Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8825/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bellusci impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, confermando il provvedimento Consob n. 19415/14.10.2015, lo aveva ritenuto responsabile di manipolazione del mercato (art. 187-ter T.U.F.) per i comunicati stampa del 16.4.2009, 30.4.2009 e 18.6.2009 relativi a Omnia Network S.p.a.; la sanzione comminata era pecuniaria (€250.000) e accessoria (interdizione 18 mesi ex art.187-quater T.U.F.). Nel ricorso in Cassazione il Bellusci deduceva principalmente (primo motivo) violazione del principio di legalità e prescrizione, sostenendo che l'illecito informativo fosse istantaneo e si era consumato alla data dei singoli comunicati (quindi prescritto alla data della contestazione 6.8.2014), e (secondo motivo) la concreta inidoneità della notizia ad influenzare il mercato perché i titoli erano sospesi dalla quotazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, nella fattispecie, la manipolazione contestata fosse consistita nella mera diffusione di notizie false e, in assenza di ulteriori atti idonei a prolungare l'effetto ingannevole, tale illecito ha natura istantanea e si consuma al momento della diffusione della notizia. Di conseguenza la sentenza di appello è stata cassata rispetto alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame (anche sulla concreta idoneità della notizia: secondo motivo, dichiarato assorbito). Il provvedimento sanzionatorio originario rimaneva l'oggetto del giudizio di merito da riesaminare.

Norme richiamate

  • art. 187-ter T.U.F.

    norma che sanziona la manipolazione del mercato; la Corte interpreta che, quando la manipolazione consiste nella mera diffusione di notizie false, il fatto è di mera condotta e si consuma all'atto della diffusione, salvo che vi siano ulteriori atti che prolungano l'effetto.

  • art. 187-quater T.U.F.

    disciplina le sanzioni accessorie (es. interdizione dagli incarichi); nella vicenda è applicata quale sanzione accessoria comminata da Consob.

  • art. 1 c.p.

    richiamato dal ricorrente in ordine al principio di legalità; la Corte valuta la necessaria tassatività della fattispecie sanzionatoria.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente in tema di garanzie difensive; la Corte verifica che un'interpretazione che rendesse l'illecito permanente scontrerebbe il principio di tassatività.

  • art. 25 Cost.

    citato dal ricorrente in relazione al principio di legalità delle fattispecie penali; utile al tema della tassatività della norma sanzionatoria.

  • art. 28 legge n. 689/1981

    richiamata dal ricorrente quanto alla tutela contro sanzioni amministrative e al rispetto del principio di tassatività.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3)

    fondamento processuale della censura in Cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte accoglie il motivo per vizio di interpretazione della fattispecie sanzionatoria.

  • Cass. pen., Sez. 5, Sent. 20/07/2011, n. 28932

    precedente secondo cui la manipolazione informativa mediante diffusione di notizie false è illecito istantaneo e di mera condotta; la Cassazione conferma questo orientamento come paradigma applicabile in assenza di atti successivi.

  • Cass. pen., Sez. 2, Sent. 28/11/2012, n. 12989

    precedente che riconosce la possibilità di manipolazione dispiegata in una pluralità di atti nel tempo; la Corte precisa che tale impostazione è rilevante solo se esistono atti successivi che effettivamente prolungano l'effetto manipolativo.

Massime di principio

  • Se la manipolazione consiste nella mera diffusione di notizie false, l'illecito è di natura istantanea e si consuma nel momento della diffusione; il dies a quo della prescrizione è la data di tale diffusione.
  • Se la condotta manipolativa è composta da una serie di atti successivi che mantengono o riproducono l'inganno, la fattispecie può avere natura protratta e il dies a quo va individuato nell'ultimo atto rilevante.
  • Per valutare la sussistenza dell'illecito informativo occorre una prognosi postuma: giudizio ex ante, basato sui fatti disponibili al momento della condotta, volto a verificare la concreta idoneità della notizia ad influenzare il mercato.
  • La diffusione di una rettifica (ripristino della verità) non prolunga l'illecito se la manipolazione era già consumata come fatto istantaneo; tuttavia la presenza di ulteriori atti ingannevoli successivi può modificare il quadro.
  • Nel caso di titoli la cui quotazione è sospesa, va verificata con attenzione la concreta idoneità della notizia a influenzare il mercato; la sospensione può incidere sulla valutazione della offensività della comunicazione.
  • In giudizio va sempre specificamente accertato, in concreto, se la notizia fosse astrattamente e concretamente idonea a provocare alterazioni nella formazione del prezzo (non è sufficiente l'asserita falsità).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.