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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25820/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva confermato un avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il reddito d'impresa per l'anno 2007, con conseguente ricalcolo di IRPEF, IRAP e IVA, sulla base di accertamento analitico-induttivo. Il ricorso era articolato in cinque motivi: 1) violazione delle norme sull'accertamento e sul contraddittorio endoprocedimentale, per avere il giudice di merito escluso la necessità del contraddittorio; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, per l'utilizzo di presunzioni ai fini della determinazione del maggior reddito; 3) ulteriore violazione delle stesse norme, con riferimento alla qualificazione del comportamento aziendale come antieconomico; 4) violazione delle norme sulle presunzioni e del codice di rito, per la mancata considerazione della ridotta capacità lavorativa del contribuente; 5) violazione delle norme sulle presunzioni e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al calcolo del reddito presunto accertato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione di legge; nel caso concreto l'accertamento riguardava il periodo d'imposta 2007 e non era applicabile la disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010. Ha poi dichiarato gli altri motivi in parte inammissibili e in parte infondati, perché attinenti alla valutazione del merito, delle prove e dei fatti, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione. In particolare, il quarto motivo è stato ritenuto anche irrilevante, poiché la ridotta capacità lavorativa non incide, ai fini fiscali, sulla ricostruzione del reddito fondata sulla congruità delle entrate rispetto alle spese. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo l'Agenzia svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito in presenza di elementi presuntivi idonei a fondare la rettifica.

  • art. 62-sexies, D.L. n. 331/1993, conv. in L. n. 427/1993

    Richiamato come base normativa dell'accertamento fondato su incongruenze e anomalie dei dati dichiarati.

  • artt. 5, 6, 7, 10 e 12, L. n. 212/2000

    Invocati dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di contraddittorio, ma la Corte esclude un obbligo generalizzato in mancanza di specifica previsione.

  • artt. 7 e 21, L. n. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente per contestare la legittimità del procedimento, senza che la Corte ne ricavi un obbligo generale di contraddittorio in materia tributaria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; le censure che investono la valutazione del materiale probatorio sono ritenute non deducibili in cassazione come vizi di merito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per contestare l'uso delle presunzioni semplici nell'accertamento del maggior reddito; la Corte considera tali censure rivolte al merito della valutazione probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per denunciare la mancata considerazione di elementi fattuali; la Corte ritiene la censura inammissibile perché attiene alla ricostruzione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove; la doglianza è ritenuta non scrutinabile in sede di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale delle censure di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro formale delle censure processuali; la Corte non accoglie le doglianze perché in realtà dirette contro il merito.

  • d.l. n. 78/2010, art. 22, comma 1

    La modifica in tema di contraddittorio negli accertamenti sintetici opera solo per gli accertamenti relativi a redditi il cui termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come esempio di previsione specifica che introduce l'obbligo di contraddittorio nell'accertamento sintetico, ma non applicabile al caso per ragioni temporali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del ricorso per violazione di legge; la Corte distingue tra violazioni di legge e censure di merito.

Massime di principio

  • In materia di tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce un obbligo generale dell'Amministrazione finanziaria, ma sorge solo quando una norma specifica lo preveda espressamente.
  • Per i tributi armonizzati, la mancata attivazione del contraddittorio può determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e tali difese non appaiono meramente pretestuose.
  • Le censure che investono la valutazione delle presunzioni semplici, l'apprezzamento delle anomalie economiche e la ricostruzione del reddito sono, di regola, questioni di merito e non possono essere trasformate in vizi di legittimità.
  • La ridotta capacità lavorativa del contribuente non è, di per sé, un elemento decisivo ai fini della determinazione fiscale del reddito quando l'accertamento si fonda sulla congruità tra entrate e spese e sulla inattendibilità dei dati dichiarati.
  • Quando l'accertamento analitico-induttivo poggia su dati forniti dallo stesso contribuente e su anomalie oggettive tali da rendere inattendibili i ricavi dichiarati, il giudice di merito può valorizzare tali elementi presuntivi senza necessità di ulteriori formalità non previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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