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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21605/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società alberghiera aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative all’ospitalità fornita a partecipanti di un campionato europeo giovanile di scacchi organizzato tramite un comitato. L’opposizione al decreto era stata rigettata in primo grado e il giudice aveva condannato, oltre al comitato, anche i soggetti chiamati in causa, compreso il comune. In appello, però, la condanna del comune era stata esclusa perché, in quanto ente pubblico, non risultava assunto un valido impegno di spesa nelle forme di legge. In Cassazione la società ha dedotto, da un lato, violazione dell’art. 41 c.c. e dei principi di tutela del legittimo affidamento, sostenendo che l’adesione del comune al comitato avrebbe fatto sorgere una responsabilità illimitata o comunque l’obbligo di pagare le prestazioni; dall’altro, ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d’appello non avesse valorizzato i provvedimenti comunali di adesione al comitato e di subordinazione a modifiche statutarie, dai quali avrebbe dovuto desumersi l’assunzione dell’obbligo di accollo delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la domanda originaria era diretta all’adempimento delle fatture per prestazioni alberghiere, mentre in cassazione si cercava di trasformarla in una domanda di risarcimento per lesione dell’affidamento, questione mai introdotta nel thema decidendum; inoltre ha ribadito che, per imputare al comune le obbligazioni del comitato, è necessario un impegno di spesa scritto e conforme alle regole di contabilità pubblica, senza deroghe. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché deduceva non un omesso esame di fatto storico, ma la mancata valutazione di elementi istruttori, censura non deducibile ex art. 360 n. 5 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41 c.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere la responsabilità del comune quale membro del comitato; la Corte precisa però che la disciplina delle obbligazioni dei membri del comitato è diversa dalla tutela dell’affidamento e che, comunque, l’imputazione all’ente richiede il rispetto delle forme di legge e dell’impegno di spesa.

  • art. 191 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    L’obbligo di forma scritta e di imputazione in bilancio degli impegni di spesa delle pubbliche amministrazioni non ammette deroghe e può essere opposto dall’ente pubblico convenuto per obbligazioni del comitato.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Se la domanda introdotta in giudizio è di adempimento di un’obbligazione contrattuale, non può essere trasformata in cassazione in una diversa domanda risarcitoria fondata sulla lesione dell’affidamento, se tale tema non è stato ritualmente introdotto nel processo di merito.
  • Per le obbligazioni assunte nell’ambito di un comitato, l’imputazione della responsabilità a un ente pubblico membro richiede il rispetto delle regole di contabilità pubblica, in particolare la presenza di un valido impegno di spesa assunto nelle forme prescritte.
  • Le norme sulla contabilità pubblica e sulla forma degli impegni di spesa operano in modo rigoroso e non sono derogabili per effetto di comportamenti concludenti o di un generico affidamento del creditore.
  • Il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non sussiste quando si censura soltanto la mancata valutazione di singoli elementi probatori, se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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