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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l'anno 2006, somme qualificate come redditi da lavoro dipendente non dichiarati, corrispondenti a mance percepite da un capo ricevimento di una struttura alberghiera. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva invece ritenuto non tassabili le mance, reputandole estranee alla nozione di reddito di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR perché aleatorie e corrisposte direttamente dai clienti, senza relazione con il datore di lavoro. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 51, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che le somme percepite dal lavoratore, pur non provenendo dal datore di lavoro, derivano comunque dal rapporto di lavoro e rientrano nella nozione onnicomprensiva di reddito da lavoro dipendente introdotta dalla riforma del 1997.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso la tassazione delle mance e ha rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, per nuovo esame. La Corte ha affermato che, nel regime applicabile ratione temporis, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore in relazione all'attività svolta, incluse le mance, rientrano nell'art. 51, comma 1, TUIR, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 51, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986

    "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"

    La nozione di reddito da lavoro dipendente è onnicomprensiva e include anche somme percepite da terzi, se collegate causalmente al rapporto di lavoro; le esclusioni previste dal comma 2 sono tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva.

  • art. 49, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    Conferma che sono redditi di lavoro dipendente quelli derivanti da rapporti aventi ad oggetto prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri; la derivazione dal rapporto non coincide con la sola corresponsione del datore di lavoro.

  • art. 48, comma 2, lett. i), d.P.R. n. 917/1986

    La previsione speciale sulle mance dei croupiers è stata valorizzata come deroga espressa alla regola generale dell'onnicomprensività, quindi non estensibile oltre i casi previsti.

  • art. 12, l. n. 153/1969

    Ai fini contributivi, rinvia alla nozione di reddito di lavoro dipendente rilevante nel TUIR, evidenziando la convergenza tra disciplina fiscale e previdenziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge tributaria.

Massime di principio

  • Nel regime del reddito di lavoro dipendente, la nozione legislativa è ampia e comprende tutte le utilità percepite dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, anche se erogate da soggetti diversi dal datore di lavoro.
  • Il criterio decisivo non è la corrispettività stretta in senso sinallagmatico, ma il nesso causale tra utilità percepita e rapporto di lavoro: se l'esistenza del rapporto è il presupposto necessario della percezione, la somma rientra nel reddito imponibile.
  • Le esclusioni previste per specifiche categorie o fattispecie agevolative sono eccezioni di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia ad ipotesi diverse.
  • La disciplina fiscale del reddito da lavoro dipendente, dopo la riforma del 1997, va letta in coerenza con quella previdenziale, nella prospettiva di un'unica nozione di reddito di lavoro rilevante ai diversi fini.
  • Le mance e le altre erogazioni liberali ricevute dal lavoratore in ragione della prestazione svolta sono imponibili, salvo una previsione normativa espressa di esclusione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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