Cassazione Civile, Ordinanza n. 21712/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello del medesimo Comune contro l’annullamento di un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, emesso per omessa denuncia e omesso versamento dell’imposta relativa a una fattoria eolica e a una sottostazione di raccolta di energia elettrica. La contribuente aveva sostenuto che l’impianto fosse stato ultimato il 17 dicembre 2012 e che fosse entrato in esercizio solo il 27 dicembre 2012; il giudice di merito aveva ritenuto decisiva l’ultimazione dei lavori e, poiché il periodo successivo all’ultimazione era inferiore a 15 giorni, aveva escluso il tributo per quell’anno. Con cinque motivi, il Comune ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR attribuito valore probatorio a certificato di collaudo, attestazione di fine lavori e certificato di agibilità, ritenuti documenti provenienti da terzi; 2) omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza per non avere considerato una denuncia completiva presentata all’Agenzia delle Dogane che indicava una data diversa di entrata in esercizio; 3) violazione delle norme sul presupposto impositivo IMU, sostenendo che la CTR avesse erroneamente identificato il momento impositivo con l’inizio dell’attività e non con l’ultimazione dei lavori; 4) violazione dell’art. 1, commi 336-337, L. 311/2004; 5) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e illogica. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che la data di ultimazione dei lavori era adeguatamente provata da più fonti documentali; che la denuncia all’Agenzia delle Dogane non era decisiva perché finalizzata solo all’autorizzazione all’esercizio dell’officina elettrica e non alla determinazione del dies a quo impositivo; che, in materia IMU, il fabbricato di nuova costruzione è soggetto a imposta dalla data di ultimazione dei lavori, ma solo se il possesso si protrae per almeno 15 giorni nel mese; che nel caso concreto tale soglia non era stata superata; e che non sussisteva alcuna contraddittorietà motivazionale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del Comune alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha confermato la decisione della CTR che aveva escluso la debenza dell’IMU per l’anno 2012 sul presupposto che il fabbricato/impianto fosse stato ultimato il 17 dicembre 2012 e che, ai sensi della disciplina applicabile, il tributo non fosse dovuto per un periodo di possesso inferiore a 15 giorni nel mese rilevante. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova; la Corte non ravvisa violazione perché la prova dell’ultimazione lavori risulta da una pluralità di documenti valutati dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla forza probatoria dei documenti; la Corte non accoglie la censura.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene infondata la doglianza sulla valutazione probatoria.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce la produzione di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, valutabili come indizi.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno dell’ammissibilità della produzione documentale o dichiarativa nel processo tributario.
Norma evocata nei motivi di ricorso per i vizi di legittimità dedotti.
art. 53, comma 7, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
La denuncia ivi prevista è funzionale al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’officina elettrica e non ha valore decisivo per individuare il dies a quo di attivazione dell’impianto ai fini IMU.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto a imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
Per l’IMU richiama la disciplina del d.lgs. 504/1992, compreso il principio per cui rileva l’ultimazione dei lavori.
art. 9, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero
Ai fini IMU il tributo è dovuto per mesi; se il possesso dopo l’ultimazione dei lavori dura meno di 15 giorni nel mese, non matura l’imposta per quell’anno.
art. 1, commi 336-337, L. 311/2004
Norma richiamata dal Comune, ma la relativa censura è assorbita e non incide sull’esito, perché l’imposta è esclusa a monte per il difetto del presupposto temporale.
La Corte esclude la nullità per motivazione apparente o contraddittoria, ritenendo coerente il ragionamento della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, documenti e dichiarazioni provenienti da terzi possono essere utilizzati come elementi indiziari, nonostante il divieto di prova testimoniale, e il giudice può fondare il proprio convincimento anche su un solo elemento presuntivo, se grave e preciso.
- Ai fini dell’IMU sui fabbricati di nuova costruzione, il presupposto impositivo sorge dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, non dalla data di collaudo o di agibilità, né dalla mera attivazione funzionale dell’impianto.
- La denuncia presentata ad altre amministrazioni per ottenere autorizzazioni all’esercizio dell’attività produttiva non ha, di regola, valore confessorio o decisivo per determinare il momento impositivo tributario, se la sua funzione è solo abilitativa/amministrativa.
- In materia IMU il tributo è dovuto per anni solari e per mesi; se dopo l’ultimazione dei lavori il possesso nel mese dura meno di quindici giorni, il mese non si computa e l’imposta non è dovuta per quell’anno.
- Non sussiste vizio di motivazione quando la sentenza distingua correttamente tra documenti irrilevanti per il momento impositivo e documenti comunque utilizzati come riscontro della data di ultimazione dei lavori, purché il percorso logico sia coerente.
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