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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09614/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato per la cessione dell'usufrutto di un terreno edificabile, liquidando maggiori imposte, sanzioni e interessi. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi riuniti dei contribuenti, ritenendo non provato il maggior valore. In appello la CTR aveva invece accolto il gravame dell'Ufficio, ritenendo l'avviso adeguatamente motivato perché fondato su comparazione con beni simili e recante il contenuto essenziale dell'atto di raffronto. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con un unico motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 53, comma 2, 20 e 16 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudizio di appello si sarebbe svolto solo apparentemente nei suoi confronti, poiché il ricorso in appello non gli sarebbe stato validamente notificato; ha quindi contestato la ritualità della notificazione dell'impugnazione e, in sostanza, la validità della costituzione del contraddittorio nel secondo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la notificazione dell'appello effettuata presso il difensore domiciliatario comune delle parti già costituite in primo grado, con consegna delle copie ai fini della notifica, era idonea a raggiungere lo scopo e, comunque, non era inesistente ma al più nulla. In tale ipotesi, gravava sul ricorrente l'onere di allegare e dimostrare di non avere avuto conoscenza del processo di appello a causa del vizio denunciato, onere che non è stato assolto. La doglianza è stata inoltre giudicata generica e apodittica. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite e applicando anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con ulteriore somma in favore dell'Agenzia delle Entrate e somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata; la Corte non ravvisa la dedotta nullità del procedimento di appello.

  • art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente nel motivo di cassazione, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente; la Corte valorizza la disciplina speciale delle notificazioni nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio processuale della sentenza impugnata.

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    per l'impugnazione tardiva del contumace involontario, occorre allegare e provare sia il vizio della notificazione sia la mancata conoscenza del processo per effetto di quel vizio, salvo notificazione eseguita in luogo o a persona del tutto estranei al destinatario.

  • art. 170, secondo comma, c.p.c.

    è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

  • art. 330 c.p.c.

    la Corte osserva che nel contenzioso tributario prevale la disciplina speciale del d.lgs. 546/1992.

  • art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma speciale sulle notificazioni nel processo tributario, applicabile anche quando l'impugnazione non sia notificata presso il domicilio eletto ma presso un procuratore comunque collegato al destinatario; in tale caso la notifica è nulla, non inesistente.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la Corte applica la condanna alla somma equitativamente determinata a favore della controparte in presenza di definizione del giudizio conforme alla proposta camerale e ravvisa abuso del processo/lite temeraria.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    la Corte applica altresì la condanna a una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    nel procedimento camerale definito in conformità alla proposta del consigliere delegato, opera la disciplina della condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell'appello effettuata presso il difensore domiciliatario comune delle parti già costituite in primo grado è idonea a perfezionare il contraddittorio quando i destinatari siano esattamente individuabili, anche se l'intestazione o la relata presentino omissioni o indicazioni non perfettamente allineate.
  • La nullità della notificazione dell'impugnazione non equivale alla sua inesistenza: se la consegna avviene in un luogo o a una persona comunque collegati al destinatario, la notificazione è al più nulla e il destinatario che invochi la contumacia involontaria deve allegare e provare di non avere avuto conoscenza del processo per effetto del vizio.
  • L'impugnazione tardiva del contumace involontario richiede una specifica allegazione e prova della mancata conoscenza del processo; in difetto, il ricorso è infondato e, se proposto oltre i termini, può risultare anche inammissibile.
  • Nel giudizio camerale definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare le condanne previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quando ritenga sussistenti i presupposti dell'abuso del processo o della lite temeraria.
  • In presenza di più parti rappresentate dallo stesso difensore domiciliatario, la consegna dell'atto può essere valida anche con una sola copia, purché la destinazione ai soggetti interessati risulti chiara e non vi sia incertezza sull'effettiva instaurazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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