Cassazione Civile, Sentenza n. 8834/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado e l'aveva condannata a rilasciare un locale da lei detenuto in favore degli attori. Il ricorso per cassazione si fondava su due censure principali: (1) vizio procedurale per presunta notificazione irregolare dell'atto di impugnazione (una sola copia al difensore domiciliatario) e (2) violazione di norme civilistiche e processuali in tema probatorio (art. 948, 2697 c.c.; artt. 115, 116 c.p.c.; art. 360 n.3 c.p.c.), sostenendo che la decisione era basata su valutazioni catastali opinabili e su una CTU e testimonianze viziati nonché sulla mancata corretta individuazione dell'immobile rispetto ai titoli di provenienza (cd. "probatio diabolica"). Inoltre si deduceva carenza o illogicità della motivazione (art. 360 n.5 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in integrum. Ha ritenuto infondata l'eccezione procedurale alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la notificazione dell'atto d'impugnazione al procuratore costituito per più parti, anche mediante consegna di una sola copia, è valida; e in ogni caso il vizio era stato sanato dal deposito del controricorso. Sul piano sostanziale, la Corte ha dichiarato le censure inammissibili o infondate: la Corte d'appello aveva correttamente basato la decisione sull'esame dei titoli di acquisto (catena dei titoli) e la CTU e gli atti catastali avevano solo funzione di riscontro, mentre l'individuazione dell'immobile è fatto di merito insindacabile in Cassazione. Le doglianze sull'apprezzamento probatorio sono state considerate critiche di merito non sindacabili in sede di legittimità, e la doglianza per omesso esame di fatto decisivo non ha indicato il fatto specifico e la sua decisività come richiesto dall'art. 360 n.5 c.p.c. Sono state liquidate le spese a carico della ricorrente e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n.115/02.
Norme richiamate
art. 330 cod. proc. civ.
Richiamato indirettamente nel contesto delle notificazioni; la Corte ha applicato il principio che il procuratore costituito è destinatario dell'atto d'impugnazione e la consegna anche di una sola copia è efficace secondo l'orientamento delle Sezioni Unite
art. 170 cod. proc. civ.
Norma sulle notificazioni endoprocessuali citata per distinzione: anche per le notifiche d'impugnazione il procuratore non è mero consegnatario ma destinatario dell'atto
art. 285 cod. proc. civ.
Richiamato come parametro interpretativo sulla notificazione della sentenza e decorrenza dei termini; supporta la nozione che il difensore ha l'obbligo di informare le parti
art. 2697 cod. civ.
Richiamata in relazione all'onere della prova: la Corte ha ritenuto che non sia stata allegata una violazione della regola probatoria che giustifichi il riesame in cassazione, essendo la contestazione essenzialmente di merito
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Applicati per delimitare il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove: la valutazione delle risultanze probatorie è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo specifiche ipotesi (es. violazione di regole vincolanti di valutazione)
art. 360 cod. proc. civ. (n. 3 e n. 5)
Art. 360 n.3 (violazione di norme di diritto) e n.5 (omesso esame di fatto decisivo) sono stati il fondamento delle doglianze; la Corte ha ritenuto la prima infondata/atipica perché verteva su valutazioni di merito, e la seconda inammissibile perché il ricorrente non ha indicato il fatto storico, la sua fonte, il momento processuale e la decisività secondo i requisiti stretti richiesti dalla giurisprudenza
art. 132, n. 4 cod. proc. civ.
Citato nel confronto sulla motivazione: il vizio di mancanza o pseudo-motivazione sussiste solo se la motivazione è assente o contraddittoria in modo da impedire l'individuazione del 'decisum'; la sentenza impugnata conteneva motivazione intellegibile
art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis)
Norme sul contributo unificato: la Corte ha ritenuto ricorrenti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, essendo il ricorso proposto dopo la data di riferimento
art. 23, co. 8-bis d.l. n. 137/2020, conv. legge n. 176/2000
Richiamato in relazione alla procedura di trattazione della causa: non essendo stata richiesta la discussione orale, si è proceduto in camera di consiglio ai sensi della norma richiamata
Massime di principio
- La notificazione dell'atto d'impugnazione al procuratore costituito per più parti è valida anche se eseguita con la consegna di una sola copia: il procuratore è destinatario dell'atto e ha l'obbligo di informare i suoi assistiti; eventuali vizi possono essere comunque sanati dal comportamento processuale (es. deposito del controricorso).
- In Cassazione non è consentito un nuovo esame di merito delle prove: le critiche che sostanzialmente mirano a rimettere in discussione la valutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili, salvo che non si denunci una specifica violazione delle regole di valutazione delle prove o vizi motivazionali rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Per far valere in Cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, n.5 c.p.c.) è necessario indicare puntualmente: il fatto storico omesso, la fonte testuale o extratestuale che prova l'esistenza del fatto, il momento in cui il fatto è stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività rispetto all'esito della causa; l'omessa indicazione di tali elementi rende la censura inammissibile.
- L'individuazione materiale dell'immobile oggetto della lite è questione di fatto riservata al giudice del merito e, salvo profili di errore formale sostanziale, è in genere insindacabile in sede di legittimità.
- Le censure procedurali relative a notificazioni o formalità possono essere neutralizzate dalla successiva condotta processuale delle parti (es. presentazione di atti sostanziali come il controricorso) che evidenzino la conoscenza e la partecipazione al giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8825/2023 del 29/03/2023
- Sentenza civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8831/2023 del 29/03/2023
- Sentenza civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8835/2023 del 29/03/2023
- Sentenza civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8851/2023 del 29/03/2023
- Sentenza civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8854/2023 del 29/03/2023
- Sentenza civile · 29 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 8858/2023 del 29/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →