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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8859/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Sicilia che aveva accolto l'appello del Comune e rigettato l'appello incidentale della contribuente relativo ad avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2002-2004. La ricorrente deduce plurime censure di natura processuale e sostanziale: difetto/irregolarità della notifica dell'atto di appello del Comune (mancata produzione della ricevuta di spedizione della raccomandata), tardiva produzione di documenti in giudizio da parte del Comune, difformità tra copia notificata dell'avviso di accertamento e quella prodotta in giudizio, violazione del termine di decadenza triennale per gli anni 2002-2003 (art. 71 d.lgs. 507/1993), inversione dell'onere della prova da parte del giudice del gravame, nullità dell'avviso per carenza di motivazione circa interessi e altri vizi relativi alla tempestività e forma delle costituzioni in giudizio (costituzione via servizio postale). La ricorrente aveva articolato otto motivi ma con memoria ha rinunciato ai motivi 2-7, insistendo sui motivi 1 (irregolarità notifica appello) e 8 (inammissibilità costituzione mediante invio postale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che la ricorrente ha rinunciato ai motivi dal secondo al settimo, pertanto sono ininfluenti. Sul punto principale relativo alla presunta irregolarità/tardività dell'appello e alla costituzione del Comune tramite servizio postale, la Corte ha accertato dal fascicolo d'ufficio che il Comune si era costituito tempestivamente (atto di appello con timbro di spedizione 7 marzo 2011; costituzione in CTR il 5 maggio 2011, anteriore alla scadenza del termine di impugnazione) e che la produzione documentale in appello è consentita dal d.lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2; pertanto la produzione tardiva dell'avviso di accertamento e di altri documenti poteva essere valutata dal giudice d'appello. Ha altresì confermato la possibilità di costituirsi mediante invio postale (deposito di controdeduzioni o trasmissione in plico raccomandato) alla stregua della giurisprudenza consolidata. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre disposto l'applicazione degli effetti relativi al contributo unificato ex d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, per la parte ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992

    art. 22; art. 23, c.2; art. 32; art. 58

    Art. 58 consente la produzione di nuovi documenti in appello anche se disponibili in primo grado; l'art. 32 detta il termine per la produzione di documenti prima dell'udienza. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione di documenti prodotti in grado d'appello e applicabile il termine perentorio di cui all'art. 32.

  • d.lgs. n. 507/1993

    Art. 70 riguarda l'obbligo di denuncia degli immobili tassabili; art. 71 fissa il termine decadenziale triennale per l'accertamento. La ricorrente aveva invocato la decadenza per gli anni 2002-2003 ma la Corte non è intervenuta sul merito della decadenza, rilevando questioni processuali che hanno reso inammissibili le censure sollevate.

  • codice di procedura civile

    art. 112; art. 115; art. 148; art. 149; art. 327; art. 345; art. 360

    Gli articoli citati riguardano le regole di prova, le conseguenze della contumacia, i termini per la proposizione degli atti e i motivi di cassazione. La Corte ha applicato i principi processuali per valutare la tempestività delle costituzioni e la rilevanza probatoria dei documenti prodotti.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova. La ricorrente denunciava un'inversione dell'onere probatorio da parte del giudice del gravame; la Corte ha ritenuto che l'accertamento della motivazione dell'avviso e la produzione documentale potessero essere esaminati in appello senza travisamento dell'onere probatorio.

  • d.p.r. n. 115/2002

    Regolamenta il contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente.

  • d.p.r. n. 600/1973

    Riferimento normativo utilizzato dalla ricorrente in relazione alla motivazione degli interessi nell'avviso di accertamento; la Corte non ha accolto la censura perché non ha ritenuto sussistere un vizio decisivo sul punto sotto il profilo processuale.

  • l. n. 241/1990

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha valutato le censure procedurali senza ritenere decisivo il profilo della motivazione amministrativa invocata.

  • l. n. 212/2000

    Richiamata in relazione alle garanzie del contribuente nelle controversie tributarie; non è risultata decisiva per la Corte nella decisione di rigetto del ricorso.

  • l. n. 296/2006

    Richiamata dalla ricorrente in relazione agli effetti di calcolo delle somme richieste; la Corte non ha accolto la relativa censura per ragioni processuali.

  • l. n. 69/2009

    art. 47 (abrogazione dell'art. 366‑bis c.p.c.)

    Richiamata per segnalare che il precedente istituto dell'art. 366‑bis c.p.c. era stato abrogato; la Corte osserva che alcuni quesiti di diritto non erano più ammissibili.

Massime di principio

  • In materia tributaria il giudice d'appello può valutare documenti prodotti in grado d'appello ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, anche se detti documenti erano disponibili in primo grado; la tardiva produzione non impedisce la valutazione nel merito dell'atto d'appello.
  • La costituzione in primo grado mediante invio postale (atto trasmesso per raccomandata) è compatibile con la normativa tributaria e può essere considerata valida per il perfezionamento della costituzione, salvo prova contraria sulla effettiva spedizione o ricezione.
  • Per comprovare tempestività di impugnazioni o costituzioni è utile conservare elementi oggettivi (timbri di spedizione, ricevute A/R, certificazioni della segreteria) che attestino date e perfezionamento degli atti.
  • L'onere della prova in tema di motivazione degli avvisi di accertamento resta gravato sull'ente impositore in relazione ai presupposti di fatto e alla motivazione; tuttavia, se l'ente lamenta omessa dichiarazione, il contribuente può essere invitato a produrre la propria dichiarazione per confutare l'addebito.
  • Questioni processuali (es. rinuncia a motivi di ricorso, produzione documentale in appello) possono impedire alla Corte di cassazione di entrare nel merito di censure sostanziali quando le censure procedurali sono ritenute infondate o superate.
  • Se si contesta la validità di un avviso per decorrenza dei termini (decadenza triennale), è necessario sollevare l'eccezione tempestivamente e fornire precisa documentazione delle date di notifica e del periodo rilevante.

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