Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00802/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata per il recupero di sanzioni irrogate per indebite compensazioni di tributi, iscritte a ruolo straordinario. Il contribuente aveva impugnato la cartella e la C.T.P. aveva accolto il ricorso; la C.T.R. del Piemonte aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la cartella non spiegasse le ragioni del ruolo straordinario, fondato sul pericolo per la riscossione. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 27, comma 19, d.l. n. 185/2008, dell’art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 17 d.lgs. n. 241/1997, nonché dell’art. 13, commi 1 e 5, d.lgs. n. 471/1997 e dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’iscrizione a ruolo straordinario fosse legittima perché finalizzata al recupero di somme indebitamente compensate con crediti inesistenti. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’atto presupposto di recupero del credito, separatamente impugnato, era stato annullato in un diverso giudizio; secondo la difesa del contribuente, ciò imponeva all’Ufficio di non proseguire la riscossione coattiva e di procedere allo sgravio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Ha rilevato che l’atto di recupero del credito, presupposto della cartella impugnata, era stato annullato in un autonomo giudizio tributario; pertanto, anche a prescindere dalla definitività di tale esito, l’Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi alla statuizione giudiziale, astenersi dal proseguire la riscossione coattiva e procedere allo sgravio della posta creditoria, salva eventuale nuova iscrizione secundum eventum litis. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’iscrizione a ruolo straordinario ha natura cautelare e la sua legittimità dipende dall’atto impositivo presupposto: se quest’ultimo è annullato, l’ente impositore e il giudice della cartella devono adeguarsi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; è stato escluso l’obbligo di ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 19, d.l. n. 185/2008

    Richiamato dall’Agenzia per sostenere la legittimità del ruolo straordinario per il recupero di somme indebitamente compensate; la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973

    Norma richiamata quale base del ruolo straordinario; la Corte ribadisce che l’iscrizione a ruolo straordinario è misura cautelare e resta dipendente dal titolo impositivo presupposto.

  • art. 17 d.lgs. n. 241/1997

    Citatonell’unico motivo di ricorso per la disciplina delle compensazioni; non viene svolta una specifica interpretazione nel merito.

  • art. 13, commi 1 e 5, d.lgs. n. 471/1997

    Citatonell’ambito della doglianza sull’indebita compensazione e sulle sanzioni; non vi è una trattazione autonoma nel decisum.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base del recupero automatizzato; la Corte non affronta la norma nel merito, essendo assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 100 c.p.c.

    Applicato per affermare il difetto di interesse dell’Agenzia a impugnare, poiché il credito non poteva più essere recuperato coattivamente in base alla cartella oggetto del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.

Massime di principio

  • L’iscrizione nei ruoli straordinari ha natura cautelare e presuppone la validità del titolo impositivo: se l’atto presupposto viene annullato dal giudice tributario, l’ente impositore deve adeguarsi alla pronuncia e non può proseguire la riscossione sulla base della cartella derivata.
  • Quando il credito posto a base della cartella è stato annullato in un autonomo giudizio, l’Amministrazione è priva di interesse a coltivare il ricorso contro la decisione che ha annullato o invalidato la pretesa esattoriale, perché la riscossione coattiva non è più utilmente perseguibile su quel titolo.
  • In materia di ruolo straordinario, l’eventuale legittimità originaria dell’iscrizione non impedisce che la sopravvenuta caducazione dell’atto presupposto imponga lo sgravio della posta creditoria e, se del caso, una nuova iscrizione solo dopo l’esito finale del contenzioso.
  • Il difetto di interesse ad agire in cassazione può essere dichiarato anche quando la parte ricorrente, per effetto di una sopravvenuta decisione su un atto presupposto, non possa più conseguire alcuna utilità concreta dall’accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.