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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09607/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il consorzio impugnava in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un’ingiunzione di pagamento ICI 2007 emessa dal Comune di Acerra per complessivi euro 542.383,10, successiva a un avviso di accertamento notificato nel 2013 e non impugnato. Con il primo motivo deduceva nullità della sentenza d’appello per difetto assoluto di motivazione, sostenendo in realtà che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sui vizi propri dell’ingiunzione fiscale; la Corte ha rilevato che il motivo era inammissibile perché formulato come violazione di legge/carenza motivazionale ma sostanzialmente diretto a denunciare omessa pronuncia, senza univoco riferimento alla relativa nullità, ed inoltre privo di autosufficienza per mancata trascrizione dell’atto di appello e delle censure ritualmente riproposte. Con il secondo motivo lamentava l’omessa motivazione per non aver considerato che era già intervenuta una sentenza della CTP di Napoli del 2013 che avrebbe accolto parzialmente il ricorso contro l’originario avviso di accertamento, riducendo l’importo dovuto; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché il preteso giudicato esterno non risultava acquisito nei gradi di merito ed era stato prodotto solo in cassazione, quindi in violazione dell’art. 372 c.p.c., oltre a costituire questione nuova non specificamente dedotta in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per erronea sussunzione del vizio e difetto di autosufficienza, e il secondo motivo infondato per inammissibilità della produzione in cassazione del documento attestante il preteso giudicato esterno e perché la questione non risultava tempestivamente introdotta nel giudizio di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio, a un’ulteriore somma in favore del Comune di Acerra ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza tributaria; la censura è stata reputata non correttamente veicolata in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il contenuto essenziale della sentenza e il vizio di nullità per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato come norma di riferimento per il vizio di nullità della sentenza; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non univocamente ricondotto alla nullità da omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato come parametro dell’omessa pronuncia; la Corte richiama il principio per cui la censura è ammissibile solo se diretta chiaramente a denunciare la nullità della decisione per omissione di pronuncia.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dalla parte per la produzione della sentenza pretesamente passata in giudicato.

  • art. 372 c.p.c.

    interpretato nel senso che in cassazione non possono essere prodotti per la prima volta documenti relativi a un giudicato esterno formatosi nei gradi di merito; la produzione è ammessa solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata e per gli effetti della decisione conforme alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato come sanzione per lite temeraria/abuso del processo, con condanna della ricorrente a favore della controparte.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla definizione conforme alla proposta e alla valutazione legale dei presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 130, comma secondo, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    menzionato come disposizione invocata dalla ricorrente per contestare la riscossione coattiva mediante rinvio al R.D. n. 639/1910.

  • R.D. n. 639/1910

    richiamato come disciplina della riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale.

  • art. 2 R.D. n. 639/1910

    richiamato dalla ricorrente per dedurre l’asserita mancanza dei requisiti di notifica dell’ingiunzione.

  • art. 52 d.lgs. n. 446/1997

    richiamato quale base della pretesa necessità del visto di esecutorietà del funzionario responsabile dell’ente locale creditore.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere costruito con motivi immediatamente riconducibili a una delle ipotesi tipizzate dall’art. 360 c.p.c.; se la doglianza è sostanzialmente di omessa pronuncia, deve emergere in modo univoco la nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendo sufficiente una critica alla motivazione o una mera deduzione di violazione di legge.
  • La censura in cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: quando si deduce che una questione sia stata devoluta in appello, occorre indicare e trascrivere i passaggi essenziali dell’atto d’impugnazione che dimostrino la tempestiva riproposizione delle censure.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi e si colloca sopra il minimo costituzionale; non è richiesta una confutazione analitica di ogni singolo argomento, se la decisione chiarisce il percorso logico-giuridico seguito.
  • Il giudicato esterno può essere rilevato in cassazione solo se risulta da atti già acquisiti al giudizio di merito; non è invece consentita la produzione per la prima volta in sede di legittimità di documenti che attestino un giudicato formatosi nei gradi precedenti, salvo i limitati casi ammessi dall’art. 372 c.p.c.
  • Sono inammissibili in cassazione le questioni nuove, non trattate nel giudizio di merito e non rilevabili d’ufficio; la parte deve dimostrare dove e come le abbia tempestivamente proposte nei gradi precedenti.
  • Quando la Corte definisce il ricorso in conformità alla proposta del consigliere delegato, può trovare applicazione la disciplina sanzionatoria per abuso del processo/lite temeraria, con condanna della parte soccombente al pagamento di somme ulteriori a favore della controparte e della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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