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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13802/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA per la rideterminazione della rendita di un impianto eolico sito in Basilicata, in proprietà superficiaria di una società. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e accolto solo in parte l’appello incidentale della contribuente, escludendo dal computo le spese tecniche e confermando la validità della rettifica del valore del suolo. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione delle norme sulla determinazione della rendita catastale dei fabbricati speciali e della disciplina/ prassi estimativa, sostenendo che le spese tecniche erano correttamente quantificate secondo i criteri della circolare n. 6/T del 2012 e che la motivazione dell’avviso era sufficiente; con il secondo denuncia nullità della sentenza per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo, perché la CTR avrebbe attribuito erroneamente il capo sul suolo all’appello incidentale della contribuente anziché all’appello principale dell’Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015 ha ridefinito l’oggetto della stima catastale degli immobili speciali e particolari senza abrogare il quadro metodologico della circolare n. 6/T del 2012, che continua a valere per la determinazione della rendita tramite procedimento diretto o indiretto; nel caso concreto, le spese tecniche risultavano determinabili secondo parametri percentuali già indicati nell’avviso e nella stima allegata, sicché la CTR ha erroneamente escluso tale voce per difetto di motivazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha escluso un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, qualificando l’errore come mero errore materiale emendabile, inoltre ha osservato che non era stato dimostrato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa dell’Amministrazione. Conseguentemente il ricorso è stato accolto nei limiti del primo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale ... è effettuata, tramite stima diretta ... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma ridefinisce l’oggetto della stima catastale dei fabbricati speciali, escludendo i componenti funzionali al processo produttivo, ma non elimina il quadro estimativo previgente per la determinazione della rendita delle componenti residue.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    "l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 ... si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare ... n. 6/2012"

    Attribuisce valore normativo alle istruzioni tecniche della circolare n. 6/T del 2012 per la stima catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare.

  • art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito in L. 11 agosto 1939, n. 1249

    Norma di base sulla rendita catastale richiamata come disciplina applicabile secondo le istruzioni tecniche recepite dal legislatore.

  • art. 28, comma 2, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Per il procedimento indiretto, la stima può avvenire con riguardo al costo di ricostruzione, applicando un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale dell’unità immobiliare.

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato se consente la conoscibilità dei criteri di calcolo e delle componenti considerate, quando tali dati siano desumibili dalla stima allegata e dai parametri tecnici richiamati.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, in relazione all’onere probatorio sulla correttezza del criterio estimativo e della motivazione dell’atto.

  • art. 36, comma 2, nn. 4) e 5), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato per la dedotta nullità della sentenza tributaria per asserita insufficienza/contraddittorietà della motivazione e del dispositivo.

  • artt. 115, 132 e 156 c.p.c.

    Richiamati per sostenere la nullità della sentenza o del procedimento; la Corte esclude il vizio perché non vi è un contrasto insanabile e comunque manca un concreto pregiudizio difensivo.

  • artt. 1, comma 2, e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati nel motivo processuale relativo alla disciplina del giudizio tributario e al rinvio alle norme del codice di procedura civile.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Il contrasto tra motivazione e dispositivo, quando consiste in mera svista o errore di indicazione, è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    La nullità della sentenza richiede un vizio che impedisca di individuare la statuizione; nel caso concreto la Corte nega che ricorresse un contrasto insanabile.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, la stima deve comprendere suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, ma deve escludere macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se infissi stabilmente al suolo.
  • La disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015 non ha abrogato la metodologia estimativa già recepita dalla circolare n. 6/T del 2012; ha soltanto ridefinito l’oggetto della stima catastale, lasciando operanti i criteri tecnici per la quantificazione delle componenti residuate.
  • Nel procedimento DOCFA, se l’Amministrazione non disattende i dati di fatto forniti dal contribuente ma li rivaluta tecnicamente, l’obbligo di motivazione dell’avviso può essere assolto con l’indicazione dei dati oggettivi, della classe/rendita attribuita e dei parametri tecnici utilizzati, purché il contribuente sia posto in grado di comprendere e contestare il criterio seguito.
  • Le spese tecniche, nel procedimento indiretto di stima a costo, possono essere determinate mediante parametri percentuali tecnici predeterminati; se tali criteri risultano dalla stima allegata o dalla disciplina tecnica richiamata, non è necessario che l’avviso esponga analiticamente ogni singolo calcolo.
  • Il vizio di contrasto tra motivazione e dispositivo integra nullità solo quando sia insanabile e impedisca di individuare la statuizione del giudice; quando l’errore sia riconducibile a una mera erronea intestazione del motivo o a una svista materiale, la correzione va cercata nel rimedio degli artt. 287 e 288 c.p.c., non nell’impugnazione di merito.
  • La denuncia di un vizio processuale è inammissibile se la parte non allega e dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito derivante dall’errore processuale lamentato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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