LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1034
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge n. 1034/1971 ha istituito i tribunali amministrativi regionali (TAR) quali organi di giustizia amministrativa di primo grado, definendone articolazione territoriale, organizzazione, personale e finanziamento. La maggior parte delle disposizioni processuali e organizzative è stata abrogata dal d.lgs. n. 104/2010; restano storicamente rilevanti alcune norme sull’istituzione e su specifiche sedi. Le modifiche del 2014 decorrono dal 1° luglio 2015.
Istituzione e disciplina dei tribunali amministrativi regionali
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
La legge ha istituito i tribunali amministrativi regionali quali organi di giustizia amministrativa di primo grado. Le circoscrizioni sono regionali e comprendono le province appartenenti alle rispettive regioni; la sede ordinaria è collocata nel capoluogo regionale.
Sono previste sezioni staccate nelle regioni Lombardia, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, con sedi e circoscrizioni da stabilire mediante le norme di attuazione. È inoltre prevista una sezione staccata con ordinamento speciale nella Regione Trentino-Alto Adige, con sede a Bolzano e disciplina demandata ad altra legge. Il TAR del Lazio è articolato in cinque sezioni con sede a Roma; le modifiche relative alla sua articolazione decorrono dal 1° luglio 2015.
Organizzazione e presidenza
Per ciascun TAR viene nominato annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali, un presidente scelto tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o i consiglieri di Stato.
Presso ciascun TAR devono essere nominati almeno cinque magistrati amministrativi regionali. Nei TAR composti da più sezioni e nelle sezioni del TAR Lazio deve essere sempre nominato un presidente di sezione del Consiglio di Stato.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato possono essere destinati alla presidenza dei TAR con il loro consenso o all’atto della nomina. I consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza soltanto dopo almeno due anni di anzianità e, di regola, con il loro consenso; per le sedi rimaste vacanti la destinazione può avvenire d’ufficio secondo il criterio della minore anzianità di qualifica. Il rientro al Consiglio di Stato su domanda non può avvenire prima di tre anni dalla destinazione.
Ruolo e status dei magistrati amministrativi regionali
La legge ha istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, articolato nelle qualifiche di:
- referendario;
- primo referendario;
- consigliere amministrativo regionale.
Ai magistrati amministrativi regionali sono estese, salvo deroghe, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico applicabili alle corrispondenti qualifiche del Consiglio di Stato. Il trasferimento ad altra sede può essere disposto per domanda dell’interessato, avanzamento, incompatibilità prevista dalla legge o variazione del numero dei magistrati assegnati ai diversi tribunali.
I magistrati non possono essere chiamati a svolgere funzioni o compiti diversi da quelli istituzionali. Sono inoltre estese le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.
Accesso e progressione in carriera
La nomina a referendario è originariamente prevista mediante concorso per titoli ed esami, con limite massimo di quarantacinque anni, riservato a specifiche categorie dotate dei requisiti professionali e di anzianità indicati dalla legge. Tra i potenziali partecipanti rientrano magistrati, avvocati dello Stato, funzionari pubblici e amministrativi con laurea in giurisprudenza, assistenti universitari di materie giuridiche, avvocati, amministratori locali ed ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative.
Per gli avvocati iscritti all’albo, il requisito di anzianità è stato successivamente elevato da quattro a otto anni dalla legge n. 27/1997.
La commissione esaminatrice è composta da due consiglieri di Stato e tre docenti universitari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
La nomina a primo referendario è prevista per i referendari con almeno sei anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previo intervento del Consiglio di Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
I consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere del Consiglio di Presidenza. I posti vacanti sono conferiti ai primi referendari regionali con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
A decorrere dal 1° gennaio del quarto anno successivo all’entrata in vigore della legge, un quarto dei posti vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica. Il magistrato trasferito conserva l’anzianità di carriera e di qualifica maturata nel ruolo regionale.
Segreterie e personale amministrativo
Presso ogni TAR è istituito un ufficio di segreteria diretto da un segretario generale. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato, tra determinate categorie di funzionari della carriera direttiva del Consiglio di Stato o dell’amministrazione civile dell’interno.
Agli uffici sono assegnati dipendenti delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, secondo consistenza e qualifiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica. Il personale degli enti territoriali è destinato ai TAR in posizione di comando, d’intesa con le amministrazioni interessate.
I segretari generali e il personale sono collocati fuori dal ruolo organico di provenienza per la durata dell’incarico. La legge prevedeva inoltre l’istituzione, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, di un ruolo organico del personale di segreteria dei TAR.
Sedi speciali e impugnazioni
Per il TAR con sede ad Aosta è prevista la competenza anche nelle materie già attribuite alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d’Aosta ai sensi della normativa richiamata.
Per il tribunale amministrativo regionale siciliano, l’appello contro le sentenze è devoluto al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la limitazione originaria della competenza del TAR siciliano alle sole materie inizialmente indicate dalla legge.
Abrogazioni e attuale rilevanza
Gli articoli dal 2 all’8, l’articolo 10, gli articoli dal 19 al 39, gli articoli dal 42 al 52 e altre disposizioni indicate nel testo sono stati abrogati dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In particolare, le principali disposizioni processuali originarie non costituiscono più la disciplina vigente, essendo state sostituite dal Codice del processo amministrativo.
Le norme riportate conservano quindi prevalentemente valore storico o residuale per la ricostruzione dell’ordinamento dei TAR, mentre la disciplina concretamente applicabile dell’organizzazione e del processo amministrativo deve essere ricercata nella normativa vigente e nel d.lgs. n. 104/2010.
Aspetti finanziari
Le spese di funzionamento dei TAR, comprese quelle relative al personale di segreteria degli enti territoriali, ai locali, all’arredamento e alla manutenzione, sono poste a carico dello Stato e gravano su un apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro.
Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere TAR diversi da quello di Roma, nonché ai segretari generali dei medesimi tribunali, è riconosciuta, per i primi sei mesi, l’indennità di missione intera. La legge quantificava l’onere originario in 1.600 milioni di lire per l’anno finanziario 1972, mediante riduzione degli stanziamenti del Ministero del tesoro.
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