Cassazione Civile, Ordinanza n. 08845/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un laboratorio privato accreditato per ottenere il pagamento di euro 158.703,26, oltre accessori, quale corrispettivo per prestazioni di specialistica ambulatoriale rese per il servizio sanitario dopo il triennio 2007-2009, assumendo che l'azienda sanitaria avesse illegittimamente applicato uno sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria 2007 oltre il periodo di vigenza. In primo grado il giudice ordinario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione; in appello la Corte territoriale ha invece affermato la giurisdizione del giudice ordinario, condannando l'azienda sanitaria al pagamento e respingendo l'appello incidentale dell'ente. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sussistenza della giurisdizione amministrativa, sostenendo che la lite investisse i tetti di spesa e l'esercizio di poteri autoritativi programmatori; 2) difetto di legittimazione passiva dell'azienda sanitaria, assumendo che l'obbligata fosse la Regione o il Commissario ad acta; 3) violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e degli artt. 1321 e 1362 c.c., per mancata considerazione della pretesa cessazione della materia del contendere in forza di accordi 2010-2013; 4) omesso esame di tali accordi e dei fatti decisivi da essi risultanti; 5) falsa applicazione della disciplina sullo sconto tariffario, sostenendo che esso dovesse applicarsi oltre il triennio 2007-2009 fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe del 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui le controversie sulle prestazioni rese da strutture accreditate rientrano nella giurisdizione ordinaria quando hanno ad oggetto soltanto il pagamento del corrispettivo e non anche l'impugnazione o il sindacato di legittimità sugli atti autoritativi relativi ai tetti di spesa. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che, in mancanza di una specifica previsione normativa che faccia gravare il debito sulla Regione, la legittimazione passiva spetta all'azienda sanitaria che ha stipulato i contratti con la struttura accreditata. Quanto ai motivi terzo e quarto, li ha ritenuti infondati perché la Corte territoriale aveva comunque considerato i contratti e, soprattutto, le clausole invocate non erano decisive né idonee a dimostrare con certezza la cessazione della materia del contendere o l'accordo sull'ultrattività dello sconto. Infine, ha respinto il quinto motivo confermando che lo sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria 2007 ha natura transitoria e si applica solo al triennio 2007-2009, non oltre. Conseguentemente l'azienda sanitaria è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo sulla giurisdizione come parametro costituzionale, ma non ritenuto idoneo a mutare l'orientamento consolidato
art. 25 Cost.
richiamato nel motivo sulla giurisdizione
art. 102 Cost.
richiamato nel motivo sulla giurisdizione
art. 103 Cost.
richiamato nel motivo sulla giurisdizione
richiamato nel motivo sulla giurisdizione
richiamato nel motivo sulla giurisdizione
richiamato nel motivo sulla giurisdizione
le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi restano al giudice ordinario se non implicano controllo sull'azione autoritativa della P.A.; quando invece investono poteri autoritativi sul rapporto, appartengono al giudice amministrativo
richiamato nel motivo sulla giurisdizione
art. 5 L. 2258/1865, All. E
invocato dalla ricorrente come norma disapplicata
richiamato nel motivo sulla giurisdizione in tema di tetti di spesa sanitaria
norma sul vizio denunciabile in cassazione, utilizzata per articolare i motivi
richiamato come domanda subordinata di arricchimento senza causa nella vicenda introduttiva
richiamato nel motivo sulla legittimazione passiva e sull'onere probatorio
richiamato dalla ricorrente per sostenere che il soggetto tenuto al pagamento fosse l'ente finanziatore
art. 8 quinquies D.Lgs. 502/1992
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla legittimazione passiva
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla legittimazione passiva
richiamato nel motivo sul difetto di interesse ad agire
richiamato nel motivo sull'omessa pronuncia
richiamato nel motivo sull'interpretazione degli accordi contrattuali
richiamato nel motivo sull'interpretazione dei contratti
lo sconto tariffario per le strutture private accreditate ha natura transitoria ed è limitato al triennio 2007-2009
art. 12 Preleggi
richiamato nel motivo interpretativo sulla durata dello sconto tariffario
richiamato come intervento che segnerebbe il superamento della disciplina transitoria della tariffazione
richiamato in sede di richiamo giurisprudenziale sulla possibile sospensione del giudizio ordinario in attesa del processo amministrativo
primo comma, secondo periodo
richiamato per giustificare il rinvio al precedente delle Sezioni Unite
richiamato per la nozione di integrazione socio-sanitaria e per la ripartizione di competenze tra Regione e ASL
art. 13 L.R. 24/2008
