Cassazione Civile, Ordinanza n. 21607/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due società proprietarie di appartamenti in Firenze e Sesto Fiorentino avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla prolungata occupazione abusiva dei loro immobili da parte di terzi aderenti a un movimento per la casa e dalla mancata esecuzione, da parte delle autorità competenti, degli ordini di sgombero emessi dalla Procura della Repubblica. Dopo alterne vicende di merito e due precedenti gradi di legittimità, la Corte d'appello in sede di rinvio aveva liquidato equitativamente il danno in favore delle società, pur rilevando l'assenza di dati contabili, l'incertezza sulla destinazione economica degli immobili e la mancanza di prova specifica sulla concreta perdita subita. Il Ministero dell'Interno ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 1226, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la liquidazione equitativa fosse stata illegittimamente utilizzata in assenza di prova certa dell'esistenza del danno e per colmare carenze istruttorie imputabili alle attrici; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o inesistente della sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno; un terzo motivo sulle spese restava assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo e il terzo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze. Ha ritenuto che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. sia consentita solo quando il danno sia certo nella sua esistenza ma impossibile o particolarmente difficile da quantificare nel preciso ammontare, e non già per supplire alla mancata allegazione o prova del danno stesso da parte del danneggiato. Ha inoltre ribadito che la motivazione della liquidazione equitativa deve indicare il valore monetario di base e il criterio di elaborazione seguito, cosa che nella sentenza impugnata non risultava. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
La partecipazione di magistrati che abbiano già conosciuto della causa in un precedente giudizio di cassazione non integra, nel caso di ricorso avverso sentenza resa in sede di rinvio, obbligo di astensione.
se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa
La valutazione equitativa ha natura sussidiaria e integrativa: presuppone un danno già certo nella sua esistenza e non può essere usata per colmare lacune probatorie o per liquidare danni solo eventuali o ipotetici.
Per il risarcimento del danno da fatto illecito rinvia alla regola dell'art. 1226 c.c. quanto alla liquidazione equitativa.
La parte danneggiata resta gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza del danno e, ove necessario, di fornire gli indizi utili alla sua quantificazione.
Le presunzioni possono essere utilizzate solo su basi fattuali adeguate e non per supplire alla totale mancanza di prova del danno.
Le presunzioni semplici richiedono fatti noti gravi, precisi e concordanti, non essendo sufficiente un ragionamento presuntivo generico sulla qualità imprenditoriale del danneggiato.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e controllabile; una liquidazione equitativa priva di base, criteri e passaggi logici integra motivazione apparente.
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
È richiamato solo per la forma del procedimento camerale e per il deposito della motivazione nei termini.
art. 111 Cost.
L'uso dell'equità non può tradursi in arbitrio, dovendo rispettare parità delle parti e terzietà del giudice.
Massime di principio
- La liquidazione equitativa del danno è un rimedio sussidiario e non sostitutivo: può intervenire solo se l'esistenza del pregiudizio sia già stata accertata con sufficiente certezza e resti incerto soltanto il suo esatto ammontare.
- Il giudice non può ricorrere all'art. 1226 c.c. per sanare carenze assertive o probatorie della parte danneggiata; se la difficoltà di quantificazione deriva dall'inerzia della parte onerata della prova, la liquidazione equitativa non è ammessa.
- Nel danno patrimoniale da mancato godimento di un bene, occorre distinguere tra lesione del diritto e concreto pregiudizio economico: la prima non basta da sola a fondare il risarcimento.
- La motivazione della liquidazione equitativa deve rendere controllabile il percorso decisionale, indicando il dato monetario di partenza, gli elementi di fatto considerati e il criterio di trasformazione in importo finale.
- La qualità di imprenditore commerciale del danneggiato non basta, di per sé, a presumere l'esistenza di un lucro cessante da occupazione abusiva di immobili, in mancanza di specifici elementi fattuali e documentali.
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