Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26514/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione per l'anno 2001 e rideterminato i ricavi dell'attività di vendita al dettaglio sulla base degli studi di settore. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia, aveva ritenuto legittimo l'accertamento, osservando che la contribuente non aveva fornito una giustificazione idonea dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli emergenti dallo studio di settore, e che la contabilità esaminata appariva inattendibile, con conseguente legittimità dell'accertamento induttivo. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per mancata allegazione al contribuire del prospetto con i dati utilizzati per la rideterminazione dei ricavi; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'Ufficio avesse integrato la motivazione dell'atto solo in appello ampliando indebitamente il thema decidendum; 3) violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 62-bis e 62-sexies d.l. n. 331/1993 e 2721 c.c., contestando che la documentazione contabile consentisse di qualificare i dati come inattendibili e quindi di fondare l'accertamento induttivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché diretti contro l'avviso di accertamento o contro il modus operandi dell'Ufficio, e non contro specifiche statuizioni della sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché volto a sollecitare un riesame del merito e della valutazione delle prove, attività preclusa in cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione tempestiva dell'Agenzia, ed è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In cassazione sono inammissibili le censure che si appuntano esclusivamente contro l'atto amministrativo o contro il comportamento dell'Ufficio, quando non colpiscono una specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti di causa: la critica alla ricostruzione della contabilità o all'attendibilità dei dati accertati è devoluta al giudice di merito.
  • In tema di accertamento fondato sugli studi di settore, il contribuente deve fornire una giustificazione idonea dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti; in difetto, e ove la contabilità risulti inattendibile, può trovare spazio l'accertamento induttivo.
  • La deduzione di vizi di motivazione dell'atto impositivo non basta, in sede di legittimità, se non si chiarisce come tali vizi siano stati recepiti o valutati nella sentenza impugnata.
  • La mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa può giustificare che non si provveda sulle spese; resta comunque applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.