Cassazione Civile, Ordinanza n. 16691/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IPT asseritamente insufficiente versata in occasione dell'immatricolazione di alcune autovetture nel periodo 10 gennaio-28 maggio 2009. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, che non potesse applicarsi retroattivamente l'aumento/ripristino tariffario disposto dalla Provincia di Roma con delibera del 28 maggio 2009. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva invece accolto l'appello della contribuente ritenendo che il rapporto tributario fosse già definito secondo la normativa precedente e che, quindi, la retroattività fosse preclusa. L'ente impositore ricorre in cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 54 e 56 d.lgs. 446/1997, sostenendo che la CTR abbia erroneamente qualificato il provvedimento come incremento tariffario, mentre si trattava di ripristino della tariffa base inderogabile per legge; 2) violazione degli artt. 151 d.lgs. 267/2000 e 54 d.lgs. 446/1997, deducendo che la delibera era stata adottata entro il termine di approvazione del bilancio e quindi aveva efficacia dal 1 gennaio 2009; 3) violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c., lamentando l'erronea applicazione del principio sulla successione di delibere tariffarie, principio ritenuto dalla CTR riferibile a fattispecie diversa. La contribuente resiste con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'ente impositore, cassa la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito respingendo il ricorso introduttivo della contribuente. Ritiene corretta la delibera del 28 maggio 2009 con cui la Provincia ha ripristinato la tariffa conforme alla disciplina statale, osservando che il termine per deliberare le tariffe per il 2009 era stato differito al 31 maggio 2009 e che la delibera era quindi tempestiva; esclude inoltre che la precedente delibera illegittima potesse impedire l'efficacia retroattiva del correttivo adottato in autotutela. Compensa le spese dei gradi di merito e pone a carico della contribuente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato per affermare che gli enti locali possono deliberare le tariffe nei limiti e nei termini previsti dalla legge; la Corte esclude che la fattispecie integri un incremento tariffario illegittimo e valorizza invece il ripristino della tariffa base conforme alla legge statale.
art. 56 d.lgs. n. 446 del 1997
interpretato nel senso che l'IPT è dovuta sulla base della tariffa determinata secondo le modalità previste dalla norma e che le province possono aumentarla solo entro il limite massimo del 30% e nei termini previsti; la Provincia non poteva legittimamente fissare una tariffa sotto soglia statale, sicché la delibera ripristinatoria era doverosa e valida.
art. 151 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato per affermare che il termine di deliberazione del bilancio degli enti locali può essere differito con decreto ministeriale; la delibera del 28 maggio 2009 è considerata tempestiva perché intervenuta entro il termine differito.
art. 172 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato per collegare le deliberazioni sulle tariffe e aliquote all'approvazione del bilancio di previsione.
art. 53, comma 16, l. n. 388 del 2000
interpretato nel senso che le deliberazioni tariffarie adottate anche successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il termine di approvazione del bilancio producono effetti dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006
richiamato per confermare che le deliberazioni su tariffe e aliquote dei tributi locali, se approvate entro il termine per il bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
invocato dal ricorrente per contestare l'applicazione al caso del principio di non retroattività/successione di regimi tariffari, ritenuto dalla Corte non decisivo perché la delibera del 28 maggio 2009 ripristinava una disciplina conforme alla legge e prendeva il posto di una delibera illegittima.
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
menzionato dalla ricorrente per qualificare come nulla la delibera tariffaria sotto soglia statale, così da escluderne ogni affidamento tutelabile; la Corte valorizza la contrarietà a legge della precedente delibera.
art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994
richiamato per affermare il potere dell'amministrazione finanziaria di annullare in autotutela atti illegittimi con effetti retroattivi, in assenza di decadenze, prescrizioni o giudicato.
art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000
richiamato in tema di tutela del legittimo affidamento del contribuente; la Corte esclude che esso impedisca il recupero dell'imposta dovuta quando la precedente disciplina tariffaria era illegittima.
art. 10, comma 2, l. n. 212 del 2000
interpretato nel senso che l'affidamento o l'errore dell'amministrazione escludono sanzioni e interessi, ma non l'applicazione dell'imposta dovuta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale di legittimità utilizzata come parametro delle censure di violazione di legge sollevate dalla ricorrente.
Massime di principio
- In materia di tributi locali, se la deliberazione che disciplina tariffe e aliquote è adottata entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, essa produce effetti dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvata dopo l'inizio dell'esercizio.
- Quando una precedente deliberazione tariffaria sia illegittima perché in contrasto con il limite legale, l'ente impositore può ripristinare in autotutela la tariffa conforme alla legge; tale intervento non va confuso con una nuova scelta discrezionale di aumento o riduzione sotto soglia.
- La tutela dell'affidamento del contribuente non può essere invocata per consolidare il vantaggio derivante da una disciplina tributaria illegittima; essa può incidere, al più, su sanzioni e interessi, non sul tributo dovuto in base alla legge.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla corretta qualificazione giuridica della delibera va valutata alla luce della disciplina sostanziale applicabile e della tempestività dell'atto rispetto ai termini di bilancio, non già sulla base della mera sequenza cronologica delle deliberazioni.
- L'annullamento o la rimozione in autotutela di un atto impositivo illegittimo consente, in assenza di decadenza, prescrizione o giudicato, l'adozione di un nuovo atto per il medesimo presupposto d'imposta.
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