Cassazione Civile, Ordinanza n. 16136/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'annullamento di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973. Con la cartella era stato richiesto il pagamento di euro 5.867,73, tra imposta, interessi e sanzioni, per il disconoscimento della detrazione d'imposta relativa a spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2008. La pretesa si fondava sull'omesso invio, da parte della contribuente, della comunicazione di fine lavori all'ENEA. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 344-349, l. 296/2006 e degli artt. 2 e 4, lett. b), del d.m. 19 febbraio 2007, sostenendo che tale comunicazione fosse prevista a pena di decadenza dall'agevolazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura dell'Agenzia, richiamando un precedente recente secondo cui, in materia di detrazione per interventi di riqualificazione energetica, l'omissione o il tardivo invio della comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori non comporta decadenza dal beneficio, in mancanza di una espressa previsione normativa. La comunicazione ha finalità essenzialmente statistiche e di monitoraggio del risparmio energetico, mentre ai fini del riconoscimento della detrazione rileva la prova dell'effettivo sostenimento delle spese per interventi agevolati. La Corte ha quindi confermato la decisione favorevole alla contribuente e condannato l'Agenzia alle spese, oltre che al pagamento delle somme accessorie e della somma in favore della cassa delle ammende previste in ordinanza.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
norma che consente il controllo formale utilizzato per emettere la cartella di pagamento contestata.
art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, l. n. 296/2006
disciplina primaria delle detrazioni per spese di riqualificazione energetica; non prevede la decadenza per omesso invio della comunicazione ENEA.
artt. 2 e 4, lett. b), d.m. 19 febbraio 2007
la comunicazione all'ENEA è adempimento previsto dal decreto, ma non è assistito da una comminatoria espressa di decadenza.
art. 14, comma 2-quinquies, d.l. 4 giugno 2013
richiamato come base delle successive attribuzioni di poteri di verifica e controllo all'ENEA.
norma di conversione richiamata nel percorso normativo che ha introdotto il comma 2-quinquies dell'art. 14.
art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), l. n. 232/2016
intervento normativo che ha inciso sulla disciplina dei poteri di controllo dell'ENEA.
art. 4-bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 50/2017
modifica normativa richiamata nella ricostruzione del quadro applicabile ai poteri di verifica ENEA.
legge di conversione richiamata per le modifiche al sistema di controllo ENEA.
art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), l. n. 205/2017
ulteriore modifica richiamata per la decorrenza dal 1 gennaio 2018 dei poteri di verifica ENEA.
richiamati per la condanna dell'Agenzia al pagamento di somme ulteriori in favore della parte resistente e della cassa delle ammende.
norma richiamata in relazione al procedimento camerale e alle conseguenze economiche previste dall'ordinanza.
richiamato quanto al deposito della memoria difensiva della resistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di detrazioni fiscali per riqualificazione energetica, l'omesso o tardivo invio della comunicazione all'ENEA non determina decadenza dal beneficio se la decadenza non è espressamente prevista dalla legge o dalla disciplina secondaria di attuazione.
- L'adempimento di comunicazione all'ENEA ha funzione essenzialmente statistica e di monitoraggio; non può essere trasformato in requisito sostanziale ostativo alla detrazione in assenza di una chiara base normativa.
- Ai fini del riconoscimento della detrazione, il controllo dell'amministrazione deve concentrarsi sulla prova dell'effettivo sostenimento delle spese per interventi agevolati e della loro riferibilità a opere di risparmio energetico, non sul solo mancato invio della comunicazione.
- Quando la censura di legittimità mira a far derivare una decadenza da un adempimento amministrativo, occorre verificare la presenza di una previsione espressa e non è sufficiente un'interpretazione estensiva o sistematica in malam partem.
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