Cassazione Civile, Ordinanza n. 26512/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, come redditi da lavoro dipendente non dichiarati, euro 83.650,00 percepiti dal lavoratore a titolo di mance nello svolgimento delle mansioni di capo ricevimento presso un hotel. La commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la commissione tributaria regionale, in appello, aveva invece annullato l'accertamento ritenendo che le mance non fossero imponibili perché non comprese nel reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 TUIR, in quanto somme aleatorie percepite direttamente dai clienti e senza rapporto con il datore di lavoro. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 51, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che le mance, comunque percepite in relazione al rapporto di lavoro, rientrano nella nozione onnicomprensiva di reddito da lavoro dipendente, come ridefinita dalla riforma del d.lgs. n. 314/1997, e che l'esenzione prevista per i croupiers è norma eccezionale e non estensibile per analogia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha interpretato l'art. 51 TUIR nel senso che il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, anche se erogati da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro. Ha quindi affermato che le mance percepite dal dipendente di struttura alberghiera costituiscono reddito imponibile, salvo specifiche esclusioni di legge. Ha escluso che la disciplina agevolativa prevista per le mance dei croupiers possa essere estesa ad altre categorie di lavoratori, trattandosi di norma di stretta interpretazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 51, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986
"il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"
Il reddito da lavoro dipendente è onnicomprensivo e include anche somme percepite da terzi, come le mance, quando la loro percezione sia in relazione al rapporto di lavoro; le esclusioni espresse sono tassative.
art. 49, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
Definisce i redditi di lavoro dipendente come quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri; la Corte valorizza il nesso di derivazione dal rapporto di lavoro.
art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153
Per i fini contributivi rinvia alla definizione di redditi di lavoro dipendente del TUIR, evidenziando l'unicità della nozione fiscale e previdenziale dopo la riforma del d.lgs. n. 314/1997.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314
È richiamato come intervento riformatore che ha ampliato e reso onnicomprensiva la nozione di reddito di lavoro dipendente, superando la precedente impostazione più restrittiva.
Corte cost. 7 novembre 2001, n. 354
Richiamata per escludere dubbi di legittimità costituzionale dell'interpretazione accolta, in ragione della convergenza tra disciplina fiscale e previdenziale.
Massime di principio
- In tema di reddito di lavoro dipendente, il criterio decisivo è quello della derivazione dal rapporto di lavoro: sono imponibili tutte le somme e i valori percepiti in connessione causale con tale rapporto, anche se corrisposti da soggetti terzi.
- Le erogazioni liberali e le mance percepite dal lavoratore rientrano nella nozione onnicomprensiva di reddito di lavoro dipendente, salvo che una specifica disposizione ne preveda espressamente l'esclusione o una diversa disciplina agevolativa.
- Le norme fiscali che prevedono esenzioni o abbattimenti forfettari per categorie determinate di lavoratori sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica o estensiva ad ipotesi diverse.
- Dopo la riforma del d.lgs. n. 314/1997, la nozione di reddito di lavoro dipendente assume rilievo unitario anche sul piano contributivo, rafforzando la lettura onnicomprensiva del TUIR.
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