Cassazione Civile, Ordinanza n. 32693/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo maturata la decadenza dell'Ufficio: secondo il giudice di merito, per il raddoppio dei termini previsto dalla disciplina sopravvenuta sui termini di accertamento, la denuncia penale avrebbe dovuto essere presentata entro il termine ordinario di decadenza, mentre nel caso concreto era stata notificata solo il 6 giugno 2013, oltre il 31 dicembre 2011. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, della L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130, 131 e 132, e del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1, 2 e 3. La censura era che, poiché gli atti impositivi erano stati notificati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 128 del 2015, il raddoppio dei termini restava operante anche se la denuncia all'autorità giudiziaria era intervenuta dopo la scadenza del termine ordinario di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio per cui, in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, i termini di accertamento per IRPEF e IVA sono raddoppiati, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia e anche se questa intervenga oltre il termine ordinario. Ha inoltre valorizzato la disciplina transitoria del D.Lgs. n. 128 del 2015 e della L. n. 208 del 2015, osservando che per gli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina restano salvi gli effetti degli atti impositivi, senza distinguere in base al momento in cui sia sorto l'obbligo di denuncia. Poiché l'avviso era stato notificato il 27 dicembre 2012, la CTR aveva errato nel negare il raddoppio dei termini. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
violazione o falsa applicazione
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per censurare l'erronea applicazione della disciplina sui termini di accertamento e sul loro raddoppio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
i termini di accertamento per le imposte sui redditi sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
i termini di accertamento IVA sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale.
D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 24
la modifica introdotta è letta come fonte del regime di raddoppio dei termini applicabile ratione temporis.
convoglia la disciplina modificativa del raddoppio dei termini richiamata dalla Corte.
D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1, 2 e 3
la disciplina transitoria salva gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto e non impedisce il raddoppio dei termini per gli atti già notificati, senza distinguere il momento della denuncia penale.
L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130, 131 e 132
le modifiche normative non incidono sugli avvisi già notificati; la lettura sistematica e costituzionalmente orientata conferma la salvezza degli effetti degli atti già emessi.
art. 53 Cost.
è richiamato come fondamento del favor per l'effettività della pretesa tributaria in presenza di seri indizi di reato.
art. 112 Cost.
è richiamato a sostegno dell'interesse pubblico al perseguimento dei reati e dell'obbligo di esercizio dell'azione penale.
art. 11 disp. prel. c.c., comma 1
la Corte lo richiama per escludere una retroattività impropria della disciplina e per spiegare che la proroga opera sui termini non ancora scaduti.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, i termini ordinari di decadenza per IRPEF e IVA si raddoppiano quando emergano seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale, a prescindere dall'effettiva presentazione della denuncia e dal fatto che essa sia intervenuta oltre il termine ordinario.
- La disciplina transitoria introdotta dal D.Lgs. n. 128 del 2015 e richiamata dalla L. n. 208 del 2015 salva gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, senza che rilevi distinguere il momento in cui l'obbligo di denuncia sia sorto.
- La verifica sulla decadenza dell'Ufficio deve essere condotta considerando la data di notifica dell'avviso e il regime transitorio applicabile, non potendosi escludere il raddoppio dei termini per il solo fatto che la denuncia penale sia successiva alla scadenza del termine ordinario.
- L'interpretazione delle norme sul raddoppio dei termini deve essere letta in modo costituzionalmente orientato, valorizzando l'interesse pubblico alla corretta imposizione e al perseguimento dei reati, purché non siano compressi diritti fondamentali del contribuente.
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