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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26510/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l'anno 2005, redditi da lavoro dipendente non dichiarati pari a euro 77.321, corrispondenti a mance percepite dal contribuente nello svolgimento delle mansioni di capo ricevimento alle dipendenze di una società alberghiera. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo tali somme non imponibili, perché non comprese nel reddito di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR, in ragione della loro natura aleatoria e del fatto che fossero corrisposte direttamente dai clienti senza relazione con il datore di lavoro. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 51, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che le mance, in quanto percepite in relazione al rapporto di lavoro, rientrano nella nozione onnicomprensiva di reddito di lavoro dipendente introdotta dalla riforma del 1997 e quindi sono imponibili, salvo specifiche esclusioni legislative, che nel caso di specie non ricorrono.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha interpretato l'art. 51 TUIR nel senso che il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, anche se provenienti da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, purché la percezione sia causalmente collegata al rapporto. Ha escluso che la natura aleatoria delle mance o il fatto che siano versate dai clienti impediscano l'imponibilità. Ha inoltre precisato che la previsione speciale di esclusione parziale per le mance dei croupiers costituisce disciplina agevolativa di stretta interpretazione, non estensibile analogicamente. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 51, primo comma, d.P.R. n. 917/1986

    "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere ... a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"

    ha natura onnicomprensiva e include anche le mance percepite dal lavoratore in collegamento con il rapporto di lavoro, pure se erogate da terzi

  • art. 51, secondo comma, lett. i), d.P.R. n. 917/1986

    mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)

    costituisce una deroga agevolativa speciale, di stretta interpretazione, non estensibile a categorie diverse

  • art. 49, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    "Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro..."

    conferma la nozione ampia di derivazione dal rapporto di lavoro, distinta dalla mera retribuzione corrispettiva

  • art. 12, L. n. 153/1969

    nel testo sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 314/1997

    ai fini contributivi rinvia alla nozione di reddito da lavoro dipendente di cui al TUIR, evidenziando l'unicità della nozione fiscale e previdenziale

  • d.lgs. n. 314/1997

    riforma del sistema di imposizione dei redditi di lavoro dipendente

    ha introdotto una nozione onnicomprensiva di reddito da lavoro dipendente, superando la precedente impostazione più restrittiva

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Il reddito di lavoro dipendente ha carattere onnicomprensivo: vi rientra ogni utilità, in denaro o in natura, percepita dal lavoratore nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, indipendentemente dal soggetto che la eroga.
  • Ai fini dell'imponibilità fiscale rileva il nesso causale con il rapporto di lavoro, non la sola corrispettività sinallagmatica con la prestazione né la provenienza delle somme dal datore di lavoro.
  • Le deroghe e le esclusioni previste per specifiche voci del reddito di lavoro dipendente sono norme agevolative di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente a fattispecie diverse.
  • La nozione di reddito di lavoro dipendente è unitaria ai fini fiscali e contributivi quando la disciplina positiva rinvia alla medesima definizione del TUIR.

Come è indicizzato

MaterieReddito di lavoro dipendente
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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