Cassazione Civile, Ordinanza n. 26514/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione per l'anno 2001 e rideterminato i ricavi dell'attività di vendita al dettaglio sulla base degli studi di settore. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia, aveva ritenuto legittimo l'accertamento, osservando che la contribuente non aveva fornito una giustificazione idonea dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli emergenti dallo studio di settore, e che la contabilità esaminata appariva inattendibile, con conseguente legittimità dell'accertamento induttivo. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per mancata allegazione al contribuire del prospetto con i dati utilizzati per la rideterminazione dei ricavi; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'Ufficio avesse integrato la motivazione dell'atto solo in appello ampliando indebitamente il thema decidendum; 3) violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 62-bis e 62-sexies d.l. n. 331/1993 e 2721 c.c., contestando che la documentazione contabile consentisse di qualificare i dati come inattendibili e quindi di fondare l'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché diretti contro l'avviso di accertamento o contro il modus operandi dell'Ufficio, e non contro specifiche statuizioni della sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché volto a sollecitare un riesame del merito e della valutazione delle prove, attività preclusa in cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione tempestiva dell'Agenzia, ed è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La censura relativa alla motivazione dell'avviso è stata ritenuta inammissibile perché non rivolta contro la sentenza impugnata ma contro l'atto impositivo.
art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La deduzione sull'integrazione postuma della motivazione è stata reputata inammissibile perché non riferita a una statuizione della sentenza, ma al comportamento dell'Ufficio.
art. 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo fondato sull'inattendibilità della contabilità.
artt. 62-bis e 62-sexies, d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Richiamati quale base normativa degli studi di settore e del loro impiego ai fini accertativi.
Richiamato nel motivo come norma sulla prova testimoniale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirante a rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili le censure che si appuntano esclusivamente contro l'atto amministrativo o contro il comportamento dell'Ufficio, quando non colpiscono una specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti di causa: la critica alla ricostruzione della contabilità o all'attendibilità dei dati accertati è devoluta al giudice di merito.
- In tema di accertamento fondato sugli studi di settore, il contribuente deve fornire una giustificazione idonea dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti; in difetto, e ove la contabilità risulti inattendibile, può trovare spazio l'accertamento induttivo.
- La deduzione di vizi di motivazione dell'atto impositivo non basta, in sede di legittimità, se non si chiarisce come tali vizi siano stati recepiti o valutati nella sentenza impugnata.
- La mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa può giustificare che non si provveda sulle spese; resta comunque applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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