Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21609/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione di merito che aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015. L'Ufficio aveva contestato alla società, poi cancellata dal registro delle imprese nel 2018, l'utilizzo di costi derivanti da operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con conseguente recupero a tassazione del costo di euro 63.155,00 e delle corrispondenti detrazioni IVA. Prima dell'accertamento era stato notificato un questionario per richiedere documentazione sui rapporti commerciali con il fornitore indicato come emittente di fatture fittizie; il questionario non era stato riscontrato. La CTR aveva ritenuto viziata la notifica del questionario, valorizzando la cancellazione della società e il trasferimento della sede. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 32 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere il giudice d'appello considerato che il questionario era stato notificato correttamente non solo alla società, ma anche all'ultimo rappresentante presso il domicilio fiscale; 2) violazione dell'art. 2495 c.c. e dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, per non avere la CTR considerato che la notifica era avvenuta entro il quinquennio dalla cancellazione, periodo durante il quale gli effetti estintivi restano differiti ai fini tributari.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenuti esaminabili congiuntamente, rilevando che la cancellazione della società non produceva, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, l'immediata estinzione rilevante ai fini della validità degli atti tributari, ma opera il differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014. Ne consegue che, nel periodo considerato, il soggetto destinatario degli atti impositivi e degli atti funzionali alla loro emissione resta la società, con potere del liquidatore di riceverli. La notifica del questionario, avvenuta entro cinque anni dalla cancellazione, doveva quindi ritenersi valida; inoltre era comunque stata eseguita anche presso il domicilio fiscale dell'ultima legale rappresentante, modalità compatibile con la notifica alle persone giuridiche. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come norma sulla richiesta di documentazione e sulle conseguenze del mancato riscontro del questionario; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione presupponesse la validità della notifica dell'atto istruttorio.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1972

    richiamato per la disciplina della notificazione degli atti tributari al domicilio fiscale del soggetto passivo; la Corte ne ha ribadito l'applicabilità alla società ancora destinataria degli atti nel periodo di differimento quinquennale.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente e interpretato in combinazione con la disciplina speciale tributaria, nel senso che l'effetto estintivo della cancellazione è posticipato ai fini fiscali per cinque anni.

  • art. 28 D.Lgs. n. 175 del 2014

    la Corte lo qualifica come disposizione sostanziale che, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione tributaria e contributiva, fa decorrere l'effetto estintivo della cancellazione dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

  • art. 145, comma 1, c.p.c.

    richiamato per affermare la possibilità di notificare gli atti alle persone giuridiche, in alternativa alla sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la cancellazione di una società dal registro delle imprese non comporta, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, l'immediata perdita di efficacia degli atti notificati entro il quinquennio previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014.
  • Durante il periodo quinquennale di differimento degli effetti estintivi, la società resta il soggetto destinatario degli atti impositivi e degli atti istruttori funzionali alla loro emissione, mentre il liquidatore conserva la legittimazione a riceverli e a gestire il contenzioso.
  • La validità della notifica va valutata tenendo conto sia della disciplina speciale tributaria sia delle regole generali sulla notificazione alle persone giuridiche, incluse le modalità alternative consentite dalla notifica al rappresentante.
  • Se il giudice di merito omette di considerare che la notifica è stata eseguita entro il periodo di efficacia differita e anche presso il rappresentante della società, incorre in erronea applicazione delle norme sulla notificazione e sugli effetti della cancellazione societaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.