Cassazione Civile, Sentenza n. 8835/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello del Ministero/Agenzia per tardiva integrazione del contraddittorio nei confronti della Curatela dell'eredità giacente di Adolfo Salabè. I ricorrenti deducevano che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato l'art. 331 c.p.c. (integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario) non tenendo conto che il decesso di Adolfo Salabè era intervenuto dopo la notifica dell'atto di appello ma prima del termine per la costituzione, attivando il meccanismo di interruzione ex art. 299 c.p.c.; contestavano inoltre la qualificazione del rapporto come inscindibile tra Amministrazione e Salabè.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi principali (Ministero e Agenzia) e il ricorso incidentale è stato assorbito. La sentenza impugnata della Corte d'appello di Catanzaro è cassata e la causa è rinviata alla stessa Corte d'appello per nuovo esame conformemente al principio stabilito. La Suprema Corte ha chiarito che, poiché il decesso è avvenuto dopo la notificazione dell'appello ma prima della scadenza del termine per la costituzione, si è verificata l'automatica interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c. (applicabile anche in appello) e non la procedura di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; la Corte di merito dovrà verificare quando è avvenuta la conoscenza legale della morte e se e come sia stata effettuata la tempestiva riassunzione o prosecuzione (termine decorrente dalla legale conoscenza), valutando anche eventuali effetti della mancata o viziosa notifica della riassunzione (conseguenze ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c.).
Norme richiamate
Applicabile anche in appello: la morte della parte verificatasi dopo la notificazione dell'atto introduttivo e prima della scadenza del termine di costituzione determina l'automatica interruzione del processo; l'effettiva conoscenza dell'evento rileva solo per la decorrenza del termine di riassunzione/prosecuzione.
Regola l'integrazione del contraddittorio per cause inscindibili o dipendenti; applicabile quando, a fronte della morte, almeno un coerede si è già costituito in giudizio (lit. necess. processuale). Nel caso concreto la Corte d'appello l'ha applicata erroneamente laddove sarebbe dovuta operare l'interruzione ex art. 299.
Richiamato nella motivazione in relazione ai termini e alle regole sull'interruzione e prosecuzione del processo successivamente alla morte della parte.
Il termine per la riassunzione/prosecuzione decorre dalla legale conoscenza dell'evento interruttivo (non dall'interruzione stessa); il limite perentorio va osservato e la mancata riassunzione/notifica può produrre estinzione.
Norma richiamata in relazione alle regole sulla notificazione e sulla regolarità del contraddittorio; contestata la sua applicazione dalla Corte territoriale nel contesto fatto.
Richiamata in connessione con l'art. 102 per profili di validità degli atti processuali e della costituzione delle parti.
Applicazione analogica per la rinnovazione della notifica della riassunzione/prosecuzione: il giudice deve ordinarla entro termine perentorio; il mancato rispetto può comportare l'estinzione del processo.
Collegato all'art. 291: il mancato rispetto delle prescrizioni sulla rinnovazione/riassunzione può determinare estinzione del giudizio ex combinato disposto con art. 291.
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale relativa alla denuncia della lite e alle azioni fra compratore e venditore (richiami dottrinali e giurisprudenziali sulla manleva e garanzia).
Citato perché la domanda principale in primo grado era stata qualificata come petizione ereditaria ex art. 533 c.c.
Menzi ono tassativa nella sentenza di primo grado (domanda di riconoscimento della proprietà ex art. 938 c.c. rigettata), citata come parte delle pretese respinte in primo grado.
Richiamato per spiegare il subentro dell'Agenzia del Demanio nei rapporti giuridici attivi e passivi del Ministero dell'Economia e Finanze.
Massime di principio
- Se la parte muore dopo la notificazione dell'atto di impugnazione ma prima del termine per la costituzione, opera l'interruzione automatica del processo (art. 299 c.p.c. anche in appello); la prosecuzione o riassunzione deve essere valutata a partire dalla legale conoscenza della morte.
- L'art. 331 c.p.c. (integrazione del contraddittorio per cause inscindibili/processuali) si applica quando, tra gli eredi, almeno uno si è già costituito in giudizio o quando il caso configura un litisconsorzio necessario processuale; non va usato per eludere il regime di interruzione/riassunzione previsto dagli artt. 299 e ss.
- La distinzione tra inscindibilità sostanziale e dipendenza processuale è cruciale: chiamata in garanzia/azione di manleva può rendere le cause dipendenti e giustificare la conservazione del litisconsorzio, ma ciò non sostituisce le regole sull'interruzione per decesso intervenuto dopo la notificazione.
- Il termine per la riassunzione/prosecuzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo; il giudice deve verificare tale momento e, se la notifica di riassunzione è viziata o omessa, ordinare la rinnovazione della notifica entro termine perentorio (art. 291 in analogia), altrimenti si rischia l'estinzione (art. 291 e 307 c.p.c.).
- Per tutela dell'affidamento delle parti, se il giudice d'appello ha dato prescrizioni errate per la integrazione/riassunzione, non può dichiarare inammissibile l'impugnazione: deve revocare l'ordinanza e concedere nuovo termine per la notifica.
- In sede di appello vanno attentamente valutati l'ordine cronologico degli eventi (notifica, morte, costituzione) e la presenza o meno di coeredi costituitisi, perché ciò determina quale regime applicare (interruzione/riassunzione vs integrazione del contraddittorio).
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