Cassazione Civile, Ordinanza n. 26515/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2004 contestando a una società immobiliare l'indebita detrazione dell'IVA assolta a titolo di rivalsa in relazione a una cessione immobiliare. Secondo l'Amministrazione, l'operazione presentava indici di abuso: le parti appartenevano alla medesima organizzazione imprenditoriale, la cessione era funzionale a procurare un vantaggio fiscale all'acquirente e la cedente, con sede in Lussemburgo, non aveva versato l'IVA esposta in fattura. I giudici di merito avevano annullato l'atto, ritenendo decisivo che la cedente avesse poi integrato il versamento dell'imposta in forza di transazione fiscale, così escludendo un danno erariale e una duplicazione d'imposta. In Cassazione l'Agenzia denunciava, con due motivi, la violazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633/1972, della sesta direttiva 77/388/CEE e dei principi in tema di abuso del diritto, sostenendo che il diritto alla detrazione non poteva essere riconosciuto in presenza di un'operazione abusiva e che il successivo pagamento dell'IVA era avvenuto solo dopo la notifica dell'avviso, dunque senza rilevanza sanante; inoltre lamentava omesso esame di fatti decisivi indicativi dell'abuso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché, anche a prescindere dalla natura dell'operazione, il principio di neutralità dell'IVA e quello di proporzionalità impongono di riconoscere il diritto alla detrazione dell'IVA di rivalsa quando il rischio di perdita di gettito per l'Erario sia definitivamente eliminato. Nel caso concreto, tale rischio era venuto meno poiché la cedente aveva integralmente versato l'IVA esposta nella fattura in esecuzione di una transazione fiscale nell'ambito di concordato preventivo. La circostanza che il versamento fosse avvenuto dopo la notifica dell'avviso è stata ritenuta irrilevante, essendo decisiva solo l'eliminazione del rischio di perdita di gettito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale norma sulla detrazione IVA, da coordinare con i principi eurounitari; il diritto alla detrazione è ammesso ove l'imposta sia effettivamente riferibile a un'operazione e non vi sia rischio di perdita di gettito
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato tra le norme invocate dall'Ufficio a sostegno dell'accertamento e della recupero dell'imposta
art. 21, settimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ... l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura
la fattura per operazioni inesistenti fa sorgere l'obbligo d'imposta in capo all'emittente; la regola è giustificata dalla tutela del gettito e non può eccedere quanto necessario, per non comprimere oltre misura la neutralità dell'IVA
art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
evocato come strumento di rettifica della fattura rilevante ai fini del rimborso dell'imposta versata erroneamente
art. 10, par. 2, direttiva 77/388/CEE
il diritto alla detrazione è collegato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi
art. 17, paragrafo 1, direttiva 77/388/CEE
il diritto alla detrazione presuppone l'effettività dell'operazione e non la sola indicazione in fattura
art. 21, n. 1, lett. c), direttiva 77/388/CEE
la previsione dell'IVA esposta in fattura, dovuta indipendentemente dall'obbligo di versarla per un'operazione soggetta a IVA, è funzionale a prevenire il rischio di perdita di gettito
principio di neutralità dell'IVA
impone di evitare che l'imposta gravi in via definitiva in modo ingiustificato sul soggetto che ha assolto l'IVA a monte, quando il gettito erariale non sia più a rischio
principio di proporzionalità
gli obblighi imposti al contribuente non possono andare oltre quanto necessario alla tutela del gettito fiscale e non devono sacrificare eccessivamente la neutralità dell'IVA
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA va negato se manca l'effettiva operazione imponibile, ma la disciplina interna e unionale va letta alla luce della neutralità dell'imposta e della tutela del gettito.
- Se l'IVA esposta in fattura è stata integralmente versata dal cedente e il rischio di perdita di gettito erariale è definitivamente cessato, la detrazione dell'IVA di rivalsa non può essere esclusa solo per la precedente inesattezza o per la presunta abusività dell'operazione.
- Ai fini della tutela dell'Erario, ciò che rileva in modo decisivo è l'eliminazione del rischio di utilizzo della fattura per ottenere indebitamente la detrazione; una volta escluso tale rischio, il diniego della detrazione determinerebbe una duplicazione d'imposta contraria alla neutralità dell'IVA.
- Il successivo versamento dell'IVA, anche se avvenuto dopo la notifica dell'avviso di accertamento, è idoneo a neutralizzare il pregiudizio erariale se consente comunque di eliminare definitivamente il rischio di perdita di gettito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26506/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26510/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26512/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26513/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26514/2021 del 30/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →