 1, comma 198, l. n. 197/2022. Pur osservando che nel caso concreto non erano integrati i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, la Corte ha comunque dichiarato estinto il giudizio, valorizzando la domanda della stessa Agenzia delle Entrate e la sopravvenuta definizione agevolata. Ha disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate ed ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 1, commi 184-198, L. n. 145/2018
richiamato solo come base della domanda di definizione agevolata invocata dal contribuente nel giudizio originario
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
la parte ricorrente sosteneva che la previsione sull'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità debba essere interpretata restrittivamente
richiamato in relazione al requisito di specificità dei motivi di appello
invocato dal ricorrente per denunciare un preteso vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia
richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata come meramente apparente
art. 36, n. 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria
invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale anziché decennale dei crediti fiscali contestati
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere
art. 1, commi 194 ss., L. n. 197/2022
richiamato in relazione ai termini di pagamento della prima rata della definizione agevolata
art. 1, comma 200, L. n. 197/2022
richiamato con riferimento al termine entro cui l'ente impositore può adottare il provvedimento di diniego
art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022
indicato come disciplina della cd. rottamazione-quater
art. 1, comma 236, L. n. 197/2022
interpretato nel senso che la fattispecie estintiva del processo non richiede il pagamento integrale del debito rateizzato, ma il perfezionamento della procedura amministrativa e la prova dei pagamenti eseguiti
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
richiamato dalla Corte costituzionale come previsione che collega l'estinzione del processo al deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
art. 374, secondo comma, c.p.c.
richiamato per il possibile rinvio alle Sezioni Unite su questione interpretativa sulla rottamazione-quater
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte precisa che non si applica in caso di declaratoria di estinzione del giudizio
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte costituzionale
art. 24 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte costituzionale
art. 53 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte costituzionale
art. 111 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte costituzionale
Massime di principio
- In tema di rottamazione-quater, l'estinzione del processo tributario può conseguire al perfezionamento della procedura agevolata e alla documentazione dei pagamenti già eseguiti, senza necessità del pagamento integrale dell'intero piano rateale.
- La declaratoria di estinzione del giudizio è distinta dalla cessazione della materia del contendere e può essere pronunciata anche quando non ricorrano tutti i presupposti di quest'ultima, se sopravviene una definizione agevolata idonea a incidere sulla prosecuzione del processo.
- La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va applicata in modo rigoroso, ma il giudizio di legittimità nel caso concreto è stato assorbito dalla sopravvenuta estinzione del processo.
- Quando il giudizio si estingue, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09607/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09609/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09610/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09611/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09612/2025 del 13/04/2025
- ordinanza_civile · 13 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 09614/2025 del 13/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →