Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19836/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica per il periodo d'imposta 1/9/2010-31/8/2011, ritenendo inesistenti alcune operazioni fatturate per prestazioni pubblicitarie e contestando la perdita dei benefici fiscali previsti per le ASD, con recupero di imposte e sanzioni. L'atto è stato notificato anche al soggetto che risultava presidente e legale rappresentante dell'associazione, ritenuto personalmente e solidalmente responsabile dei debiti tributari dell'ente ai sensi dell'art. 38 c.c. e della disciplina sanzionatoria tributaria. Il contribuente ha impugnato l'accertamento sostenendo di essere del tutto estraneo alla gestione effettiva dell'associazione e di non avere mai concluso i contratti, operato sui conti, firmato le dichiarazioni fiscali o dato incarico ad altri per tali attività; richiamava inoltre elementi del procedimento penale, tra cui una consulenza grafologica che attribuiva ad altri le firme sui contratti e gli esiti dell'indagine penale. La CTR ha accolto il suo appello, ritenendo provata la sua estraneità alla gestione effettiva dell'ente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 38 c.c. e 1 del d.lgs. 472/1997, sostenendo che la responsabilità personale del rappresentante legale di associazione non riconosciuta per i debiti fiscali dell'ente derivi dalla carica ricoperta e dalla presunzione di partecipazione alla gestione, non superabile nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo dell'Agenzia solo in parte infondato e in parte inammissibile, rilevando che la CTR si è correttamente conformata ai principi in tema di responsabilità ex art. 38 c.c. delle persone che abbiano agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, e che ha legittimamente valorizzato le prove tratte dal procedimento penale per ritenere superata la presunzione di responsabilità del legale rappresentante. Ha inoltre osservato che le ulteriori censure dell'Ufficio tendevano a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità; è stata esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della prenotazione a debito per l'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta si collega all'effettiva ingerenza nella gestione dell'ente; per i debiti d'imposta può rispondere il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva nel periodo considerato, ma la responsabilità è circoscritta alle obbligazioni sorte nel periodo di investitura e può essere superata dalla prova contraria dell'estraneità alla gestione.

  • art. 1 del d.lgs. 472/1997

    Richiamato dall'Ufficio in relazione alla responsabilità per sanzioni tributarie, nel quadro della dedotta responsabilità personale e solidale del rappresentante dell'associazione.

  • art. 2 del d.lgs. 472/1997

    Norma evocata per imputare al legale rappresentante la responsabilità personale e solidale per le sanzioni tributarie dell'associazione nel periodo di riferimento.

  • art. 51 del DPR 633/1972

    Norma richiamata nell'invito dell'Ufficio per richiedere la documentazione contabile all'associazione.

  • art. 32 del DPR 600/1973

    Norma richiamata nell'invito dell'Ufficio per richiedere la documentazione contabile all'associazione.

  • art. 39, comma 2, lett. d), del DPR 600/1973

    Norma posta a base dell'accertamento del reddito per l'attività ritenuta illecita e per operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 40 del DPR 600/1973

    Norma richiamata nel medesimo avviso di accertamento come base del prelievo.

  • art. 41-bis del DPR 600/1973

    Norma richiamata per l'accertamento ai fini delle imposte dirette in relazione al reddito derivante dalle operazioni contestate.

  • art. 25 del d.lgs. 446/1997

    Richiamato per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP nello stesso ammontare del reddito accertato.

  • art. 9, comma 1, del d.lgs. 471/1997

    Richiamato per la sanzione relativa alla irregolare tenuta delle scritture contabili.

  • art. 331 c.p.p.

    Richiamato per la denuncia all'autorità giudiziaria a seguito delle contestazioni penali.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché l'Agenzia, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 21-bis D.L. n. 74/2000

    Invocato dal controricorrente in memoria, ma non risulta decisivo ai fini della soluzione della controversia nel testo riportato.

Massime di principio

  • In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non discende dalla sola carica formalmente rivestita, ma richiede un collegamento con l'effettiva ingerenza o gestione dell'ente nel periodo considerato, fermo il limite alle obbligazioni sorte nel tempo dell'investitura.
  • Per i debiti d'imposta di un'associazione non riconosciuta, la presunzione di responsabilità del legale rappresentante può essere superata dalla prova contraria della sua estraneità alla partecipazione e alla gestione dell'ente; l'accertamento di tale estraneità è questione di fatto rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione logica e coerente.
  • In sede di legittimità, non è ammissibile una censura che miri solo a ottenere una nuova valutazione delle prove e un diverso apprezzamento del materiale istruttorio rispetto a quello compiuto dal giudice di merito.
  • La valorizzazione, da parte del giudice tributario, di elementi probatori provenienti da un procedimento penale è consentita se tali elementi sono liberamente valutati e conducono, in modo razionale, a escludere l'effettiva direzione dell'ente da parte del soggetto formalmente investito della carica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.