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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32179/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2012. La società contribuente ha contestato la pretesa sostenendo che il fabbricato, ultimato nel 2009, dovesse beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, perché il Comune aveva respinto la domanda di agibilità per difformità edilizie; la società affermava inoltre di poter utilizzare solo una parte dell'immobile. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello il Comune aveva ottenuto riforma della decisione. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 13, comma 3, d.l. 201/2011, per il mancato riconoscimento della riduzione IMU; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse la conoscenza comunale dello stato di inagibilità; 3) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006, per asserito difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, in particolare sui criteri di computo della base imponibile e sulla mancata allegazione dei documenti richiamati. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per vizi della notificazione e per giudicato/interesse, ma tali eccezioni sono state disattese; il ricorso è stato comunque respinto nel merito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate sia le censure sulla motivazione dell'avviso di accertamento, sia quelle sulla riduzione IMU per inagibilità/inabitabilità. Quanto alla motivazione, ha affermato che l'avviso era sufficientemente motivato perché indicava immobile, soggetto passivo, imposta, aliquote e dati catastali. Quanto alla riduzione, ha ribadito che l'agevolazione presuppone una obiettiva inidoneità all'uso dell'immobile per degrado fisico o obsolescenza non superabile con manutenzioni ordinarie o straordinarie; il mero mancato rilascio del certificato di agibilità, dovuto a difformità edilizie imputabili al proprietario, non equivale a inagibilità fiscale. Ha inoltre precisato che, in mancanza di dichiarazione sostitutiva o di adeguata dimostrazione dei presupposti fattuali, la documentazione sulle difformità edilizie non basta a ottenere la riduzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il Comune non si è difeso con rituale controricorso; è stato però posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3, d.l. 201/2011

    "La base imponibile è ridotta del 50 per cento: ... b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati"

    La riduzione IMU si applica solo quando ricorrono una reale inagibilità o inabitabilità dell'immobile e il suo mancato utilizzo; il mancato rilascio dell'agibilità, specie se dovuto a difformità edilizie imputabili al proprietario, non è di per sé sufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché la Corte ha ritenuto che la documentazione non provasse la conoscenza da parte del Comune di uno stato di inagibilità in senso fiscale.

  • art. 7, L. 212/2000

    L'obbligo motivazionale dell'avviso tributario è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    La motivazione dell'atto impositivo non deve esporre le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile agevolazione astrattamente invocabile; è sufficiente l'indicazione dei fatti e dei dati essenziali della pretesa.

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992

    "le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'art. 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche"

    La Corte ha affermato che la norma disciplina il processo tributario e non il giudizio di cassazione; quindi non rende inammissibile la notifica del ricorso in Cassazione eseguita nelle forme ordinarie.

  • art. 149 c.p.c.

    Prima della riforma Cartabia la notificazione poteva essere eseguita anche via PEC, ove non vi fosse espresso divieto di legge; la notifica tradizionale restava una modalità valida alternativa.

  • art. 16-sexies d.l. 179/2012

    La domiciliazione digitale non esclude, nel regime considerato dalla Corte, la possibilità di notificare anche all'indirizzo fisico del difensore; la notifica fisica, se irregolare, è al più nulla e sanabile.

  • art. 291 c.p.c.

    L'eventuale nullità della notificazione è suscettibile di sanatoria con effetto ex tunc per raggiungimento dello scopo, quando la parte intimata si costituisce e prende conoscenza dell'atto.

  • art. 370 c.p.c.

    Le difese del controricorrente tardivo sono precluse; in assenza di rituale controricorso non sono ammesse ulteriori attività difensive scritte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se spettante.

Massime di principio

  • Ai fini della riduzione IMU per fabbricati inagibili o inabitabili, occorre una situazione oggettiva di degrado o obsolescenza che renda l'immobile concretamente inutilizzabile; non è sufficiente il solo difetto del certificato di agibilità.
  • L'inagibilità fiscalmente rilevante non coincide con una mera irregolarità urbanistico-edilizia o con difformità imputabili al proprietario: il beneficio non può essere fondato su eventi contra legem del contribuente.
  • Le norme agevolative tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è rispettato se l'atto contiene gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di difendersi; non è necessario motivare il mancato riconoscimento di ogni possibile agevolazione.
  • Nel giudizio di legittimità la notifica effettuata in forma tradizionale, quando la PEC non sia imposta come unica modalità dal regime applicabile, non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto; al più può dar luogo a nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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