indica che la stipulazione dei contratti con le strutture accreditate spetta alle ASL
art. 1, comma 10, D.L. 325/1993
invocato dalla ricorrente per sostenere che la pretesa andasse rivolta all'ente incaricato del pagamento
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla legittimazione passiva
art. 1, comma 10, D.L. 324/1993
richiamato nel motivo sulla legittimazione passiva
art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006
norma interpretata nel senso che lo sconto si applica solo fino al 2009 e non oltre
richiamato per gli interessi riconosciuti sulla somma dovuta
Cass. Sez. Un. 11680/2023
richiamata come precedente decisivo sulla giurisdizione ordinaria nelle controversie di pagamento delle prestazioni accreditate
Cass. Sez. Un. 26200/2019
richiamata per il principio secondo cui la domanda di pagamento di prestazioni oltre i tetti di spesa resta nella giurisdizione ordinaria se non si chiede l'accertamento con giudicato dell'illegittimità dell'atto amministrativo
Cass. Sez. Un. 372/2021
richiamata per confermare il criterio di riparto di giurisdizione in materia di prestazioni sanitarie accreditate
Cass. Sez. Un. 20161/2021
richiamata in continuità sul criterio del petitum sostanziale
Cass. Sez. Un. 603/2005
richiamata sulla natura concessoria dei rapporti tra ASL e strutture private
Cass. Sez. Un. 10149/2012
richiamata sulla distinzione tra binomio potere-interesse e obbligo-pretesa
Cass. Sez. Un. 411/2007
richiamata sulla giurisdizione ordinaria nelle controversie sui corrispettivi che non implicano controllo sull'azione autoritativa
Cass. 28 febbraio 2019, n. 5982
richiamata per affermare che l'intervento diretto in assistenza socio-sanitaria compete alle ASL, mentre alla Regione spettano programmazione, coordinamento e vigilanza
Cass. 7 settembre 2020, n. 18604
richiamata per escludere che i contratti con le strutture accreditate producano effetti diretti nella sfera della Regione in mancanza di espressa previsione di legge
Cass. n. 13037/2022
richiamata per ribadire che la legittimazione passiva spetta alla ASL, salvo espressa previsione normativa diversa
Cass. n. 11258/2020
menzionata come precedente dissonante e non condiviso
Cass. n. 17536/2020
richiamata sul criterio di decisività del fatto omesso ai fini del vizio ex art. 360 c.p.c.
Cass. n. 10582/2018
richiamata come precedente consolidato sulla durata triennale dello sconto tariffario
Cass. n. 10311/2023
richiamata per confermare l'orientamento interpretativo sull'art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006
Cass. n. 13367/2018
richiamata sul medesimo punto
Cass. n. 25845/2017
richiamata sul medesimo punto
Cass. n. 17014/2022
richiamata sul medesimo punto
Cass. n. 27366/2020
richiamata sul medesimo punto
Cass. n. 3676/2020
richiamata sul medesimo punto
Corte cost. n. 94/2009
richiamata nel ragionamento sul carattere transitorio della norma sullo sconto tariffario
Corte cost. n. 243/2010
richiamata nel ragionamento sul carattere transitorio della norma sullo sconto tariffario
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020, n. 4315
richiamata per la declaratoria dei presupposti per il pagamento del contributo/addizionale in caso di rigetto
Massime di principio
- Nelle controversie tra azienda sanitaria e struttura privata accreditata, la giurisdizione ordinaria sussiste quando la domanda ha ad oggetto esclusivamente il pagamento del corrispettivo per prestazioni rese, senza investire con efficacia di giudicato la legittimità di atti autoritativi sui tetti di spesa o sulla programmazione sanitaria.
- La giurisdizione amministrativa si radica solo se il petitum sostanziale richiede anche il sindacato sull'esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio o l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento presupposto.
- In assenza di una specifica previsione normativa che trasferisca il debito alla Regione, la legittimazione passiva per il pagamento delle prestazioni rese da una struttura accreditata spetta all'azienda sanitaria che ha stipulato i contratti con la struttura e gestito il rapporto operativo.
- La Regione conserva funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e riparto delle risorse, ma non risponde automaticamente dei debiti nascenti dai contratti stipulati dalle aziende sanitarie con le strutture accreditate.
- Ai fini del vizio di omesso esame, il fatto non considerato deve essere decisivo in senso stretto: la sua valutazione avrebbe dovuto condurre con certezza a una decisione diversa.
- Una clausola o un accordo invocati per dimostrare la cessazione della materia del contendere non è decisivo se non contiene in modo inequivoco la pattuizione su cui si fonda l'assunto difensivo o se è compatibile con una diversa interpretazione adottata dal giudice di merito.
- Lo sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria 2007 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale rese da strutture accreditate ha natura temporanea e non può essere applicato oltre il triennio 2007-2009.
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