Cassazione Civile, Ordinanza n. 26506/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da accertamenti fiscali emessi dopo la dichiarazione di fallimento di una società di capitali, a seguito di PVC della Guardia di Finanza che aveva rilevato maggiori imponibili IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2006 e 2007. L'Agenzia notificava gli avvisi al curatore fallimentare della società e, in ragione della ristretta base sociale, anche ai soci persone fisiche per la presunta distribuzione pro quota degli utili extracontabili. Il socio-ex amministratore impugnava gli atti sostenendo, con il primo motivo, la nullità degli accertamenti per illegittimità della sottoscrizione degli atti da parte del dirigente dell'Ufficio, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 e della normativa richiamata; con il secondo motivo deduceva la violazione delle norme sul fallimento e sul processo tributario, lamentando che gli avvisi notificati al curatore non gli erano stati notificati anche personalmente, nonostante la sua qualità di ex amministratore, e prospettava la necessità di un litisconsorzio necessario o comunque la sua autonoma legittimazione a dolersi dell'omessa notifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione relativa alla sottoscrizione degli avvisi non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stata specificamente indicata come dedotta nei precedenti gradi di merito, con conseguente violazione dell'onere di specifica allegazione e del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo infondata la censura: poiché i presupposti impositivi erano sorti prima del fallimento e il curatore aveva effettivamente impugnato gli avvisi notificati alla procedura, mancava qualsiasi inerzia dell'organo fallimentare che potesse fondare una legittimazione eccezionale del fallito/ex amministratore a impugnare per omessa notifica personale. La Corte ha quindi confermato il rigetto del ricorso, condannando il ricorrente alle spese e disponendo, inoltre, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 21-septies L. n. 241 del 1990
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità degli atti impositivi; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché la questione è nuova e inammissibile.
art. 21-octies L. n. 241 del 1990
Richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme sulla validità degli atti; non è oggetto di scrutinio nel merito per difetto di specifica deduzione nei gradi di merito.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Evocato dal ricorrente in tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento; la censura è dichiarata inammissibile perché nuova.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dal ricorrente sulla validità degli avvisi IVA; la Corte non entra nel merito della questione per novità della censura.
artt. 66, 67, 68 d.lgs. n. 300 del 1999
Norme richiamate dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità della sottoscrizione degli atti; non esaminate nel merito.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001
Invocato dal ricorrente in relazione alla pretesa decadenza del dirigente firmatario; censura inammissibile per novità.
art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dal ricorrente; la Corte non lo applica al caso concreto per inammissibilità del motivo.
art. 1, comma 2, Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 novembre 2000
Citato dal ricorrente per contestare il potere di firma; questione non scrutinata nel merito.
La Corte lo considera nel quadro della legittimazione ad impugnare gli atti notificati al curatore dopo il fallimento; il fallito può agire solo in via eccezionale in caso di inerzia del curatore.
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere il litisconsorzio o la partecipazione necessaria; la Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto per mancanza di inerzia del curatore.
Invocati dal ricorrente in relazione alla nullità della notifica; la Corte ritiene infondata la censura perché il curatore aveva agito e il fallito non aveva autonoma legittimazione nel caso concreto.
artt. 24 e 53 Cost.
Richiamati dal ricorrente a fondamento del diritto di difesa e del dovere contributivo; non mutano l'esito perché la Corte reputa insussistente la legittimazione del fallito in presenza dell'azione del curatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni di fatto o eccezioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente alleghi e indichi specificamente dove siano state dedotte nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- In caso di avvisi di accertamento relativi a crediti tributari i cui presupposti si sono formati prima della dichiarazione di fallimento, la legittimazione del fallito o dell'ex amministratore a impugnare per omessa notifica personale è eccezionale e sussiste solo se il curatore sia rimasto assolutamente inerte.
- L'inerzia del curatore non può essere presunta né desunta da mere valutazioni di convenienza processuale: deve essere specificamente allegata e provata da chi invoca la legittimazione sostitutiva del fallito.
- Se il curatore fallimentare ha impugnato l'atto impositivo notificatogli, viene meno ogni residuo interesse processuale del fallito a dolersi della mancata notifica personale dell'avviso di accertamento.
- Quando il potere di impugnazione del curatore è stato esercitato e vagliato in sede concorsuale, il fallito non conserva una autonoma capacità processuale sul medesimo rapporto tributario, e il difetto di legittimazione è rilevabile anche d'ufficio.
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