Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16418/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'ICI 2010 relativa a vari fabbricati a destinazione commerciale, iscritti in categoria D/8 e posseduti dalla società ricorrente. La società sosteneva che le rendite catastali originariamente dichiarate nel 2008 fossero errate per eccesso e che le rendite DOCFA presentate nel 2016 avessero valore rettificativo-sostitutivo, con conseguente efficacia retroattiva anche per le annualità pregresse; da ciò faceva derivare il diritto al rimborso del tributo versato in misura non dovuta. In cassazione ha proposto sette motivi: 1) difetto di legittimazione processuale dell'Agenzia delle Entrate; 2) violazione delle norme sulla sospensione necessaria del processo, per la pendenza di un giudizio sulla rettifica catastale dei medesimi immobili; 3) inammissibilità degli appelli del Comune e dell'Agenzia per genericità e asserito giudicato interno; 4) nullità della sentenza per motivazione insufficiente; 5-6) violazione della disciplina catastale e dei principi di collaborazione e buona fede, assumendo che il prontuario dei valori adottato dall'Ufficio nel 2016 dimostrasse l'errore originario dell'Amministrazione e la retroattività della nuova rendita; 7) violazione della norma sul termine quinquennale di decadenza per il rimborso, ritenendo che il termine non fosse decorso perché l'imposta dovuta non era stata ancora esattamente determinata.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la partecipazione dell'Agenzia delle Entrate per effetto dell'incorporazione dell'Agenzia del Territorio; ha escluso i presupposti della sospensione necessaria del giudizio perché la controversia sulla Docfa 2016 non era pregiudicante rispetto all'annualità 2010, trattandosi comunque di rendita non retroattiva; ha giudicato specifici gli appelli del Comune e dell'Agenzia, escludendo la formazione di un giudicato interno sulla pretesa ammissione dell'errore dell'Ufficio; ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficiente; ha confermato il principio per cui la variazione della rendita catastale ha effetto dall'anno successivo alla denuncia, salvo il caso eccezionale di correzione di errori materiali imputabili all'Ufficio, non ravvisabile nella specie; ha infine confermato la decadenza dal rimborso ai sensi dell'art. 1, comma 164, l. 296/2006, poiché il termine quinquennale decorreva dal versamento dell'imposta. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore del Comune e dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 23-quater d.l. 95/2012 conv. in l. 135/2012

    l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate ha determinato il subentro ex lege dell'incorporante nelle posizioni sostanziali e processuali dell'ente incorporato, con continuità delle funzioni presso le articolazioni competenti

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria richiede un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica; non sussiste quando la causa pregiudiziale non può produrre un giudicato incompatibile o comunque non incide sull'annualità oggetto del giudizio dipendente

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 295 c.p.c. per negare la sospensione del processo tributario

  • artt. 10 ss. d.lgs. n. 546/1992

    richiamati dalla ricorrente sul tema della legittimazione processuale, ma non ritenuti decisivi alla luce dell'incorporazione dell'ente

  • art. 21-septies l. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di legittimazione, senza accoglimento

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    l'onere di impugnazione specifica è assolto anche mediante riproposizione delle ragioni già poste a fondamento dell'atto, purché colpiscano la ratio decidendi

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla specificità dell'appello e non ritenuto violato

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla specificità dell'appello e non ritenuto violato

  • art. 329 c.p.c.

    invocato per sostenere un giudicato interno, escluso perché la relativa affermazione era ad abundantiam e comunque specificamente censurata

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato si forma solo su accertamenti effettivamente decisivi e non su mere argomentazioni accessorie

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza di merito deve avere motivazione sufficiente e intelligibile; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione, ma la sentenza è stata ritenuta congruamente motivata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la motivazione della sentenza, ritenuta adeguata

  • art. 10 l. 212/2000

    la violazione dei principi di collaborazione e buona fede non incide sul deve essere o no del tributo quando manca un errore dell'Amministrazione idoneo a fondare retroattività

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    le variazioni catastali hanno efficacia dall'anno successivo, salvo la correzione di errori materiali di fatto imputabili all'Ufficio

  • art. 1, comma 164, l. 296/2006

    "Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione"

    il termine quinquennale decorre dal versamento quando la pretesa di rimborso non può fondarsi su una rettifica retroattiva; nella specie il diritto era decaduto

  • art. 53 Cost.

    invocato per sostenere che la tassazione dovesse riflettere la reale capacità contributiva, ma la Corte ha ritenuto prevalente la regola sull'efficacia non retroattiva della rendita rettificata

  • art. 13 d.lgs. 504/1992

    menzionato come norma abrogata e sostituita dall'art. 1, comma 164, l. 296/2006

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. è ammissibile solo se il giudizio pregiudicante è destinato a formare un giudicato che sia logicamente e giuridicamente vincolante per la causa dipendente; non basta la mera comunanza di questioni o di immobili quando la controversia pregiudiziale riguarda una diversa annualità d'imposta.
  • L'incorporazione ex lege di un ente pubblico in un altro determina il subentro dell'incorporante anche nei rapporti processuali, con conseguente legittimazione dell'ente incorporante a stare in giudizio.
  • Nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto quando l'atto di gravame colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è necessario introdurre argomentazioni nuove rispetto al primo grado, purché siano chiaramente contestati i passaggi decisivi della decisione.
  • La variazione della rendita catastale, anche quando consegua a un DOCFA presentato dal contribuente, produce di regola effetti solo dall'anno successivo alla sua annotazione, salvo il caso eccezionale in cui la rettifica derivi dalla correzione di un errore materiale o di fatto imputabile all'Ufficio e da questo riconosciuto.
  • Il richiamo a un errore dell'Amministrazione o a un documento meramente orientativo adottato dall'Ufficio non è sufficiente, di per sé, a trasformare in retroattiva la rendita catastale rettificata, se il giudice di merito accerta in fatto che l'errore originario è del contribuente e che il documento non ha natura costitutiva.
  • Il diritto al rimborso di imposte versate e non dovute soggiace al termine decadenziale quinquennale previsto dall'art. 1, comma 164, l. 296/2006, che decorre dal versamento quando la pretesa restitutoria non può fondarsi su una modifica catastale avente efficacia retroattiva.
  • I principi di collaborazione e buona fede non incidono automaticamente sulla debenza del tributo o sul diritto al rimborso quando non sia provato un comportamento decettivo dell'Amministrazione idoneo a giustificare l'affidamento del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.