Cassazione Civile, Sentenza n. 8854/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto i ricorsi di Nord Energia contro il silenzio-rifiuto relativo alle richieste di rimborso dell'addizionale IRES (c.d. 'Robin tax') prevista dall'art. 81, comma 16, lett. c) del d.l. n.112/2008. La questione principale è se Nord Energia rientri tra i soggetti operanti nel 'settore' della trasmissione dell'energia elettrica soggetti all'addizionale, nonostante non svolga la trasmissione in senso tecnico (attività riservata a Terna) e avesse ottenuto esenzioni dall'accesso di terzi per la propria linea di interconnessione. L'Agenzia ha anche censurato la motivazione della sentenza impugnata e la corretta interpretazione di norme correlate (art. 1-quinquies d.l. 239/2003, d.lgs. n.79/1999 e d.lgs. n.93/2011).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondati i motivi sostanziali (secondo e terzo motivo) e infondato il motivo relativo alla mancanza di motivazione. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso di Nord Energia, statuendo dunque che la società rientra fra i soggetti soggetti all'addizionale e non ha diritto al rimborso. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 81, comma 16, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (addizionale 'Robin tax')
La Corte interpreta il riferimento ai 'soggetti che operano nei settori ... della trasmissione' in senso esteso: destinatari dell'imposta sono tutte le imprese la cui attività si svolge nel settore della trasmissione, non solo le imprese che esercitano la trasmissione nella accezione tecnica o nella forma di concessione.
art. 1-quinquies, comma 6, d.l. 29 agosto 2003, n. 239 (conv. L. 27 ottobre 2003, n. 290)
'i soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione ... possono richiedere ... una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi ... L'esenzione è accordata ... per un periodo e per una quota delle nuove capacità ...'
La norma legittima l'esistenza di operatori (merchant lines) che, pur non essendo gestori di sistema, ottengono esenzioni dall'accesso di terzi e possono cedere diritti di transito: ciò non esclude che la loro attività sia 'nel settore' della trasmissione ai fini tributari.
d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (art. 2, definizioni) e successive modifiche
Le definizioni legislative distinguono 'trasmissione' come attività di trasporto/trasformazione su rete ad alta tensione e individuano il 'gestore del sistema di trasmissione' (TSO). La Corte usa tali definizioni per chiarire che, benché la trasmissione tecnica sia riservata al TSO, il concetto di 'settore della trasmissione' è più ampio e può comprendere altri operatori che svolgono attività funzionalmente connesse.
d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93 (introduzione art. 25-bis e disposizioni su gestore e concessioni)
Rilevata l'esistenza di norme che riservano funzioni tecniche e di gestione (es. a Terna), la Corte però considera che il regime derogatorio (esenzioni di accesso per interconnessioni realizzate da terzi) non escluda la rilevanza dell'operatore ai fini dell'addizionale.
circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 18 giugno 2010
La Corte osserva che la circolare, pur utile per orientamento, non è dirimente: la circolare aveva escluso le imprese ausiliarie dall'addizionale in altro contesto, ma Nord Energia non è impresa ausiliaria bensì operatore diretto nel settore della trasmissione con modalità peculiari.
art. 360 cod. proc. civ. e art. 132 cod. proc. civ. / art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992 (motivazione/nullità)
La Corte richiama i parametri di sufficienza della motivazione: pur esistendo profili di censura sulla motivazione, nel caso di specie la CTR aveva fornito adeguata argomentazione per escludere l'impresa dall'interpretazione restrittiva; pertanto il vizio di motivazione è rigettato.
art. 384 cod. proc. civ. (decidere nel merito)
La Corte, non riscontrando ulteriori accertamenti di fatto da demandare al giudice di merito, decideva direttamente sul merito rigettando il ricorso della contribuente.
Massime di principio
- Per l'applicazione di imposte o addizionali riferite a 'settori' (es. trasmissione dell'energia) occorre valutare l'attività economica effettivamente svolta e non limitarsi alla riserva normativa delle funzioni tecniche: un operatore che realizza e gestisce, anche temporaneamente e con esenzioni dall'accesso di terzi, una linea di interconnessione può essere considerato 'operante nel settore della trasmissione'.
- Le esenzioni amministrative dall'obbligo di accesso di terzi (concesse per nuove interconnessioni) non escludono automaticamente l'assoggettabilità a tributi settoriali: esse rilevano ai fini del regime d'accesso ma non cambiano necessariamente la qualifica settoriale ai fini fiscali.
- Le definizioni legislative (es. di 'trasmissione' e di 'gestore del sistema di trasmissione') servono a delimitare ruoli tecnici, ma la nozione di 'soggetto che opera nel settore' è più ampia e va interpretata in funzione dell'attività concreta e della sua incidenza economica sul settore.
- Le circolari amministrative (interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria) possono essere utili ma non sono vincolanti: il giudice valuta la rilevanza delle circolari rispetto alla fattispecie concreta e alla norma primaria.
- In contenziosi simili, è fondamentale documentare la natura economica dell'attività (titolarità della linea, modalità di utilizzo, diritti di cessione/asta del capacity) per dimostrare se si rientra o meno nel 'settore' considerato ai fini tributarî.
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