Cassazione Civile, Ordinanza n. 10222/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2018, con cui un Comune ha richiesto circa 52.570 euro per omesso versamento dell'imposta su alloggi di edilizia residenziale pubblica, negando l'esenzione invocata dall'ente proprietario. In primo grado il ricorso dell'ente era stato respinto; in appello la decisione è stata riformata, ritenendo sussistenti le caratteristiche degli 'alloggi sociali' ex d.m. 22 aprile 2008 e quindi l'esenzione IMU ex art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 201/2011. In cassazione il Comune ha proposto tre motivi: 1) violazione della norma sull'esenzione IMU, sostenendo che l'agevolazione non spetta indistintamente a tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo a quelli che, in concreto, siano 'alloggi sociali'; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata la gestione diretta comunale e la riconducibilità degli immobili alla categoria agevolata, invertendo in sostanza l'onere probatorio; 3) violazione delle norme sulle spese, per avere la corte d'appello posto le spese a carico del Comune nonostante l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità dell'esenzione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo perché non colpiva la reale ratio decidendi, e infondato il terzo perché la liquidazione e la compensazione delle spese sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di appello favorevole all'ente proprietario degli alloggi, richiamando l'orientamento secondo cui, in tema di IMU, l'esenzione per gli 'alloggi sociali' può applicarsi anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, ma solo per i singoli immobili che presentino in concreto i requisiti del d.m. 22 aprile 2008. Ha inoltre ritenuto che il secondo motivo non fosse specificamente attinente alla ratio della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la prova emergente dagli atti e la mancata allegazione di elementi contrari da parte del Comune. Quanto alle spese, ha ribadito che il sindacato di legittimità è molto limitato e non consente di censurare la mera valutazione discrezionale del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, a un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., a una sanzione in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
L'esenzione IMU riguarda i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. 22 aprile 2008; non si estende automaticamente a tutti gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica.
art. 1, comma 707, n. 3), lett. b), legge 27 dicembre 2013, n. 147
Ha novellato la disciplina dell'esenzione IMU richiamata nel giudizio.
Il motivo che lo invoca è stato respinto perché non coglieva la vera ratio della decisione di merito sulla prova della sussistenza dei requisiti per l'esenzione.
d.m. 22 aprile 2008
Definisce il concetto di 'alloggio sociale', i cui requisiti devono essere provati in concreto per ottenere l'esenzione IMU.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina delle spese nel processo tributario.
Richiamati per censurare la regolazione delle spese; la Corte ribadisce l'ampia discrezionalità del giudice di merito nella compensazione e liquidazione entro i limiti di legge.
Consente la condanna del soccombente a una somma equitativamente determinata a favore della controparte in caso di manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso.
Fondamento della condanna alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, quale misura deterrente e sanzionatoria.
art. 380-bis, terzo comma, c.p.c.
Nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta giustifica la valutazione legale tipica dei presupposti per le condanne ex art. 96 c.p.c.
Richiamato per il procedimento di decisione accelerata e per la possibilità di pronuncia sulle sanzioni anche in assenza di difese dell'intimato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 10, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212
Esprime il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra ente impositore e contribuente, impedendo di richiedere documenti già in possesso dell'Ufficio.
Massime di principio
- In tema di IMU, l'esenzione per gli 'alloggi sociali' si applica solo ai singoli immobili che risultino in concreto conformi ai requisiti definiti dal d.m. 22 aprile 2008; non opera in modo generalizzato per tutti gli immobili posseduti o gestiti dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
- L'onere della prova del diritto all'esenzione grava sul contribuente, ma il giudice può valorizzare gli atti di causa e le presunzioni quando la controparte pubblica non alleghi elementi contrari specifici; inoltre, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede, non possono essere richiesti documenti o informazioni già nella disponibilità dell'amministrazione.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché equivale alla mancata specifica enunciazione dei motivi.
- La valutazione sulla compensazione delle spese e sulla loro concreta liquidazione, nei limiti dei parametri legali, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione di specifici limiti normativi.
- Nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente inammissibili o infondati, la Corte può applicare le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c., con ulteriore condanna pecuniaria a favore della controparte e sanzione alla Cassa delle Ammende.
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