Cassazione Civile, Sentenza n. 8831/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia verteva sul diritto di uso della terrazza di copertura: la ricorrente (Spengler) aveva chiesto, con azione personale restitutoria basata su una scrittura privata del 18/10/1989 (transazione), la declaratoria di estinzione del diritto d'uso per morte dell'usuaria e il rilascio della terrazza. In primo grado il Tribunale accolse la domanda; la Corte d'Appello di Palermo riformò ritenendo che la transazione non provasse la proprietà esclusiva e che il riconoscimento dell'uso nella transazione non costituisse per forza un diritto reale estinguibile con la morte. La ricorrente impugnava in Cassazione sostenendo, tra l'altro, la violazione di norme sul diritto reale di uso, l'errata allocazione dell'onere probatorio, e l'erronea esclusione dell'efficacia dell'accordo transattivo. La controparte eccepiva l'esistenza di giudicati anteriori e sopravvenuti che riconoscevano natura reale ed esclusiva al diritto di uso fondato sulla transazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Spengler. Ha ritenuto vincolante, ai fini della decisione, l'esistenza di giudicati (in particolare sentenze della Corte di Palermo e una decisione di questa Corte che hanno riconosciuto il diritto d'uso fondato sulla transazione) che avevano già accertato la titolarità dell'uso in favore dell'Allione e, successivamente, della Calderaro. In virtù del giudicato, la domanda della ricorrente è risultata preclusa e i profili sostanziali sollevati non hanno potuto scalfire l'efficacia della transazione e del suo riconoscimento giudiziale. Il ricorso è quindi stato respinto, la ricorrente condannata alle spese di giudizio (liquidate in euro 5.000,00 compensi, più forfettario 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge) e a versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa applicabile; non è stata invece accolta la domanda di condanna per lite temeraria.
Norme richiamate
art. 948 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della discussione sulla natura del diritto d'uso e sulla sua estinzione; la Corte però ha ritenuto la questione superata dall'efficacia del giudicato e non ha pronunciato un'applicazione sostanziale della norma, ritenendo irrilevante la distinta allocazione dell'onere probatorio invocata dalla ricorrente
art. 2909 cod. civ.
Invocato dalla ricorrente con riferimento alla preclusione da giudicato; la Corte ha invece ritenuto applicabile il giudicato sopravvenuto (e quello esterno) che ha impedito la riesamina del titolo transattivo, e quindi ha escluso la preclusione della controparte basata sulle sentenze definitive esistenti
artt. 979, 1021, 1026, 1126, 1350, 2909 cod. civ.
Rammentati dalla ricorrente per contestare la qualificazione del diritto derivante dalla transazione (diritto reale o personale) e la regola del numero chiuso dei diritti reali; la Corte ha ritenuto la questione estranea alla decisione attuale in ragione del giudicato che riconosceva il diritto d'uso sulla base della transazione
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002 (modificato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
Applicata dalla Corte per disporre il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, in quanto ricorso proposto successivamente al 30/01/2013 e ricorrono i presupposti previsti dalla norma
Sentenza delle Sezioni Unite n. 28972/2020
Richiamata in punto di difficoltà di inquadramento giuridico della fattispecie (soprattutto circa la possibile qualificazione di un 'uso esclusivo' come diritto reale), a giustificazione del mancato riconoscimento di lite temeraria per la complessità della questione
Giurisprudenza citata: Corte d'Appello Palermo sent. n. 574/2005; Corte di Palermo sent. n. 454/2017; Tribunale sent. n. 911/2011; Cassazione sent. n. 5898/2022
Le pronunce citate hanno formato e confermato un giudicato esterno o sopravvenuto che ha riconosciuto l'efficacia della transazione come titolo dell'uso esclusivo in favore dell'Allione e poi della Calderaro; la Corte di Cassazione ha ritenuto tale giudicato decisivo e preclusivo della riesamina delle questioni sostanziali proposte dalla ricorrente
Massime di principio
- Quando esiste una transazione che attribuisce un diritto di uso e tale qualificazione è stata già accertata con decisione giudiziale divenuta definitiva, le parti successive non possono rimettere in discussione la titolarità e la riconoscibilità di quel diritto: il giudicato esterno o sopravvenuto prevale e limita la riapertura della controversia
- In dispute sulla natura (reale vs personale) di un diritto derivante da transazione, la qualificazione già operata da un giudicato vincolante toglie efficacia alle argomentazioni contrarie sollevate in successivi giudizi: il problema della qualificazione sostanziale può divenire inammissibile se è già stato definitivamente deciso
- Il giudice ha il dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di giudicati esterni/sopravvenuti che impediscono la formazione di decisioni contrastanti (ex principio 'ne bis in idem'); pertanto le eccezioni di preclusione da giudicato possono essere valorizzate anche se non promosse dalla parte
- Chi agisce per ottenere il rilascio o l'estinzione di un diritto fondato su una transazione deve considerare il rischio di inattaccabilità della transazione stessa se essa è già stata confermata da sentenze definitive: l'onere di verificare eventuali decisioni pregresse o sopravvenute grava sulla parte che promuove l'azione
- In presenza di questioni giuridiche complesse e non pacificate dalla giurisprudenza, il rischio di condanna per lite temeraria è più limitato; tuttavia si espone la parte soccombente al pagamento delle spese e ad aggravi procedurali (es. contributo unificato raddoppiato) se il ricorso viene respinto
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