Cassazione Civile, Ordinanza n. 26513/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto il suo ricorso contro una cartella di pagamento. La CTR aveva ritenuto non provati il vizio di notifica dell'avviso di accertamento presupposto e il dedotto difetto di competenza territoriale dell'ufficio che lo aveva emesso. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) la tardiva produzione, in appello, della prova della notifica dell'avviso di accertamento; 2) l'irregolarità della notifica dell'avviso ex artt. 139 e 140 c.p.c. e art. 60 d.P.R. 600/1973, per mancanza delle formalità e di riferibilità dell'atto; 3) la violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 62-bis e 62-sexies d.l. 311/1993 e 2721 c.c., nonché la mancata considerazione delle controdeduzioni e l'impedimento a svolgere pienamente la difesa in udienza; 4) il difetto di legittimazione ad agire dell'ufficio accertatore, perché l'avviso sarebbe stato emesso dall'Ufficio di Napoli 2 anziché da Napoli 1.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi esaminati congiuntamente perché formulati in modo generico e fondati su presupposti fattuali non riscontrabili nella sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sul difetto di legittimazione dell'ufficio, perché nel giudizio di impugnazione della cartella non possono farsi valere i vizi derivati dell'avviso di accertamento presupposto, salvo che sia provato che tale avviso non sia stato notificato. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata costituzione tempestiva dell'Agenzia. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come base formale del motivo di ricorso relativo a un vizio processuale, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza e perché fondato su presupposti non risultanti dalla sentenza impugnata.
Invocato per contestare la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non sorretta da un quadro fattuale compatibile con quanto accertato dal giudice di merito.
Invocato in tema di notificazione; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza, reputandola inammissibile per genericità e per mancato aggancio alla sentenza impugnata.
Norma richiamata per sostenere l'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata dalla ricorrente nel motivo sulla violazione di legge, ma la Corte ha escluso l'esame di merito per difetto di specificità e perché la questione presupponeva accertamenti fattuali non desumibili dalla sentenza impugnata.
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 311
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge, senza che la Corte ne affrontasse il contenuto per le ragioni di inammissibilità.
art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 311
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge, ma non esaminato nel merito per inammissibilità del motivo.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla violazione di legge; la Corte ha ribadito che la deduzione di violazione di legge non consente di per sé il riesame dei fatti, se manca la base fattuale accertata dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass., S.U., 12 novembre 2020, n. 25573
Richiamata per affermare che la deduzione di violazione di legge non comporta automaticamente il riesame del fatto, occorrendo che l'accertamento fattuale del giudice di merito conduca alla sussunzione giuridica invocata dal ricorrente.
Massime di principio
- La deduzione di violazione di legge non consente, di per sé, di ottenere il riesame del fatto: il motivo è scrutinabile solo se l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito è incompatibile con la sussunzione giuridica contestata.
- Nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento non possono essere fatti valere i vizi derivati dell'avviso di accertamento presupposto, salvo che il contribuente dimostri che tale avviso non gli è stato notificato.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e agganciati alla motivazione della sentenza impugnata; sono inammissibili le censure che presuppongono fatti non riscontrabili nel provvedimento impugnato.
- La contestazione della notifica di un atto tributario richiede una censura che si confronti con gli accertamenti compiuti dal giudice di merito e con la relativa base probatoria, non essendo sufficiente una mera deduzione astratta di irregolarità formali.
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