Cassazione Civile, Ordinanza n. 21606/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni 2011-2012 nei confronti di una società che aveva fatturato come non imponibili, ai sensi dell'art. 41 del d.l. n. 331/1993, cessioni di provviste e dotazioni di bordo per nautica da diporto qualificandole come cessioni intracomunitarie. La società ha resistito e, in memoria, ha eccepito il giudicato esterno fondato su due decisioni successive rese in controversie concernenti annualità diverse (2013 e 2014). L'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR si fosse limitata a richiamare la risposta all'interpello n. 141/2021 sull'art. 45-bis del Reg. UE n. 282/2011 senza spiegare perché la documentazione prodotta bastasse a provare i presupposti della non imponibilità e senza affrontare le contestazioni sull'onere probatorio, sulla documentazione di consegna e sullo status IVA dei cessionari; 2) violazione dell'art. 41 del d.l. n. 331/1993 e dell'art. 45-bis del Regolamento UE, perché la CTR avrebbe applicato retroattivamente la disciplina unionale entrata in vigore dal 1° gennaio 2020 e non avrebbe comunque verificato se, secondo la normativa vigente ratione temporis, la contribuente avesse provato l'effettivo trasporto dei beni in altro Stato membro e la qualità di soggetti passivi IVA degli acquirenti. La società ha inoltre sostenuto che il giudicato esterno relativo alle annualità successive dovesse estendersi anche al presente giudizio.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, applicando al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. la sospensione di undici mesi prevista dall'art. 1, comma 199, L. n. 197/2022. Ha poi escluso la sussistenza del giudicato esterno, osservando che le controversie richiamate dalla società riguardavano annualità diverse e prestazioni non aventi carattere pluriennale, sicché non vi era identità del petitum né del rapporto giuridico nei limiti richiesti per l'efficacia espansiva del giudicato. Nel merito, ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente: pur sintetica, essa consentiva di comprendere che il giudice di merito aveva valorizzato la risposta all'interpello e ritenuto idonea la documentazione prodotta a dimostrare l'uscita dei beni dal territorio nazionale e la soggettività passiva degli acquirenti. Ha invece accolto il secondo motivo: la CTR aveva impropriamente fatto leva sull'art. 45-bis del Reg. UE n. 282/2011, entrato in vigore solo dal 1° gennaio 2020, invece di verificare, secondo l'art. 41 del d.l. n. 331/1993 e la disciplina vigente ratione temporis, se la contribuente avesse assolto l'onere di provare l'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro e lo status di soggetti passivi IVA dei cessionari; la prova della validità formale della partita IVA comunitaria non basta, da sola, a integrare i presupposti della non imponibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
prevede la non imponibilità IVA delle cessioni di beni trasportati o spediti in altro Stato membro verso cessionari soggetti passivi; il regime agevolativo richiede la prova dell'effettiva destinazione intracomunitaria dei beni ed è onere del cedente dimostrarne i presupposti.
art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011
dalla data del 1° gennaio 2020
introduce una presunzione documentale sull'avvenuto trasporto intracomunitario, ma opera solo dal 1° gennaio 2020 e non può essere applicato retroattivamente a operazioni anteriori.
art. 138 della Direttiva 2006/112/CE
costituisce la base unionale della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie di beni, da cui deriva il regime nazionale dell'art. 41 del d.l. n. 331/1993.
ha regolato il termine lungo per proporre il ricorso per cassazione, al quale è stata applicata la sospensione straordinaria prevista dalla legge n. 197/2022.
art. 1, comma 199, L. n. 197/2022
Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione
ha comportato l'aggiunta di undici mesi al termine di impugnazione ordinario, rendendo tempestivo il ricorso notificato il 29 gennaio 2024.
artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
sono stati invocati dalla ricorrente in combinato con l'art. 132 c.p.c. per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza tributaria.
richiamato quale parametro sulla sufficienza della motivazione della sentenza.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro del motivo di ricorso relativo a violazione di legge in tema di IVA e prova delle cessioni intracomunitarie.
Massime di principio
- Il giudicato esterno, nel processo tributario, è rilevabile d'ufficio ma opera solo se tra le stesse parti vi è identità non solo soggettiva, bensì anche di petitum e causa petendi; la mera identità di questioni di fatto o di diritto non basta quando le annualità d'imposta o le prestazioni oggetto del contendere siano diverse e non aventi carattere pluriennale.
- La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consenta di ricostruire il ragionamento decisorio; non è invece apparente se, anche in forma sintetica, rende comprensibile perché il giudice abbia accolto o respinto le tesi delle parti.
- In tema di cessioni intracomunitarie, l'onere di provare i presupposti della non imponibilità IVA grava sul cedente che invoca il regime agevolativo; è necessario dimostrare l'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale e il loro arrivo in altro Stato membro, non essendo sufficiente il solo rispetto di formalità documentali o l'indicazione di una partita IVA comunitaria in fattura.
- La presunzione documentale prevista dall'art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011 non può essere applicata a operazioni anteriori al 1° gennaio 2020; per i periodi precedenti resta applicabile la disciplina nazionale e la prova dell'effettività del trasporto va valutata secondo i criteri elaborati dalla normativa interna, dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza.
- La prova dello status di soggetto passivo IVA del cessionario non può ridursi alla mera indicazione o conferma formale di un numero di identificazione IVA comunitaria, occorrendo la dimostrazione sostanziale dei requisiti richiesti per la non imponibilità della cessione intracomunitaria.
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