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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09609/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla CTP alcuni ruoli esattoriali e le cartelle di pagamento ad essi connesse, di cui era venuto a conoscenza solo tramite estratto di ruolo. Il primo giudice aveva accolto il ricorso ritenendo non provata dall'ente la notifica di atti interruttivi della prescrizione, ma aveva compensato le spese. In appello il contribuente aveva censurato solo la compensazione delle spese; la CTR aveva rigettato l'impugnazione osservando, da un lato, che l'estratto di ruolo non sarebbe stato atto impugnabile alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite e della normativa sopravvenuta e, dall'altro, che l'ente di riscossione non aveva posto in essere alcuna iniziativa, sicché vi era soccombenza solo formale e la compensazione appariva giustificata. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 324, 91, 92 e 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che vi fosse giudicato interno sulla sua integrale vittoria e sull'impugnabilità delle cartelle tramite estratto di ruolo, e che la compensazione delle spese richiedesse gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che il sindacato di legittimità sulle spese di lite è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la valutazione di compensazione resta discrezionale e non necessita di specifica confutazione dell'assenza dei giusti motivi. Ha poi rilevato che, pur essendosi formato un giudicato interno implicito sulla questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, tale profilo non impediva di considerare lo ius superveniens ai fini della compensazione delle spese; tuttavia, nel caso concreto, la decisione della CTR trovava autonoma e sufficiente giustificazione nella circostanza, non censurata, che l'ente di riscossione non aveva svolto alcuna iniziativa. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese del giudizio di cassazione perché la resistente non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno sulla vittoria integrale e sulla questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di soccombenza e spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per affermare che la compensazione richiede gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a tutela del giusto processo

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    norma processuale indicata quale veicolo della censura di violazione di legge

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come ius superveniens che seleziona specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella può fondare l'interesse ad agire e può incidere sulla valutazione delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura sulla regolazione delle spese di lite è ammissibile solo nei limiti in cui sia violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione di compensazione per giusti motivi resta discrezionale e, di regola, non è sindacabile nel merito.
  • La sopravvenienza normativa che incida sulla proponibilità o sull'interesse ad agire può rilevare, anche in presenza di un giudicato interno sulla statuizione di merito, ai fini della sola regolazione delle spese processuali, quando abbia alterato il quadro di riferimento della lite.
  • La compensazione integrale delle spese può essere sorretta anche da una motivazione autonoma e non censurata, come la mancata iniziativa processuale della controparte, a prescindere dalla questione dell'impugnabilità dell'atto introduttivo.
  • In caso di impugnazione rivolta esclusivamente alle spese, la parte che contesti la compensazione deve attaccare tutte le rationes decidendi poste a fondamento della statuizione, poiché una ragione autonoma e sufficiente non censurata rende infondato il motivo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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