Cassazione Civile, Ordinanza n. 09610/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 per il mancato pagamento di varie cartelle relative alla Tari. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR, in appello, aveva dichiarato cessata la materia del contendere per tre cartelle oggetto di rottamazione e aveva accolto l'impugnazione sulle residue due cartelle per intervenuta prescrizione quinquennale, compensando però le spese di entrambi i gradi di giudizio in ragione della 'peculiarità della questione'. Il ricorso per cassazione censurava esclusivamente la statuizione sulle spese, deducendo violazione di norme processuali e sostanziali in tema di liquidazione e compensazione delle spese, nonché difetto di motivazione: secondo il ricorrente, la mera formula della peculiarità della materia non integra le 'gravi ed eccezionali ragioni' richieste per derogare al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la compensazione totale o parziale delle spese richiede l'esplicitazione di gravi ed eccezionali ragioni riferite a specifiche circostanze della controversia; non è sufficiente il generico richiamo alla 'peculiarità della materia del contendere', formula giudicata criptica e inidonea a consentire il controllo sulla motivazione. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È la base normativa dell'intimazione di pagamento impugnata; la sentenza la richiama solo come titolo dell'atto esecutivo/esattoriale oggetto del contenzioso.
Richiamato dal ricorrente in tema di spese del processo tributario e del principio di soccombenza.
artt. 88, 91, 92, secondo comma, e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamati per censurare la motivazione sulla compensazione delle spese e il relativo obbligo di motivazione specifica.
art. 2233, secondo comma, c.c.
Invocato dal ricorrente nel quadro della doglianza sulle spese di lite, in relazione alla liquidazione dei compensi.
Richiamato unitamente al d.m. n. 55/2014 per la disciplina della liquidazione delle spese.
Richiamato per i criteri di liquidazione dei compensi professionali.
Richiamato quale aggiornamento del d.m. n. 55/2014.
artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e sul corretto esercizio della funzione giurisdizionale.
artt. 21 e 47 della CDFUE
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tutela effettiva e della non discriminazione nel regime delle spese.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati dal ricorrente a sostegno del diritto a un processo equo e a un rimedio effettivo.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro interposto per le fonti sovranazionali invocate.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato quale base del vizio denunciato in cassazione, per violazione di legge e/o difetto di motivazione.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale costituisce deroga al principio di soccombenza e richiede una motivazione espressa, specifica e riferita a circostanze concrete della controversia.
- Il mero richiamo alla 'peculiarità della materia del contendere' non integra di per sé 'gravi ed eccezionali ragioni' idonee a giustificare la compensazione delle spese.
- Una formula motivazionale generica o criptica sulla compensazione delle spese non consente il controllo sulla congruità della decisione e determina la cassazione della statuizione sulle spese.
- Quando la sentenza viene cassata per erronea regolazione delle spese, il rinvio investe anche la loro nuova liquidazione nel giudizio di merito e, se disposto, nel giudizio di legittimità.
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